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Bollettino Ufficiale n. 30 del 28 / 07 / 2005

Legge regionale 25 luglio 2005, n. 11.

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Approvazione accordo)

1. È approvato l’accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta riguardante le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, allegato alla presente legge.

Art. 2.

(Competenze)

1. Sono di competenza del Consiglio regionale:

a) la designazione di due componenti il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 3 dell’accordo;

b) la designazione di un componente del Collegio dei revisori, ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo;

c) l’individuazione degli indirizzi generali della programmazione pluriennale.

2. Sono di competenza della Giunta regionale:

a) la definizione delle indicazioni programmatiche, sulla base degli indirizzi generali di cui al comma 1, lettera c) ed ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dell’accordo;

b) l’approvazione, d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta, dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dell’accordo;

c) la determinazione, d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta, delle indennità spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e al Commissario, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, dell’accordo;

d) la predisposizione dell’avviso per la presentazione delle domande da parte dei candidati alla carica di Direttore generale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dell’accordo;

e) la predisposizione, d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta, dello schema di contratto di lavoro del Direttore generale, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, dell’accordo;

f) l’accertamento delle condizioni di incompatibilità al momento della nomina del Direttore generale, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dell’accordo;

g) la conferma, d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta, del Direttore generale, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, dell’accordo;

h) la determinazione, d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta, del trattamento economico annuo del Direttore generale, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, dell’accordo;

i) la formulazione delle indicazioni al Consiglio di amministrazione per fissare gli obiettivi annuali del Direttore generale, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, dell’accordo;

l) lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del Commissario, d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’accordo.

3. Sono di competenza del Presidente della Giunta regionale, che può delegare l’Assessore competente:

a) la convocazione della prima riunione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’accordo;

b) l’individuazione, anche su richiesta delle Regioni Liguria e Valle d’Aosta, degli aspetti di particolare rilevanza per il funzionamento dell’Istituto da sottoporre ad approfondimento e verifica da parte del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, dell’accordo;

c) la contestazione della cause di incompatibilità del Direttore generale, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dell’accordo;

d) la richiesta di chiarimenti ai sensi dell’articolo 17, comma 4, dell’accordo.

4. La Giunta regionale informa annualmente in via preventiva la Commissione consiliare competente sull’applicazione di quanto previsto al comma 2, lettera a).

Art. 3.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, trascorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge, comunica alla Commissione consiliare competente l’avvenuta istituzione di tutti gli organismi previsti dall’accordo allegato all’articolo 1.

2. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente un quadro relativo all’attività svolta dall’Istituto per il settore pubblico e per quello privato e relativo alle condizioni della salute animale nel territorio regionale, con una ricognizione riferita ad un periodo di cinque anni.

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad espletare le loro funzioni fino all’insediamento dei nuovi organi dell’Istituto.

2. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati tutti gli atti necessari per l’avvio, nell’esercizio successivo, della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Istituto, informata ai principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.

Art. 5.

(Abrogazione)

1. La legge regionale 15 giugno 1979, n. 29 (Organizzazione e funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 luglio 2005

Mercedes Bresso

Allegato
(Art. 1)

Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale

Art. 1.
(Competenze)

1. L’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte della Liguria e della Valle d’Aosta, di seguito denominato Istituto, fatte salve le attribuzioni e le competenze statali, opera come strumento tecnico - scientifico delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, garantendo gratuitamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessarie all’espletamento delle funzioni veterinarie a tutela della sanità umana ed animale, della qualità sanitaria dei prodotti di origine animale e dell’igiene delle produzioni zootecniche.

2. L’Istituto provvede ad espletare le funzioni, i compiti e le attività previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 2.
(Organi)

1. L’Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

2. Sono organi dell’Istituto:

- il consiglio di amministrazione;

- il direttore generale;

- il collegio dei revisori.

Art. 3.
(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della sanità, due dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria ed uno dalla Regione autonoma Valle d’Aosta.

2. I componenti del consiglio sono scelti fra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità.

3. Il consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni; i componenti possono essere confermati non più di una volta. Il Presidente della Regione Piemonte provvede alle nomine ed alla convocazione della prima riunione, nel corso della quale vengono eletti il presidente ed il vicepresidente.

