Bollettino Ufficiale n. 30 del 28 / 07 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Sommaria del Bosco (Cuneo)
Deliberazione del C.C. n. 31 del 18/07/2005 approvazione modifica regolamento edilizio comunale vigente ai sensi dellart. 3, comma 10, l.r. n. 19/1999
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1) di approvare, come approva, ai sensi del 10° comma dellart. 3 della L.R. n. 19/1999, le modifiche allart. 2 del Regolamento Edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo;
2) Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è lorgano consultivo comunale nel settore urbano e edilizio.
2. La Commissione è composta 8 componenti, nominati dallOrgano comunale competente che individua tra i medesimi il Presidente ed il Vice Presidente.
3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli, alla sicurezza ed alla prevenzione incendi; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dellOrgano comunale che lha nominata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dellorgano predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
a. per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente c. 4;
b. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dallOrgano Comunale che ha provveduto alla nomina;
9. I componenti decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.";
3) di dare atto che lattuale Commissione Edilizia, nominata con deliberazione C.C. n. 32 del 30/07/2004, decadrà alla nomina della nuova Commissione da costituire in forza della modifica regolamentare approvata al precedente punto 2;
4) di stabilire che, comunque, alla Commissione Edlizia, nominata con deliberazione C.C. n. 32 del 30/07/2004, non potrà fin dora partecipare il rappresentante politico e che pertanto essa dovrà eleggere al suo interno un presidente;
5) di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 3 - comma 3 - della L.R. 08 luglio 1999 n. 19;
6) di trasmettere, successivamente alla avvenuta pubblicazione sul B.U.R., la presente deliberazione ed il Regolamento Edilizio Comunale alla Giunta Regionale come richiesto dallart. 3 - comma 4 - della L.R. 19/1999;
7) di dare atto che il nuovo testo del Regolamento Edilizio Comunale è conforme al Regolamento Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato dalla stessa con D.C.R. del 29 luglio 1999, n. 548-9691;
8) di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.