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Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 / 08 / 2005

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 luglio 2005, n. 76

Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Riattivazione opere temporalmente differite

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n.285, recante “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali ”Torino 2006", così come modificato dalla legge 26 marzo 2003, n.48;

Considerato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.51 del 26 giugno 2002.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2002 relativo alla individuazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006", ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge 9 ottobre 2000, n.285, come modificato dalla legge 26 marzo 2003, n.48;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2003 relativo all’individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olipici invernali “Torino 2006", ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n.285, come modificato dalla legge 26 marzo 2003, n.48;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2003 relativo al riparto di risorse per il finanziamento delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali “Torino 2006", ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n.285, come modificato dalla legge 26 marzo 2003, n.48;

Visto il DPCM 16 gennaio 2004 che ha individuato le opere connesse temporalmente differibili ed attivabili esclusivamente a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie .

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2004, recante l’assegnazione di risorse residue da utilizzare per il finanziamento di opere infrastrutturali connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali “Torino 2006".

Vista la DGR n. 108-12266 del 6 aprile 2004 con la quale è stato variato il Bilancio regionale di previsione per l’anno finanziario 2004 con l’iscrizione della somma di euro 155.275.000,00 proveniente da mutuo per il finanziamento delle opere connesse e con la quale è stata effettuata l’assegnazione dei fondi alle Direzioni regionali competenti;

Vista la proposta pervenuta con nota della Provincia di Torino prot. 51025 del 11 febbraio 2005 da parte dei Comuni Olimpici, stazioni appaltanti delle opere temporalmente differite, che, a seguito di alcuni incontri coordinati dalla Provincia di Torino, hanno proposto di riattivare due interventi “temporalmente differiti” quali:

n.10, Cesana capoluogo - frazione Sagnalonga: Seggiovia quadriposto per una quota di finanziamento da attivare di 5,165 milioni di euro.

n.22-23, Chiomonte Fraz. Pian del Frais: Cabinovia Chiomonte-Frais - sostituzione sciovia con seggiovia - innevamento programmato messa in sicurezza piste per una quota di finanziamento da attivare di 2,000 milioni di euro.

Considerato che le opere di cui sopra (10, 22, 23) necessitano in totale di 7,165 milioni di euro.

Visto che come conseguenza diretta della riattivazione delle opere differite vi è la necessità di far fronte ai maggiori costi della seggiovia Cesana - Sagnalonga. Tali maggiori costi ammontano a circa 2,835 milioni di euro

Considerato che i Comuni Olimpici concordano nel richiedere l’autorizzazione all’utilizzo di 1,136 milioni di euro derivanti dai risparmi sulle opere connesse di assetto territoriale a fronte dell’impegno del Comune di Cesana di reperire la somma mancante pari a circa 1,699 milioni di euro come risulta dalla nota prot. n. 843 del 1 febbraio 2005.

Visto il parere favorevole del Comitato Organizzatore dei XX Giochi Olimpici Invernali (TOROC) trasmesso con nota prot. n. 05/003591 del 27 luglio 2005.

Visto il verbale n. 31 del 28 febbraio 2005 e la delibera n. 84 del 28 febbraio 2005 del Comitato di Regia.

decreta

- di riattivare gli interventi delle opere connesse n. 10 n.22 - 23 per una somma complessiva di euro 7.165.000 a valere su fondi della Regione Piemonte di cui all’art 12 della Legge Regionale 4 novembre 2004 n. 31.

- di integrare il contributo a carico della Legge 285/2000 per l’intervento n. 10 con la somma di euro 1.136.000 derivante dai minori costi delle opere di assetto territoriale n. 29 e n. 36. Il Contributo a carico della Legge 285/2000 per l’intervento n. 10 risulta quindi rideterminato in euro 6.301.000,00 con l’impegno del Comune di Cesana a reperire la somma mancante di circa 1.699.000 euro.

- di prendere atto che a seguito della riattivazione delle opere temporalmente differibili, viene comunque mantenuto immutato il “Finanziamento statale” complessivo delle opere connesse così come previsto dal DPCM del 6 Giugno 2003;

di prendere atto che il TOROC, ai sensi dell’art. 1 della Legge 285/2000 e ss.mm.ii., nella seduta del Comitato di Regia del 28 febbraio 2005, ha espresso parere positivo in merito alle suddette modifiche confermato con la nota prot. n. 05/003591 del 27 luglio 2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Mercedes Bresso