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Bollettino Ufficiale n. 30 del 28 / 07 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Paesana (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 3 marzo 2005 di approvazione delle modifiche allo Statuto del Comune

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente,

delibera

1)- di apportare allo Statuto Comunale le modificazioni ed integrazioni come riportate nell’allegato alla presente deliberazione affinchè ne costituisca parte integrante e sostanziale.

Modifiche allo statuto del Comune di Paesana

All’art. 9 recante: “Consiglio Comunale”:

si rettifica al testo vigente la numerazione del comma 7. Tra il comma 6, che conclude con le parole “... conformità della legge”, si aggiunge la numerazione “ 7. ”, inteso come comma, all’inizio delle parole “Nella prima seduta successiva...”.

Quindi, si inserisce il comma 8, così come di seguito sostituito:

“ 8. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio Comunale. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, la presidenza del Consiglio è affidata all’Assessore delegato, in assenza anche dell’Assessore Delegato la Presidenza del Consiglio è affidata all’Assessore più anziano di età. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, del Vice sindaco e degli assessori, la Presidenza del Consiglio spetta al Consigliere anziano. La presidenza del Consiglio non può essere affidata all’assessore extra-consiliare.”

e, quindi, l’ultimo comma diventa comma 9 immutato nel testo:

“9. La presidenza del Consiglio Comunale può essere attribuita a un Consigliere Comunale eletto tra i Consiglieri eletti, nella prima seduta del Consiglio, da regolamentarsi, già, in sede di prima attuazione.”

e si aggiunge il seguente comma 9 bis:

“9bis. La Presidenza, il funzionamento, l’organizzazione, le modalità di votazione e la convocazione del Consiglio Comunale sono disciplinate dall’apposito regolamento, nei principi stabiliti dal presente Statuto.”

All’art. 10 recante “Sessioni e convocazione” si modifica l’intestazione ed inoltre, viene così interamente sostituito:

Art. 10
Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria e d’urgenza.

2. La convocazione dei consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da recapitare a domicilio ed, in ogni caso, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

3. La consegna deve risultare da dichiarazione dell’agente comunale o da apposita ricevuta.

4. L’avviso delle sedute ordinarie, con l’elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima seduta e per le sedute straordinarie almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima seduta.

5. Nei casi d’urgenza, l’avviso con l’elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere recapitato almeno ventiquattro ore prima. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno di una determinata seduta.

6. L’elenco degli oggetti da trattarsi deve essere pubblicato all’Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza; contemporaneamente deve essere messa a disposizione di ogni consigliere, presso gli uffici comunali, tutta la documentazione relativa agli argomenti inseriti all’ordine del giorno.

7. Gli atti a contenuto generale esclusivamente politico e privi di dispositivo possono essere presi in esame, sia da parte della Giunta Comunale sia da parte del Consiglio Comunale, in quest’ultimo caso, anche se non inseriti nell’elenco degli oggetti da trattare, qualora lo richieda un Consigliere presente alla seduta ed il Presidente del Consiglio lo ritenga opportuno, anche se il Consiglio è riunito in seduta di seconda convocazione. I pareri e le attestazioni non sono richiesti per gli atti di contenuto esclusivamente politico e privi di contenuto dispositivo.

8. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

9. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto.

10. Qualora il Sindaco non provveda nei termini alla richiesta di convocazione di un quinto dei consiglieri in carica, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, previa diffida, dal Prefetto ai sensi dell’articolo 39, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

11. I verbali delle deliberazioni consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale verbalizzante.

12. Qualora la legge non disponga diversamente, nei casi d’urgenza, le deliberazioni consiliari possono essere dichiarate immediatamente esecutive dal Consiglio con apposita votazione.

13. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco (art. 53 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.).

14. In caso di dimissioni del Sindaco, invece, il Comune viene retto da un Commissario (art. 53 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.).

Dopo l’art. 10, si aggiungono i seguenti articoli:

Art. 10 bis
Pubblicità e validità delle sedute del Consiglio Comunale

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalle leggi, dal presente Statuto e dall’apposito regolamento.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che sia richiesta per legge, Statuto o regolamento una maggioranza diversa. Ai sensi del presente comma, qualora il numero complessivo dei Consiglieri in carica sia dispari, si applica il principio dell’arrotondamento all’unità superiore, fermo restando che per tale quorum non è da computare il Sindaco.

3. Nella seduta di seconda convocazione, per la validità dell’adunanza, deve esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, arrotondato all’unità superiore, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia dato avviso a tutti i consiglieri nei termini previsti dal precedente articolo 10, commi 4 e 5.

