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Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 / 08 / 2005

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 4 luglio 2005, n. 104

DGR n. 9-959 del 2/10/2000 in merito alle disposizioni contenute nell’Art. 19 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 così come modificato dalla Legge 145 del 15/7/2002: Applicazione al personale del ruolo del Consiglio Regionale" (Ga).

(omissis)

L’Ufficio di Presidenza, unanime,

delibera

1. di conformarsi alle tipologie normative di cui all’art. 19, D. Lgs. n. 165/2001 come modificato e integrato dalla legge n. 145/2002 in premessa descritte per le implicazioni che le medesime comportano nell’ordinamento regionale secondo i principi già individuati dalla DGR n.9-959 del 2/10/2000;

2. di dare atto che ove ricorrano tutte le condizioni previste dal citato art. 19, comma 6, il personale appartenente al ruolo del Consiglio regionale che sia destinatario di un incarico di livello dirigenziale affidato da un Ente strumentale, da un Ente sottoposto a vigilanza o controllo regionale o da altra Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. 165/2001 e ne venga autorizzato è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio ai sensi della citata disposizione di legge;

3. di precisare, infine, che il presente atto deliberativo contiene direttive per l’adeguamento alle tipologie di cui trattasi, nelle more di una più approfondita regolamentazione cui si dovrà provvedere, in un futuro prossimo, nelle forme previste dall’ordinamento regionale.

(omissis)