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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 29

Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2005, n. 9-486

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Opere connesse ex Lege 285/2000. Progetto “Telecabina monofine con veicoli ad otto posti Bardonecchia-Fregiusa” presso il Comune di Bardonecchia (TO). Provvedimento conclusivo della C.d.S. definitiva ex art. 9, commi 3-9 della L. 285/2000 s.m.i e ai sensi art. 12 della L.R. 40/1998 Fase di valutazione della procedura di V.I.A

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato “Telecabina monofune con veicoli ad otto posti Bardonecchia - Fregiusa”, presentato dal Comune di Bardonecchia con sede in Piazza De Gasperi, 1 per le motivazioni espresse in premessa ed a condizione che nel corso della realizzazione il Comune di Bardonecchia ottemperi alle prescrizioni dettagliatamente descritte nell’allegato “A”, relativamente agli aspetti ambientali, geologici, urbanistici e alla cantieristica per la successiva fase realizzativi dell’intervento, che si intendono integralmente richiamate;

di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre;

di approvare in linea tecnica “visto il parere prot. n. 914/25/25.99 del 30/06/2005 del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche” senza entrare nel merito in quanto la progettazione e la fornitura sono affidate a seguito di gara esperita ai sensi del D.lgs. 158/1995 trattandosi di opere fatte rientrare nell’ambito dei settori esclusi subordinatamente al rispetto delle prescrizioni.

di prendere atto dello stralcio delle opere di compensazione per le motivazioni riportate in premessa;

di dare atto che in merito alle opere di compensazione prospettate si formula un assenso di massima e si prescrive che queste siano progettate e sottoposte all’attenzione della Conferenza dei Servizi nell’ambito di un futuro iter amministrativo;

di dare atto che ai sensi della L.R. n. 40/98, della L.285/2000 e dell’art.14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla C.d.S. e pertanto vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni richieste dal proponente ed integrate da quelle emerse nell’ambito delle riunioni della C.d.S.:

* autorizzazione beni ambientali vincolo paesaggistico ai sensi D.Lgs. 42/04 e s.m.i.

* Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

* Autorizzazione ai sensi della L. 1766/27 (terreni soggetti ad uso civico).

* Autorizzazione alla trasformazione d’uso su aree vincolate ex R.D. 3267/1923 ed autorizzazione al taglio boschivo, ai sensi della L.R. 45/1989.

i permessi, autorizzazioni, atti di assenso sono:

* rilasciati sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo di cui una copia è conservata agli atti della Direzione Trasporti mentre una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto al soggetto proponente;

* concessi facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

* subordinati all’osservanza delle prescrizioni di cui nell’allegato “A” costituente parte integrante della presente Delibera;

di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e della D.D. della Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico n. 649 del 28/06/2005 con la quale:

- si autorizza, per quanto di competenza, il Comune di Bardonecchia o chi per esso ad operare sull’area oggetto d’intervento di complessivi mq. 908, mutandone per quanto occorre, la destinazione e d’uso;

di stabilire che il soggetto proponente per la successiva fase di progettazione esecutiva, anche nell’ambito della validazione degli elaborati ai sensi del D.P.R. 554/99, autocertifichi l’ottemperanza delle prescrizioni e condizioni di cui al presente provvedimento dandone contestuale comunicazione alla Regione Piemonte;

fermo restando le competenze istituzionali materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad A.R.P.A. la verifica della realizzazione delle opere e dei monitoraggi in conformità alle prescrizioni contenute nell’Allegato “A”;

di prendere atto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza di Servizi;

di inviare copia del provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito della Regione Piemonte.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Elenco delle prescrizioni da recepire, ai fini delle autorizzazioni sul Progetto definitivo dell’opera “Telecabina a otto posti ”Bardonecchia-Fregiusa" nel Comune di Bardonecchia (TO)".

A) QUADRO AMBIENTALE

1. Tutte le attività di sistemazione, recupero e mitigazione ambientale previste nella documentazione esaminata dovranno essere puntualmente eseguite e dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all’avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico precedentemente accantonato.

2. Gli strati terrosi prelevati in fase di scavo dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria, anche nel caso in cui la preesistente copertura erbacea si presenti rada, e alle operazioni di riprofilatura dovranno seguire al più presto quelle di ripristino e rivegetazione.

3. In merito all’esecuzione dei lavori si ribadisce la prescrizione VAS - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1) che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di appalto, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa sugli appalti pubblici, dovrà essere affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate;

4. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, dovranno trasmettere alla Regione Piemonte - