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Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 / 08 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 247-298004/2005 del 31/5/2005 - (Codice  pratica A/937)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 247-298004/2005 del 31/5/2005 - (Codice  pratica A/937) “Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis) determina nei limiti della disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all’Azienda Agricola Ronco Antonio con sede in Strada Fontaneto, 168 - 10023 Chieri (TO) ai sensi dell’art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l’attingimento d’acqua dal Rio Tepice in Comune di Chieri per uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell’art. 18 della L. 36/1994 all’uso irriguo. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni: 1) L’attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo giugno - settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superino i 20 1/s, e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 0,8 l/s e che il prelievo medio annuo non superi i 7560 mc, senza obbligo di restituzione delle colature; 2) L’acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo di terreni sito nel Comune di Chieri distinti in Catasto dal Foglio n. 78 Particelle nn. 89 e 55 e dal Foglio n. 79 Particelle nn. 98, 107, 106 e 97 aventi la superficie complessiva di Ha 81.51.00; (omissis) 4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)”