4. In caso di cessazione anticipata di uno o più membri del consiglio di amministrazione, si provvede alla sostituzione; i nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio.

5. Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) i membri dei Parlamenti europeo e nazionale, dei Consigli e delle Giunte delle Regioni interessate;

b) coloro che hanno rapporti commerciali e di servizio con l’Istituto;

c) coloro che abbiano lite pendente con l’Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1219, secondo comma, del codice civile.

6. I componenti del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni in caso di:

a) scioglimento dell’organo regionale che li ha designati;

b) dimissioni volontarie;

c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa;

d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

e) assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

7. Entro cinque giorni dalla conoscenza della sussistenza delle condizioni previste dal comma 6, il consiglio di amministrazione dell’Istituto informa il Presidente della Regione Piemonte, il quale, nei casi previsti dal comma 6, lettere c), d) ed e), provvede a contestarne la sussistenza all’interessato, che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine, valutate le eventuali controdeduzioni, il Presidente della Regione Piemonte decide definitivamente.

8. Nei confronti del consigliere designato dal Ministro della sanità la contestazione viene effettuata con le stesse modalità previste per i componenti di designazione regionale ed il procedimento in corso è segnalato al Ministro della sanità.

Art. 4.
(Attribuzioni e funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell’Istituto ed in particolare definisce, sulla base delle indicazioni programmatiche fornite dalle Regioni e dal Ministero della sanità, per quanto di rispettiva competenza, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell’ente.

2. Il consiglio di amministrazione in particolare:

a) predispone lo statuto ed eventualmente provvede alla sua revisione uniformandolo alla normativa vigente;

b) adotta, su proposta del direttore generale, il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e la relativa dotazione organica;

c) adotta il regolamento per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell’Istituto predisposto dal direttore generale nel rispetto dei principi di cui al codice civile;

d) adotta il bilancio economico preventivo annuale e triennale ed i relativi piani di attività, predisposti dal direttore generale, in attuazione degli obiettivi ed indirizzi regionali;

e) adotta, su proposta del direttore generale, il bilancio di esercizio;

f) adotta il tariffario per le prestazioni rese nell’interesse di terzi tenuto conto delle indicazioni regionali e ministeriali;

g ) valuta, sulla base degli obiettivi prefissati, la relazione gestionale annuale sull’attività svolta dall’Istituto, predisposta dal direttore generale, trasmettendo allo stesso direttore generale ed ai Presidenti delle Regioni interessate le relative osservazioni e conseguentemente decide in ordine ai compensi di cui all’articolo 6, comma 6.

3. Il consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dall’adozione, trasmette i provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) alla Regione Piemonte che li approva d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta.

4. La Regione Piemonte, anche su richiesta delle Regioni Liguria e Valle d’Aosta, può incaricare il consiglio di amministrazione di svolgere approfondimenti e verifiche su aspetti di particolare rilevanza per il funzionamento dell’Istituto.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Alle sedute partecipa con funzioni consultive il direttore generale; il direttore amministrativo provvede a garantire le funzioni di segreteria.

6. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione e la sua articolazione interna costituiscono oggetto di disciplina statutaria che deve comunque prevedere la possibilità di convocazione straordinaria dell’organo da parte dei Presidenti delle Regioni interessate.

7. La misura delle indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e al commissario di cui all’articolo 5 è stabilita d’intesa tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Art. 5.
(Scioglimento del Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione può, con provvedimento della Regione Piemonte, d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta, essere sciolto nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, di ripetute o gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie, nonché per il verificarsi di situazioni che compromettono il regolare funzionamento dell’Istituto. Con il provvedimento che scioglie il consiglio viene nominato un commissario a cui sono attribuite le funzioni e le competenze dell’organo disciolto.

2. Il consiglio deve essere ricostituito nel termine di novanta giorni dalla data del suo scioglimento.

Art. 6.
(Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale)

1. La Regione Piemonte predispone l’avviso per la presentazione delle domande da parte dei candidati alla carica di direttore generale e ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana entro sessanta giorni dalla data di vacanza dell’ufficio e, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’ultima delle tre leggi regionali di approvazione del presente accordo.

2. La predisposizione dell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, viene svolta da una commissione composta da un dirigente designato da ciascuna Regione.

3. Il direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta, tra i soggetti in possesso dei requisiti.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e regolato da contratto triennale di diritto privato stipulato tra il Presidente della Regione Piemonte ed il direttore generale nominato. Il contratto viene stipulato sulla base di uno schema predisposto dalla Regione Piemonte, d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta.

5. Trascorso un anno dalla nomina, la Regione Piemonte, acquisita la valutazione sulla relazione gestionale dell’Istituto, d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

6. Il trattamento economico annuo del direttore generale è determinato dalla Regione Piemonte, d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta, in misura comunque non superiore a quello previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie delle Regioni interessate. Il compenso, nella misura massima del venti per cento dello stesso, può essere integrato da un’ulteriore quota sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su indicazione delle Regioni. Gli oneri derivanti dall’applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell’Istituto.

7. Per quanto non previsto dal presente accordo relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale, si fa riferimento alle disposizioni del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni in quanto applicabili.

Art. 7.
(Competenze del direttore generale)

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Istituto, lo gestisce e ne dirige l’attività scientifica.

2. Il direttore generale in particolare:

a) propone al consiglio di amministrazione il bilancio triennale a scorrimento, il bilancio economico preventivo ed i relativi piani di attività;

b) propone al consiglio di amministrazione il bilancio di esercizio;

c) sottoscrive i contratti e le convenzioni;

d) predispone la relazione gestionale annuale sull’attività svolta dall’Istituto e la propone al consiglio di amministrazione per la valutazione;

e) propone al consiglio di amministrazione il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e la relativa dotazione organica;

f) attiva un efficace sistema di informazioni sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi in attuazione delle previsioni dell’articolo 14 del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni;

g) istituisce un’apposita struttura di controllo interno, come previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) per la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell’imparzialità e del buon funzionamento dell’azione amministrativa.

3. Sono comunque riservati al direttore generale gli atti di nomina, sospensione o decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario.

Art. 8.
(Incompatibilità e cause di decadenza del direttore generale)

1. Le cause di incompatibilità e di decadenza del direttore generale sono quelle stabilite dalla normativa nazionale per i direttori generali delle aziende sanitarie locali.

2. L’accertamento delle condizioni di incompatibilità del direttore generale spetta alla Regione Piemonte. La sussistenza delle eventuali incompatibilità è contestata mediante comunicazione al direttore generale che, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Regione Piemonte. Decorso tale termine senza che le cause siano rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto dall’incarico con provvedimento del Presidente della Regione Piemonte.

3. La sopravvenienza dei motivi di incompatibilità di cui al comma 1 è sempre causa di decadenza.

Art. 9.
(Direttore amministrativo e direttore sanitario)

1. Il direttore generale nomina un direttore amministrativo e un direttore sanitario, che lo coadiuvano nell’espletamento delle sue funzioni.

2. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e sia in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni in enti o strutture pubbliche o private.

3. II direttore sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnico-scientifica, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non inferiore a cinque anni nei settori pubblico o privato della sanità veterinaria.

4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’Istituto e risponde al direttore generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

5. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari dell’Istituto e risponde al direttore generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

6. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti adottati in difformità dai pareri resi dai direttori amministrativo o sanitario.

7. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.

8. Il rapporto di lavoro dei due direttori è di durata triennale, esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato; per quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione le previsioni di cui al d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

9. Il trattamento economico annuo dei direttori amministrativo e sanitario è fissato in misura pari al 70 per cento del compenso attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato da un’ulteriore quota, nella misura massima del 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi prefissati annualmente dal direttore generale da misurarsi mediante appositi indicatori.

Art. 10.
(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, designati uno dal Ministero della sanità, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria ed uno dalla Regione Valle d’Aosta, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. Il collegio dei revisori vigila sulla gestione amministrativa contabile e sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti ed in particolare:

a) esamina il bilancio triennale, il bilancio preventivo economico annuale, il bilancio di esercizio; verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell’articolo 2403 del codice civile;

b) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;

c) può chiedere notizie al direttore generale sull’andamento dell’Istituto;

d) redige, almeno semestralmente, una relazione sull’andamento dell’Istituto e la trasmette alle Regioni interessate, al Ministero del tesoro nonché al direttore generale.

3. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

4. Le modalità di funzionamento del collegio dei revisori e la sua articolazione interna sono disciplinate dallo statuto che dovrà comunque garantire il rispetto dei principi di efficacia e continuità della funzione attribuita al medesimo, assicurandone altresì la piena autonomia.

5. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo stabilito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d. lgs. 88/1992.

Art. 11.
(Osservatorio epidemiologico veterinario)

1. Presso l’Istituto è istituito l’Osservatorio epidemiologico veterinario che svolge attività di sorveglianza epidemiologica, vigilanza e controllo.

Art. 12.
(Organizzazione)

1. L’Istituto è ripartito in laboratori ed uffici amministrativi, dislocati presso la sede centrale di Torino e le sezioni periferiche. L’istituzione di nuove sezioni provinciali o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione della Giunta della Regione nel cui territorio l’istituzione o la soppressione è proposta.

2. L’organizzazione interna ed il funzionamento dell’Istituto sono stabiliti dal regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), nel rispetto dei seguenti principi:

a) nell’ambito dell’organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze regionali, modalità di coordinamento tecnico-organizzativo delle strutture territoriali;

b) l’organizzazione centrale e territoriale garantisca, secondo criteri di economicità di gestione, l’erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale e lo stretto collegamento con i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali;

c) siano previste strutture organizzative che assicurino l’espletamento delle funzioni in materia di sanità animale, igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Art. 13.
(Buone pratiche di laboratorio)

1. L’Istituto, al fine di garantire un’attività di certificazione conforme alle prescrizioni comunitarie, adegua costantemente i requisiti strutturali e di funzionamento alla normativa vigente sulla qualità dei servizi, in particolare per quanto attiene all’applicazione delle buone pratiche di laboratorio.

Art. 14.
(Finanziamento e gestione economica e patrimoniale)

1. Il finanziamento dell’Istituto è assicurato dalle entrate previste all’articolo 6 del d. lgs. 270/1993 e successive modificazioni. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Istituto è ispirata ai principi di cui al d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 15.
(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dell’Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e della dirigenza sanitaria.

2. Le modalità di assunzione avvengono nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, commi 2 e 3, del d. lgs. 270/1993 e successive modificazioni.

Art. 16.
(Prestazioni rese nell’interesse di terzi)

1. L’Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi o per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, purché compatibili con i compiti istituzionali di controllo.

2. La stipula di convenzioni e contratti è subordinata al pieno assolvimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto.

3. Fermo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera f), le tariffe minime per i servizi e le prestazioni sono definite dal consiglio di amministrazione tenuto conto del costo:

a) del personale impiegato e direttamente imputabile alla singola prestazione;

b) dei materiali utilizzati e direttamente imputabile alla singola prestazione prodotta;

c) delle attrezzature e di tutti gli altri costi fissi comuni e generali da imputarsi alla singola prestazione prodotta in proporzione diretta alla somma dei costi indicati dalle lettere a) e b).

Art. 17.
(Funzioni di controllo)

1. Sono soggetti all’approvazione della Regione Piemonte, d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta:

a) lo statuto e le sue modifiche;

b) il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto;

c) il regolamento per la gestione economico finanziaria patrimoniale;

d) il tariffario per le prestazioni rese nell’interesse di terzi;

e) il bilancio triennale, il bilancio preventivo economico annuale con i relativi piani di attività;

f) il bilancio di esercizio.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se nel termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento la Giunta regionale del Piemonte non ne abbia pronunciato l’annullamento con provvedimento motivato.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1, entro il termine di cui all’articolo 4, comma 3, sono trasmesse contemporaneamente alla Regione Piemonte ed alle Regioni Liguria e Valle d’Aosta che possono prospettare osservazioni o rilievi ai fini della decisione di controllo.

4. Il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta se prima della scadenza la Regione Piemonte richieda all’Istituto elementi integrativi di giudizio; in tal caso dal momento della ricezione dei chiarimenti richiesti, che devono pervenire entro venti giorni a pena di decadenza, decorre un nuovo periodo di trenta giorni.

5. Per l’istruttoria degli atti sottoposti a controllo, nonché per la risoluzione di eventuali questioni applicative del presente accordo, la Giunta regionale del Piemonte istituisce e coordina un gruppo tecnico composto da due funzionari designati da ciascuna Regione.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 76.