5. Qualora nell’avviso di prima convocazione siano contemporaneamente fissati il giorno e l’ora per l’eventuale seconda convocazione, non occorre sia dato ulteriore avviso ai consiglieri comunali. Analogamente dicasi per le eventuali prosecuzioni preventivamente stabilite di prima convocazione del Consiglio.

6. Le sedute di seconda convocazione fanno sempre seguito o ad una intera riunione andata deserta per tutti gli argomenti inserititi all’ordine del giorno ovvero a seguito di una riunione di prima convocazione in cui è venuto a mancare il numero legale per limitati argomenti inseriti all’ordine del giorno per quanto disposto dal precedente comma. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo a partire dalla 23° ora e non oltre dieci giorni da quella andata deserta.

7. Le sedute del Consiglio Comunale possono proseguire anche oltre le ore 24,00 per garantire la trattazione di tutti gli argomenti all’ordine del giorno.

8. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) l’eventuale assessore extra-consiliare componente la Giunta Comunale.

9. Non concorrono a determinare la maggioranza richiesta per la votazione i consiglieri che abbandonano l’aula prima della votazione.

10. Ai sensi del presente articolo per astensione si intende la non partecipazione di un Consigliere Comunale alla discussione ed alla votazione di un argomento all’ordine del giorno.

Art. 10 ter
Validità e forme di votazione delle deliberazioni consiliari

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Non concorrono a determinare la maggioranza dei votanti:

a) i consiglieri che si astengono dalla votazione;

b) i consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione.

3. Le schede bianche e le schede nulle non si computano per determinare la maggioranza dei voti.

4. Nel caso di votazione non valida su un argomento all’ordine del giorno, lo stesso non può essere ripreso nella medesima seduta.

5. Le sedute del Consiglio Comunale avvengono con l’assistenza del Segretario Comunale che provvede alla verbalizzazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 3 del presente Statuto.

6. Ogni consigliere ha diritto di fare espressamente constare nel verbale il proprio voto e le motivazioni; l’esatta, fedele e puntuale trascrizione dell’intervento nel verbale, eventualmente richiesta dal consigliere, comporta da parte di quest’ultimo la presentazione al Segretario Comunale del relativo testo scritto.

7. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedano una specifica rappresentanza della minoranza consiliare, il Consiglio provvede alle nomine con apposita deliberazione. In tal caso si applica il principio della maggioranza relativa da ottenersi con votazione segreta; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

8. Si fa rinvio per quanto non riportato al successivo articolo 27.

All’art. 11, recante “ Consiglieri”:

il comma 2, viene così sostituito:

2. “E’ consigliere anziano colui che alle elezioni del Sindaco e del rinnovo del Consiglio ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco. A parità di voti è consigliere anziano il più anziano di età.”

Il comma 3, viene così sostituito:

3. “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell’articolo 141 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.  267 e s.m.i.” Quando le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono conferite al Sindaco, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del presente Statuto, le dimissioni indirizzate al Sindaco devono intendersi correttamente indirizzate al Consiglio, ai sensi dell’art. 38, comma 8, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i."

Il comma 6, viene così interamente sostituito:

6. I Consigli Comunali vengono sciolti con D.P.R., su proposta del Ministro dell’Interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

2) dimissioni del Sindaco o del Presidente della Provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

4) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

d) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del Consiglio è adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

e) quando emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Si fa rinvio agli articoli 141, 142 e 143 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i..

Al primo periodo del comma 7 dello stesso articolo 11,

le parole: “... che non intervengono alle sessioni in generale....” vengono sostituite dalle parole: “che non intervengono alle sedute....”.

All’art. 15, recante: “ Sindaco”:

al comma 8, il solo primo periodo viene sostituito dal seguente:

“Il Sindaco entro il 30 settembre di ogni anno illustra al Consiglio Comunale, anche se riunito in seduta straordinaria d’urgenza, l’attuazione delle linee programmatiche.”

Si aggiunge il seguente comma 10:

“10. Il Sindaco esercita, altresì, le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da disposizioni di legge. In particolare, egli adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ovvero per la tutela della pubblica incolumità.”

All’art. 16, si aggiunge la seguente lettera ii):

ii) Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente.

All’art.26 recante “Competenze” alla lettera q) dopo la parola “...Peg” si aggiungono le parole: “... qualora necessario”.

L’art. 27 recante: “ Deliberazioni degli organi collegiali” viene cambiata l’intestazione in:

“Altre disposizioni in tema di deliberazioni degli organi collegiali”

ed inoltre vi si apportano le seguenti modifiche:

il comma 1 viene abrogato;

il comma 2 viene abrogato;

il comma 3 diventa comma 1 ed al comma 4, che diventa comma 2, l’ultimo periodo: “ Le sedute della Giunta Comunale sono segrete”, vengono sostituite con le seguenti: “Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Ad esse possono partecipare senza diritto di voto il revisore dei conti, nonché esperti, tecnici funzionari, consiglieri invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.”;

il comma 5 diviene comma 3;

i commi 6 e 7 vengono abrogati e sostituiti dal seguente:

“4. I verbali di deliberazioni consiliari vengono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale verbalizzante. I verbali di deliberazioni della Giunta Comunale vengono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale verbalizzante.”

All’art. 29 recante: “ Attribuzioni gestionali”:

al comma 2, la lettera g) viene così sostituita:

“g) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;”

e dopo la lettera h) si aggiungono le seguenti:

i) rappresentanza del Comune per la sottoscrizione degli atti e contratti in cui non partecipa in qualità di Ufficiale rogante;

ii) ogni altra funzione e compiti a lui delegati dal Sindaco compatibilmente con le leggi, il presente statuto ed i regolamenti.

All’art. 32, comma 4, recante: “ Attribuzioni di legalità e garanzia”si cancella la parola “costruttiva”.

All’art. 35, recante: “ Organizzazione degli uffici e del personale”:

al comma 1 dopo le parole “... amministrativa attribuita al...” vengono sostituite tutte le parole da “..direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.” con le seguenti parole: “... al Segretario Comunale, ai responsabili degli uffici e dei servizi e, qualora nominato, al direttore generale”.

All’art. 36, recante: “ Regolamento degli uffici e dei servizi”:

viene così interamente sostituito:

1. L’organizzazione amministrativa del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie secondo le modalità e la disciplina stabilite dal regolamento, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza in conformità dei seguenti criteri:

a) organizzazione in relazione alla funzione ed ai compiti assegnati;

b) attuazione di forme di coordinamento, anche attraverso conferenze dei responsabili dei servizi;

c) pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

2. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

L’art. 37, recante: “ Diritti e doveri dei dipendenti” viene interamente sostituito dal seguente:

1. Il Comune tutela la dignità del lavoratore, riconosce la responsabilità, premia il merito, la produttività e l’efficienza; rimuove ogni ostacolo al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

2. Il Comune promuove e valorizza il miglioramento delle prestazioni del personale anche attraverso la formazione e l’aggiornamento.

3. Il Comune tutela e promuove, in armonia con le esigenze dei cittadini e dell’utenza, le attività sindacali all’interno della struttura, nel rispetto della Costituzione, delle leggi, del Contratto di Lavoro, del presente Statuto e dei regolamenti.

4. Il dipendente comunale in particolare deve:

a) svolgere i propri compiti con disciplina ed onestà;

b) collaborare con gli altri uffici del Comune;

c) adempiere ai propri uffici nel rispetto dei diritti dei cittadini;

d) essere corretto ed imparziale nei confronti di tutti gli Organi politici del Comune.

L’art. 41 recante: “ Responsabili degli uffici e dei servizi”:

il primo comma viene così sostituito:

“1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco. Possono essere approvate apposite convenzioni con altri Comuni ed Enti locali ai fini della nomina stessa da parte del Sindaco.”

Si aggiunge il seguente comma 4:

“4. Compete al responsabile del servizio Finanziario la sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso.”

All’art. 42 il comma 3 viene sostituito dal seguente:

“ 3. I responsabili degli uffici e dei servizi non possono delegare le funzioni ed i compiti assegnati”.

All’art. 43 recante: “ Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione”:

al comma 2, le parole.. “ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge 127/97", vengono sostituite da: ”... ai sensi dell’art. 110 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i."

All’art. 45 recante: “ Ufficio di indirizzo e di controllo”:

al comma 1, in ultima parte, le parole: “... all’art. 45 del D.Lgs. n. 504/92", vengono sostituite da: ”di cui agli articoli 242 e seguenti del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i."

All’art. 46 recante: “ Responsabilità verso il Comune”:

ad inizio comma 2, le parole: “ Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio...” vengono così sostituite: “ Il direttore generale, qualora nominato, il responsabile del servizio, il Sindaco, il Segretario Comunale...”

All’art. 51, recante: “ Amministrazione dei beni comunali”:

il comma 3, viene così modificato:

“3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, costituiscono entrate proprie e vanno a finanziare le spese per il soddisfacimento dei bisogni del Comune e della collettività, nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario e contabile, delle leggi e dei regolamenti.”

