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Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 / 08 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2005, n. 52-589

L.R. 70/96 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” - art. 44 comma 4 - approvazione dei piani di prelievo selettivo degli ungulati selvatici 2005-06 e disposizioni inerenti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di approvare i piani di abbattimento selettivo agli ungulati, le variazioni del carniere stagionale (fermo restando il limite di un solo capo al giorno, ad eccezione del cinghiale) e le variazioni del periodo di prelievo, così come riportato nell’Allegato A, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

* di approvare le disposizioni per l’organizzazione e le modalità di prelievo contenute nell’Allegato B, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

* di stabilire che, per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo negli ATC e CA il carniere giornaliero debba comunque intendersi limitato ad un capo al giorno, e che il cacciatore che esercita l’attività venatoria in più ATC è ammesso al prelievo selettivo agli ungulati in un solo ambito;

* di stabilire che i Comitati di gestione possano prevedere la predisposizione di appostamenti per il prelievo selettivo agli ungulati come ausilio tecnico utile alla realizzazione del prelievo selettivo in sicurezza;

* di approvare il registro unico per il piano di monitoraggio della popolazione di cinghiale negli Ambiti Territoriali di Caccia, nonché le disposizioni attuative per il suo utilizzo, contenuti (registro e disposizioni) nell’Allegato C, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

* di approvare la scheda riassuntiva contenuta nell’Allegato D, relativa al P.P.G.U. 2005-2008 del CA BI1, che sostituisce integralmente la scheda riassuntiva approvata con la D.G.R. n. 44-15252 del 30/3/05;

* di stabilire che i Comitati di gestione dell’ATC e del CA sono tenuti a dare adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, prima dell’inizio della stagione venatoria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato