Bollettino Ufficiale n. 30 del 28 / 07 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Piozzo (Cuneo)
Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 22.06.2005 Approvazione modifica del regolamento edilizio vigente ai sensi dellart. 3 comma 10 L.R. 19/99"
Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera
1) di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche allart. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2) successivo.
2) lart. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:
Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da nr. 6 componenti designati dallOrgano comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il vice Presidente.
3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dellOrgano comunale che lha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dellOrgano predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dallOrgano comunale che ha provveduto alla designazione.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."
3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.
4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R., ai sensi dellart. 3, co. 3, della L.R. 8/7/1999, n. 19.
5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dellart. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato allUrbanistica.
6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli ulteriori adempimenti di legge.