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Bollettino Ufficiale n. 30 del 28 / 07 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 330-340567/2005 del 12.07.2005 - Codice univoco: TO-A- 10087. “

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P:G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 330-340567/2005 del 12.7.2005 - Codice univoco: TO-A-10087.

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Manifattura di Legnano S.p.A. (omissis), con sede legale in Legnano (MI) Via Lega n. 13, che subentra alla Manifattura di Perosa S.p.A., il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Chisone nel territorio del Comune di Perosa Argentina, loc. Meano, già assentita con D.P.R. n.  6031 del 23.2.1952, rispettivamente in misura di mod. max 32.00 e mod. medi 27.00 per produrre sul salto di metri 90.50, la potenza nominale media di kW 2395.58;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 12.7.2005 e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza dell’originario provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare ed al pagamento del canone annuo e dei sovracanoni, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente;

4. di notificare il presente provvedimento, oltre che all’interessato, alla Autorità di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12.7.2005:

(omissis)

Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonchè dei diritti acquisiti dai terzi in tempo-anteriore alla concessione.

L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla comera di carico e lungo il canale di scarico, ai quali potere riferire in ogni tempo al livello dell’acqua.

E’ fatta salva per l’Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell’ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all’utente dell’obbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell’ittiofauna, ecc.).

(omissis)