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 giugno 2005.

- Assegnato per l’esame in sede referente alla IV Commissione permanente il 4 luglio 2005.

Proposta di legge n. 80.

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta.

- Presentato dai Consiglieri Ghigo, Cotto, Cavallera, Pedrale il 5 luglio 2005.

- Riassunto dal Consiglio ex articolo 77 del Regolamento il 5 luglio 2005.

- Rinviato per l’esame in sede referente alla IV Commissione permanente, ex articolo 81 del Regolamento, il 6 luglio 2005.

- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 13 luglio 2005 con relazione di Aldo Reschigna, Luca Pedrale.

- Approvato in Aula il 19 luglio 2005 con 36 voti favorevoli, 2 non partecipanti al voto.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

- L’attuale denominazione del Ministero della sanità, richiamato nell’articolato dell’allegato, è “Ministero della salute”.


Note all’articolo 3 dell’Allegato.

- Il testo dell’articolo 1219 del codice civile è il seguente:

“Art. 1219. (Costituzione in mora).

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito;

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;

3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.".

- Il testo vigente dell’articolo 58 del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

“Articolo 58. (Cause ostative alla candidatura).

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall’articolo 59 la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.".


Note all’articolo 6 dell’Allegato.

- Il testo vigente dell’articolo 3-bis, comma 3, del d.lgs. 502/1992 è il seguente:

“Art. 3-bis. (Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario).

1. (omissis)

2. (omissis)

3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso.

4 - 15. (omissis).


Note all’articolo 7 dell’Allegato.

- Il testo vigente dell’articolo 14 del d.lgs. 502/1992 è il seguente:

“Art. 14. (Diritti dei cittadini).

1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell’assistenza, al diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell’andamento delle attività di prevenzione delle malattie. A tal fine il Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, può avvalersi anche della collaborazione delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonché delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale, per la definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull’organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell’impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie. Per le finalità del presente articolo, le regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale. Le regioni determinano altresì le modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

3. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all’attuazione degli indicatori di qualità.

4. Al fine di favorire l’orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti. Il direttore generale dell’unità sanitaria locale ed il direttore generale dell’azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l’anno, apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare l’andamento dei servizi anche in relazione all’attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione.

5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell’assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell’interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al direttore generale dell’unità sanitaria locale o dell’azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.

6. Al fine di favorire l’esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell’elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di alta specialità, con l’indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti. La prima pubblicazione è effettuata entro il 31 dicembre 1993.

7. È favorita la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l’adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all’interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative.

8. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.".


Note all’articolo 10 dell’Allegato.

- Il testo dell’articolo 1 del d.lgs. 88/1992 è il seguente.

“Art. 1.(Registro dei revisori contabili)

1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L’iscrizione nel registro dà diritto all’uso del titolo di revisore contabile.".

- Il testo vigente dell’articolo 2403 del codice civile è il seguente:

“Art. 2403. (Doveri del collegio sindacale)

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, terzo comma.".

- Il testo dell’articolo 13 del d.lgs. 88/1992 è il seguente:

“Art. 13. (Corrispettivo dei revisori contabili)

1. Salvo quanto previsto dall’art. 2, quinto comma, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400.".


Note all’articolo 14 dell’Allegato.

- Il testo dell’articolo 6 del d.lgs. 270/1993 è il seguente:

“Art. 6. (Finanziamento)

1. Il finanziamento degli istituti è assicurato:

a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;

b) a carico del Ministero della sanità, per quanto previsto dall’art. 7, comma 4, e dall’art. 12, comma 2, lettera a), numero 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) dalle regioni e dalle unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;

d) dalle unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2. Il finanziamento degli istituti è inoltre assicurato:

a) da finanziamenti statali e regionali per l’erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all’art. 1 del presente decreto;

b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;

c) dai redditi del proprio patrimonio;

d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;

e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento.".


Note all’articolo 15 dell’Allegato.

- Il testo dell’articolo 7 del d.lgs. 270/1993 è il seguente:

“Art. 7. (Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale degli istituti è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Ai concorsi per l’assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall’art. 18, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall’emanazione del regolamento di cui al comma 1, la predetta disciplina viene adeguata - limitatamente al personale addetto alla ricerca - con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici.".