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Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 / 08 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Roletto (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13.07.2004: “Modifica all’art. 2 del regolamento edilizio comunale”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) per le motivazioni espresse, di approvare ai sensi dell’art. 3, comma 10, della legge regionale 19/99, la modifica dell’art. 2 del regolamento edilizio comunale, nel testo indicato al successivo punto 2;

2) di dare atto che l’art. 2 del vigente regolamento edilizio è sostituito dal seguente, dalla data di esecutività della presente deliberazione:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La commissione è composta da 1 presidente e 6 componenti, eletti dal consiglio comunale, e scelti tra i soggetti, in possesso dei requisiti indicati nel presente articolo, che non siano componenti del consiglio comunale o della giunta del comune di Roletto. Poiché nel territorio del Comune esistono località incluse negli elenchi compilati ai sensi del Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 490 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 08.10.1997, n. 352", uno dei componenti della Commissione Edilizia deve essere un esperto scelto dal Consiglio comunale per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi. Inoltre uno dei membri elettivi deve possibilmente essere un tecnico qualificato di provata esperienza e specifica competenza in materia di impianti tecnologici, quindi idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della legge 5 marzo 1190, n. 46 e, eventualmente, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del D. Lgs 19.09.1994, n. 626.

3. Possono essere eletti componenti della commissione edilizia i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno un membro elettivo deve essere in possesso di diploma di laurea in architettura, o in ingegneria o in materie giuridiche o artistiche

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

3) Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691 e successivamente rettificato con avviso pubblicato sul bur 39/1999, anche alla luce della circolare della Regione Piemonte, assessorato politiche territoriali del 9.06.2005, prot. n. 21210/19

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.