All’art. 59, recante “ Forme di gestione” viene cambiata l’intestazione ed, inoltre, viene integralmente sostituito dal seguente:

Art. 59 “ I servizi pubblici e la scelta delle forme di gestione”

1. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l’adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione.

3. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all’Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

4. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una Azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di servizi di rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di Società nella forma di S.p.a. ovvero S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

5. Ai fini di cui alla precedente lett. b) il Comune può partecipare con proprie quote a Società di capitale.

L’art. 61 recante: “ Azienda speciale” viene intermente sostituito dal seguente:

1. L’azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. Lo statuto dell’azienda, approvato dal Consiglio Comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale, tra cui il bilancio annuale cui è allegata una relazione dove gli organi dell’azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal Comune, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dell’acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.

3. Gli organi dell’azienda restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

L’art. 63 recante: “ Il Consiglio di Amministrazione” oltre a modificare l’intestazione, viene interamente sostituito dal seguente:

Art. 63 “Ordinamento e funzionamento delle istituzioni”

1. Gli organi dell’istituzione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco, è composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque definito dal regolamento dell’istituzione; il Consiglio di Amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento dell’istituzione.

3. Non possono essere membri del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri comunali.

4. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa e può essere dipendente del Comune, assunto anche con contratto a tempo determinato nominato dal Sindaco sentito il Consiglio di Amministrazione dell’istituzione.

L’art. 64 recante: “ Il Presidente” oltre a modificare l’intestazione, viene interamente sostituito dal seguente:

Art. 64 - “ Le società a prevalente capitale locale”

1. Il Comune può costituire e partecipare a società per azioni con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico. Ove alla società per azioni partecipino altri enti locali e la Regione, i reciproci rapporti sono prevalentemente determinati attraverso specifica convenzione. Il Comune può, altresì, costituire società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o parteciparvi, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio.

2. Sono specificate nell’atto costitutivo e nello statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell’ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione.

Gli articoli: 65, recante: “ Il Direttore”; 66, recante “ Nomina e revoca”; 67 recante: “ Società a prevalente capitale locale” e 68 recante: “Gestione associata dei servizi e delle funzioni” vengono interamente abrogati.

Pertanto, al fine di dare la giusta continuità alla numerazione degli articoli, l’attuale articolo 69 recante “Organizzazione sovracomunale” cambia nel numero da 69 in 65 e via di seguito tutti gli altri.

All’art. 67 (ex 71) recante “ Convenzioni”:

il 2° comma viene sostituito dal seguente:

“ 2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.”

L’art. 68 (ex 72) recante: “ Consorzi” viene interamente sostituito dal seguente:

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri Comuni e Province un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati lo statuto del consorzio e la convenzione fra gli Enti consorziati ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al Consiglio Comunale.

Al Titolo IX - recante: “Partecipazione popolare” si sostituisce l’intestazione con:

“Il procedimento amministrativo”

Gli articoli del Titolo IX, i quali nel testo vigente sono: 75 “ Partecipazione”; 76 “Interventi nel procedimento amministrativo”; 77 “Istanze”; 78 “Petizioni; 79 ”Proposte"; 80 “Referendum” e 81 “Difensore Civico” sono tutti sostituiti dai seguenti:

Art. 71
Principi procedurali

1. Il Comune di Paesana informa l’attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione, economicità, determinando le procedure amministrative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant’altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell’azione amministrativa.

3. Il Sindaco disciplina i singoli procedimenti, individua gli uffici competenti all’istruzione e definizione degli atti, garantisce i diritti di accesso e d’informazione.

Art. 72
Svolgimento

1. Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso la comunicazione ai soggetti che per legge devono intervenire ed ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell’inizio dello stesso, dell’ufficio e del responsabile, delle modalità per l’accesso agli atti.

2. Le esigenze di celerità che impediscono la comunicazione dell’inizio della fase procedimentale devono essere adeguatamente motivate dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, evidenziando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.

Art. 73
Partecipazione

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all’oggetto del procedimento.

Art. 74
Accordi

1. Il Comune può concludere accordi aventi ad oggetto l’esercizio di potestà amministrative e le prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche col fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico.

Art. 75
Responsabile

1. Il responsabile del procedimento è determinato per ciascun atto di competenza comunale in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, alle disposizioni sul procedimento ed è comunque individuabile sino alla designazione del funzionario preposto al procedimento, nel responsabile del servizio sotto la cui competenza ricade l’istruzione procedimentale.

