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Bollettino Ufficiale n. 30 del 28 / 07 / 2005

Deliberazione del Consiglio Regionale 28 giugno 2005, n. 10-20273

Ratifica, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, dello Statuto, della DGR n. 49-121 del 23 maggio 2005, relativa all’adeguamento ed alla reimpostazione degli investimenti in materia di edilizia sanitaria

Punto 8) Proposta di deliberazione n. 11: Ratifica, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, dello Statuto, della DGR 23 maggio 2005, n. 49-121 relativa all’adeguamento ed alla reimpostazione degli investimenti in materia di edilizia sanitaria.

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

visto l’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, (Disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988);

visto l’articolo 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in base al quale i programmi per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria finanziati dalla citata legge 67/1988 sono definiti tramite accordo di programma stipulato tra le regioni ed il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

visti l’articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), relativo al finanziamento del Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, il relativo provvedimento di attuazione di cui al decreto del Ministro della sanità 5 aprile 2001, nonché la determinazione regionale dei suddetti interventi di cui alla DGR n. 41-8087 del 23 dicembre 2002;

considerato che l’articolo 5 dell’accordo di programma, stipulato il 6 settembre 2000 tra la Regione Piemonte ed il Ministero della salute stabilisce che le eventuali variazioni al programma medesimo siano adottate dalla Regione con proprio atto da comunicare al ministero competente per la verifica della conformità delle modifiche agli obiettivi generali della programmazione;

visti il decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle strutture sanitarie per l’attività libero-professionale intramuraria, nonché il dettaglio degli interventi da realizzarsi a livello regionale, definiti dalla DGR n. 20-11059 del 24 novembre 2003, da ultimo aggiornata con DGR n. 93-12251 del 6 aprile 2004;

vista la deliberazione 2 agosto 2002 n. 65/2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base alla quale, nell’ambito di ripartizione del fondo tra le regioni, è stata assegnata al Piemonte la somma di euro 98.644.387,00 (pari a lire 190.980.826.246), parzialmente ripartita tra le Aziende sanitarie regionali con DCR n. 342-31701 del 7 ottobre 2003;

considerato che l’articolo 1, comma 188 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) stabilisce che le regioni che, alla data del 1° gennaio 2005, abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell’articolo 20 della L. 67/1988 e successive modificazioni, destinino una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico;

preso atto della quota di cofinanziamento regionale degli interventi di edilizia sanitaria definiti dall’articolo 8 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003);

vista la DCR n. 86-30585 del 30 ottobre 2000, recante la rimodulazione della seconda fase del programma straordinario degli interventi in edilizia sanitaria, modificato successivamente dalla DCR n. 283-10235 del 26 marzo 2003;

preso atto che la DGR n. 8-14712 del 9 febbraio 2005, con la quale si proponeva al Consiglio regionale l’ulteriore rimodulazione degli interventi in edilizia sanitaria non è stata approvata dal Consiglio stesso in tempo utile, stante la sopravvenuta scadenza della settima legislatura regionale (16 febbraio 2005);

preso quindi atto che, per motivi d’urgenza, la Giunta regionale, con DGR n. 26-15235 del 30 marzo 2005, ha revocato la citata DGR n. 8-14712 del 9 febbraio 2005, adottandone i contenuti mediante l’assunzione dei poteri del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 57, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte ed ha provveduto ad una ulteriore rimodulazione del programma di interventi;

considerato che il termine di cui all’articolo 57, comma 3, dello Statuto della Regione Piemonte è decorso senza che il Consiglio regionale giungesse ad una tempestiva ratifica della suddetta DGR n. 26-15235 del 30 marzo 2005;

vista pertanto la DGR n. 49-121 del 23 maggio 2005, con la quale la Giunta regionale ha provveduto a riadottare i contenuti della DGR n. 26-15235 del 30 marzo 2005, e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

considerata la necessità di procedere ad un riallineamento e ad una ridefinizione parziale degli interventi di edilizia sanitaria precedentemente programmati, anche al fine di avviare urgentemente le procedure relative alla predisposizione del nuovo accordo di programma tra i Ministeri della salute e dell’economia e la Regione Piemonte per attivare al più presto gli investimenti previsti nell’ambito della terza fase di programmazione degli interventi;

acquisito il parere favorevole della IV Commissione consiliare permanente, espresso all’unanimità in data 22 giugno 2005;

delibera

di ratificare, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, dello Statuto della Regione Piemonte, la DGR n. 49-121 del 23 maggio 2005, relativa all’adeguamento ed alla reimpostazione degli investimenti in materia di edilizia sanitaria, comprensiva degli allegati Al, A2, A3 e A4 (che costituiscono parte integrante della presente deliberazione) che provvedono alla rimodulazione degli interventi relativi, rispettivamente:

- all’attuazione dell’accordo di programma stipulato in data 6 settembre 2000 (Allegato A1), alla ristrutturazione degli spazi dedicati all’esercizio della libera professione intramuraria (Allegato A2),

- al finanziamento dei progetti con carattere sanitario su aree metropolitane depresse(Allegato A3),

- alla programmazione della terza fase di investimenti finanziati con deliberazione CIPE del 2 agosto 2002 (Allegato A4). Tale programmazione costituirà oggetto di nuovo accordo di programma tra i Ministeri della salute e Ministero dell’economia e la Regione Piemonte.

(omissis)