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Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 / 08 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2005, n.80-672

Indirizzi gestionali alle Aziende Sanitarie ed ai soggetti erogatori accreditati. Revoca D.G.R. n. 53-125 del 23.05.2005

A relazione dell’Assessore Valpreda:

La legge 311/2004, legge finanziaria 2005, ha posto chiari e stringenti vincoli in ordine alla gestione del servizio sanitario nazionale. Due aspetti rivestono particolare importanza:

* la riduzione della spesa del personale. Il rispetto di tale vincolo, in presenza dei maggiori oneri connessi ai rinnovi contrattuali, verrà verificato sull’entità numerica del personale dipendente, a qualsiasi titolo, come rilevato dai conti annuali del 2004 e del 2005;

* il vincolo di crescita complessiva delle voci dei costi di produzione, al netto dei costi del personale dipendente, pari al 2% rispetto ai dati di preconsuntivo relativi al 4° trimestre 2004.

L’Intesa Stato - Regioni del 23.3.2005, Atto Rep. n. 2271, in attuazione di quanto previsto all’art. 1, comma 173 della legge finanziaria per l’anno 2005, ha previsto che le Regioni debbano adottare interventi di natura programmatoria al fine di poter accedere al finanziamento integrativo a carico dello Stato.

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 53-125 del 23.5.2005, ha già fornito alle Aziende Sanitarie Regionali per la gestione 2005 ed ai soggetti accreditati o provvisoriamente accreditati indicazioni per la fornitura di prestazioni sanitarie.

Si rende ora necessario, con la revoca della D.G.R. n. 53-125/2005, ridefinire gli indirizzi indicati con la citata D.G.R. e fornire indicazioni specifiche alle Aziende Sanitarie Regionali in materia di personale e di vincolo di crescita dei costi di produzione.

I due limiti imposti dalla Legge n. 311/2004 sono relativi agli ambiti territoriali regionali. Da tali limiti regionali potranno discendere obiettivi differenziati per ogni singola Azienda Sanitaria Regionale, ovvero i limiti relativi al personale e ai costi di produzione potranno essere maggiori o minori rispetto al risultato regionale.

Gli obiettivi assistenziali ed economici saranno stabiliti nel provvedimento di assegnazione della quota del FSR 2005 alle Aziende Sanitarie Regionali, in via di definizione, il quale dovrà necessariamente tenere conto dei risultati dei rendiconti relativi al 2° trimestre 2005.

Pertanto, nelle more dell’emanazione del provvedimento regionale di allocazione delle risorse economico-finanziarie 2005 e di definizione degli obiettivi economico-gestionali, al fine di contemperare il perseguimento dei vincoli sopra indicati e il regolare sviluppo dei servizi sanitari, si ritiene opportuno che le Aziende Sanitarie Regionali si attengano ai seguenti indirizzi, a seguito di confronto con le OO.SS. di categoria :

1. Assetto organizzativo delle Aziende sanitarie

In considerazione degli adempimenti previsti dall’intesa Stato - Regioni del 23.3.2005, che prevede tra l’altro l’adozione entro il 30.9.2005 di un provvedimento per ricondurre la rete ospedaliera nell’ambito dei nuovi standard di dotazione di posti letto, e dell’attuale fase di elaborazione del nuovo piano socio-sanitario regionale, si impone la sospensione dei processi di revisione e di attuazione degli atti di organizzazione aziendale ex art. 3 c. 1 bis D. Lgs n. 502/92 e s.m.i., per la parte che comporta variazioni dell’assetto organizzativo delle strutture attualmente in essere. Tale direttiva non si applica all’Azienda Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”.

2. Personale dipendente a tempo indeterminato

Nelle more della definizione dell’Intesa Stato - Regioni relativa ai criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, ai sensi dell’art. 1, c. 98 e c. 102, della Legge n. 311/2004, le assunzioni devono essere contenute entro la percentuale massima del 25% del numero complessivo delle cessazioni dal servizio previste dall’1.1 al 31.12.2005. Nel conteggio non devono essere compresi i trasferimenti, endoregionali nell’ambito del comparto. Deve essere compreso il personale trattenuto in servizio ai sensi dell’art. 1 quater del D.L. 136/2004 convertito con la Legge n. 186/2004 e le assunzioni già effettuate dall’1.1.2005. Sono escluse dal computo le assunzioni effettuate nel 2005 autorizzate dalla Regione ai sensi della legge n. 350/2003 e quelle relative al personale infermieristico. Le Aziende Sanitarie possono procedere al riconoscimento di prestazioni aggiuntive di personale infermieristico e tecnico sanitario nei limiti della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2004. Per l’assunzione del personale con qualifica operatore socio-sanitario, oltre il limite del 25% del numero complessivo delle cessazioni dal servizio previste dall’ 1.1 - 31.12. 2005 si rinvia a successivo provvedimento, previo confronto con le OO.SS. in materia di organizzazione del lavoro.

