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Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 / 08 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2005, n.81-673

D.G.R. n. 69-14070 del 22/11/2004 - Contributi all’EBAP per “Intervento straordinario a favore dei settori artigiani Metalmeccanico-filiera dell’auto, Tessile, Orafo ”ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 21/1997 e s.m.i.. Modifica dei criteri di impiego delle risorse regionali

A relazione del Vice Presidente Susta:

Premesso che:

l’art. 22 della L.R. 21/1997, come modificato dall’art. 4 della L.R. 31/2004, prevede che la Regione conceda contributi integrativi all’EBAP (Ente bilaterale dell’artigianato piemontese) e all’EBAP Formazione;

il comma 2 del citato articolo prevede che i contributi regionali sono concessi, tra l’altro, per l’attuazione di programmi di intervento predisposti con lo scopo di “favorire il sostegno ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane piemontesi sospesi dal lavoro a seguito di situazioni straordinarie e prolungate di crisi settoriali”;

in attuazione della citata normativa, con D.G.R. n. 69-14070 del 22/11/2004 è stato concesso all’EBAP il contributo di 1 milione di Euro per l’attuazione del progetto “Intervento straordinario a favore dei settori artigiani Metalmeccanico-filiera dell’auto, Tessile, Orafo ”, presentato alla Regione dall’EBAP su mandato delle rappresentanze regionali delle imprese e dei lavoratori artigiani, a seguito dell’Ordine del giorno n. 805/2003 approvato dal Consiglio regionale, in materia di “Intervento a favore dei lavoratori delle aziende artigiane in crisi” e del conseguente accordo sindacale del 9 gennaio 2004;

la stessa D.G.R. ha approvato i criteri di utilizzo delle risorse regionali concesse all’EBAP; tali criteri prevedono, tra l’altro, che: “Il contributo viene utilizzato dall’EBAP per corrispondere” ai beneficiari “integrazioni al reddito nella misura del 20% del salario lordo percepito. Per i lavoratori dipendenti delle imprese aderenti all’EBAP viene corrisposta a carico delle risorse proprie dell’EBAP un’ulteriore quota di pari entità”;

a seguito di accordi sindacali sottoscritti a livello regionale, l’EBAP corrisponde ai lavoratori dipendenti delle aziende artigiane piemontesi associate all’EBAP stesso, sospesi dal lavoro a seguito di crisi congiunturale, integrazioni al reddito che, sommate al trattamento di disoccupazione ordinaria corrisposto dall’INPS assicurano agli stessi lavoratori fino all’80% del salario lordo percepito; le sospensioni lavorative sono attivabili per un massimo di 624 ore annue per dipendente;

con nota prot. 374 del 27/06/2005 l’EBAP ha comunicato che la nuova Legge n. 80 del 14 maggio 2005, di conversione del Decreto Legge n. 35 sulla competitività, ha modificato la disciplina della disoccupazione ordinaria (D.O.): la D.O. con requisiti normali passa dal 40% al 50% del salario lordo percepito, mentre la D.O. con requisiti ridotti rimane invariata al 30% del salario lordo percepito e viene erogata solo nel caso in cui vi sia l’intervento congiunto degli Enti bilaterali pari ad almeno il 20%;

perché l’integrazione salariale costituita dalla somma dell’integrazione al reddito corrisposta dall’EBAP e del trattamento di disoccupazione ordinaria corrisposto dall’INPS si mantenga entro i limiti dell’80% del salario lordo percepito, i Soci Fondatori dell’EBAP, lo scorso 9 giugno hanno concordato che, con l’aumento della D.O. da 40% al 50% a decorrere dal 1° aprile 2005, l’intervento a carico dell’EBAP viene ridotto, per le prime 65 giornate annue di indennità, al 30% nel caso i lavoratori siano nelle condizioni di fruire della D.O. con requisiti normali, mentre rimane invariata la percentuale di intervento dell’EBAP nei restanti casi;

stanti le regole sopra riportate l’Ente Bilaterale potrà utilizzare i contributi regionali, secondo i criteri di cui alla citata D.G.R. n. 69-14070 del 22/11/2004, soltanto per gli interventi di integrazione al reddito pari al 40% complessivo della retribuzione, escludendo quelli pari al 30%;

al fine di consentire la piena applicazione del Progetto a tutti i lavoratori dei settori da esso previsti, si rende pertanto opportuna una modifica al punto 3 dei criteri di utilizzo delle risorse regionali approvati con la citata D.G.R.;

la Giunta regionale;

vista la L.R. n. 51/1997;

con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:

il punto 3 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 69-14070 del 22/11/2004, concernente i criteri di utilizzo dei contributi regionali all’EBAP per l’attivazione del progetto “Intervento straordinario a favore dei settori artigiani metalmeccanico-filiera dell’auto, tessile, orafo” è sostituito dal seguente:

“3. Il contributo viene utilizzato dall’EBAP per corrispondere ai soggetti di cui al precedente punto 2 integrazioni al reddito del 20% del salario lordo percepito; nel caso in cui i lavoratori siano nelle condizioni di fruire della disoccupazione ordinaria con requisiti normali ai sensi della Legge n. 80 del 14 maggio 2005, a decorrere dal 1° aprile 2005, le integrazioni al reddito sono ridotte, per le prime 65 giornate annue di indennità, al 15% del salario lordo percepito.

Per i lavoratori dipendenti da imprese aderenti all’EBAP viene corrisposta a carico delle risorse proprie dell’EBAP un’ulteriore quota di pari entità.".

Il contributo di cui al presente provvedimento è stato concesso a valere sulle risorse accantonate sul cap. 14525/04 (UPB 17071) con la citata D.G.R.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)