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Bollettino Ufficiale n. 30 del 28 / 07 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Sommaria del Bosco (Cuneo)

Deliberazione del C.C. n. 31 del 18/07/2005 approvazione modifica regolamento edilizio comunale vigente ai sensi dell’art. 3, comma 10, l.r. n. 19/1999

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, come approva, ai sensi del 10° comma dell’art. 3 della L.R. n. 19/1999, le modifiche all’art. 2 del Regolamento Edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo;

2) “Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo consultivo comunale nel settore urbano e edilizio.

2. La Commissione è composta 8 componenti, nominati dall’Organo comunale competente che individua tra i medesimi il Presidente ed il Vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli, alla sicurezza ed alla prevenzione incendi; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell’Organo comunale che l’ha nominata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell’organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a. per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente c. 4;

b. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall’Organo Comunale che ha provveduto alla nomina;

9. I componenti decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.";

3) di dare atto che l’attuale Commissione Edilizia, nominata con deliberazione C.C. n. 32 del 30/07/2004, decadrà alla nomina della nuova Commissione da costituire in forza della modifica regolamentare approvata al precedente punto 2;

4) di stabilire che, comunque, alla Commissione Edlizia, nominata con deliberazione C.C. n. 32 del 30/07/2004, non potrà fin d’ora partecipare il rappresentante politico e che pertanto essa dovrà eleggere al suo interno un presidente;

5) di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 3 - comma 3 - della L.R. 08 luglio 1999 n. 19;

6) di trasmettere, successivamente alla avvenuta pubblicazione sul B.U.R., la presente deliberazione ed il Regolamento Edilizio Comunale alla Giunta Regionale come richiesto dall’art. 3 - comma 4 - della L.R. 19/1999;

7) di dare atto che il nuovo testo del Regolamento Edilizio Comunale è conforme al Regolamento Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato dalla stessa con D.C.R. del 29 luglio 1999, n. 548-9691;

8) di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.