2bis Personale a tempo determinato

L’assunzione di personale a tempo determinato, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fatta eccezione per il personale infermieristico, potranno avere luogo nell’osservanza dei principi e nel rispetto dei limiti di cui al c. 116 art. 1 Legge n. 311/2004. Sono escluse dal computo per la definizione del tetto massimo 2005 le spese per le quali è previsto uno specifico finanziamento.

3. Incarichi per consulenze esterne

Ai sensi dell’art. 1, c. 11, della L. n. 311/2004, gli incarichi per studi e consulenze esterne devono essere contenute nel limite del 95% della spesa sostenuta nell’anno 2004. Per la determinazione del limite di spesa riferito allo stesso comma, le modalità sono quelle previste dall’art. 1, c. 9, L. 191/2004.

4. Esternalizzazioni

Si ribadisce il divieto di affidare a soggetti esterni attività svolte attualmente con personale dipendente senza avere ottenuto autorizzazione della Giunta regionale.

5. Rapporti con i soggetti erogatori privati accreditati

In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 311/2004 e dall’Intesa Stato - Regioni del 23.3.2005, l’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità è autorizzato a sottoscrivere intese con le rappresentanze dei soggetti erogatori privati accreditati che consentano il rispetto del vincolo dell’incremento della spesa del 2% relativamente alla corrispondente spesa registrata nei rendiconti delle aziende sanitarie relativi al 4° trimestre 2004.

La Giunta Regionale, udite le argomentazioni del relatore e condividendole,

vista la Legge n. 311 del 30.12.2004;

vista l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Atto rep. 2271 del 23.03.2005;

vista la D.G.R. n. 53-125 del 23.05.2005;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

- di revocare la D.G.R. n. 53-125 del 23.05.2005 avente per oggetto “Intesa Stato - Regioni, sottoscritta il 23 marzo 2005, sulla spesa sanitaria. Indirizzo alle Aziende Sanitarie Regionali e ai soggetti accreditati o provvisoriamente accreditati per la fornitura di prestazioni sanitarie”;

- di disporre la sospensione dei processi di revisione e di attuazione degli atti di organizzazione aziendale ex art. 3 c. 1 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i. per la parte che comporta variazioni dell’assetto organizzativo delle strutture attualmente in essere. Tale direttiva non si applica all’Azienda Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”;

- di stabilire che le Aziende Sanitarie Regionali possano avviare assunzioni che devono essere contenute entro la percentuale massima del 25% del numero complessivo delle cessazioni dal servizio previste dall’1.1 al 31.12.2005. Nel conteggio non devono essere compresi i trasferimenti endoregionali nell’ambito del comparto. Deve essere compreso il personale trattenuto in servizio ai sensi dell’art. 1 quater del D.L. 136/2004 convertito con la Legge n. 186/2004 e le assunzioni già effettuate dall’1.1.2005. Sono escluse dal computo le assunzioni effettuate nel 2005 autorizzate dalla Regione ai sensi della Legge n. 350/2003 e quelle relative al personale infermieristico. Le Aziende Sanitarie Regionali possono procedere al riconoscimento di prestazioni aggiuntive di personale infermieristico e tecnico sanitario nei limiti della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2004. Per l’assunzione del personale con qualifica operatore socio-sanitario oltre il limite del 25% del numero complessivo delle cessazioni dal servizio previste dall’ 1.1 al 31.12.2005 si rinvia ad apposito successivo provvedimento previo confronto con le O.O.S.S. in materia di organizzazione del lavoro;

- di stabilire che le Aziende Sanitarie Regionali possano avvalersi di personale a tempo determinato e attivare convenzioni o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti e dei principi di cui c. 116 art. 1 della Legge n. 311/2004. Tali limiti non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico. Sono escluse dal computo per la definizione del tetto massimo 2005 le spese per le quali è previsto uno specifico finanziamento;

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1 c. 11 della L. n. 311/2004, che le Aziende Sanitarie Regionali possano procedere all’affidamento di incarichi per studi e consulenze esterne entro il limite del 95% della spesa sostenuta nell’anno 2004. Per la determinazione del limite di spesa le modalità sono quelle previste dall’art. 1, c. 9, L. 191/2004 ;

- di stabilire il divieto per le Aziende Sanitarie Regionali di affidare a soggetti esterni attività svolte attualmente con personale dipendente senza avere ottenuto autorizzazione della Giunta regionale;

- di dare atto che l’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità è autorizzato a sottoscrivere intese con le rappresentanze dei soggetti erogatori privati accreditati che consentano il rispetto del vincolo dell’incremento della spesa del 2% relativamente alla corrispondente spesa registrata nei rendiconti delle aziende sanitarie relativi al 4° trimestre 2004.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)