2. Il responsabile del procedimento assolve gli obblighi da esso derivanti per il rispetto dei termini, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati; l’inadempimento è soggetto alle forme di responsabilità previste dalle norme vigenti, salvo condizioni di particolare e giustificato motivo.

Art. 76
Diritto di accesso

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, può accedere agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dalla legge e norme regolamentari, o per effetto di una motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco. Le modalità generali di esercizio del diritto di accesso sono stabilite dal regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi.

2. Le istituzioni, le aziende, i consorzi, gli enti a partecipazione comunale, le società a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di pubblici esercizi, rilasciano ai cittadini copia degli atti deliberati dai loro organi sulla base di specifica richiesta scritta presentata all’ufficio per le relazioni con il pubblico.

Ed al successivo Titolo X recante: “Associazionismo” si sostituisce l’intestazione con:

“ La partecipazione individuale e collettiva”

Gli articolo del titolo X che nel testo vigente sono: ex 82 “Principi generali”; ex 83 “Associazioni”; ex 84 “Organismi di partecipazione”, ex 85 “Incentivazione”, ex 86 “Diritto di accesso”, ex 87 “Diritto di informazione”, sono ora tutti sostituiti dai seguenti:

Art. 77 recante “Difensore Civico”: Il testo dell’art. 77 resta uguale nel contenuto al testo vigente, quindi, l’art. 77 recante “ Difensore Civico” viene riportato nell’attuale titolo X riguardante “ La Partecipazione individuale e collettiva” ed il contenuto non muta (vedi art. 81 dello Statuto come da B.U.R. n. 36 del 6.9.2000).

All’art. 78 viene modificata l’intestazione ed inoltre viene interamente sostituito dal seguente:

Art. 78
Istanze e petizioni”

1. I cittadini e/o gli utenti singoli o associati, presentano istanze e petizioni agli organi

comunali concernenti la tutela degli interessi pubblici, collettivi e diffusi.

2. Qualora l’istanza o la petizione sia sottoscritta da sessanta firmatari la Giunta Comunale è tenuta a pronunciarsi sulla legittimità e sul merito entro il termine di sessanta giorni.

L’art. 79 viene interamente sostituito dal seguente:

Art. 79
Valorizzazione delle forme di associazione ed organi di partecipazione

1. L’Amministrazione comunale favorisce l’attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell’Ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di interventi pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L’Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al 1° comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.

L’art. 80 viene sostituito dal seguente:

Art. 80
Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni avviate dagli organismi competenti in materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite l’Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari con il coinvolgimento nei lavori della commissione e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L’organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile, attraverso la stampa locale e/o mezzi audiovisivi.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell’organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

5. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto per il rinnovo degli organi provinciali e comunali.

All’art. 81, che corrisponde all’art. 80 del testo vigente recante “ Referendum”:

si modifica il solo comma 1 che viene sostituito dal seguente:

“1. L’iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o con la richiesta di almeno n. 300 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Paesana.”

Gli articoli del Titolo XI recante: “Funzione normativa” che nel testo vigente sono:

88 “Statuto”; 89 “Regolamenti”; 90 “Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute”; 91 “Ordinanze” e 92 “ Norme transitorie e finali” vengono sostituiti dai seguenti:

Art. 82
Statuto

1. Lo Statuto è la massima espressione dell’Autonomia dell’Ente locale. La legge stabilisce i modi, termini e quorum di votazione per l’approvazione dello Statuto.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.

3. Copia dello Statuto sarà inserita nella rete civica e depositata presso la Segreteria Comunale per la libera visione.

Art. 83
Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, stabilisce norme fondamentali dell’attività amministrativa in appositi regolamenti.

2. Di tutti i Regolamenti in vigore va tenuta una apposita raccolta presso l’Ufficio di Segreteria del Comune per consentirne facile consultazione e libera visione.

3. I Regolamenti entrano in vigore decorsi dieci giorni dal primo di pubblicazione.

Art. 84
Efficacia delle Ordinanze del Sindaco e delle Determinazioni dei responsabili del servizi gli atti amministrativi

1. L’ordinanza del Sindaco è immediatamente esecutiva ed affissa per cinque giorni all’Albo Pretorio del Comune.

2. Il Sindaco può sospendere in ogni momento l’efficacia delle ordinanze proprie o delegate.

3. Le determinazioni dei Responsabili dei servizi, dotate di numerazione unica progressiva, sono immediatamente esecutive, pubblicate per cinque giorni all’Albo Pretorio del Comune e raccolte in un unico archivio cui è garantita la piena accessibilità.

Art. 85
Principi inderogabili all’autonomia statutaria

1. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell’esercizio delle funzioni conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa del Comune. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.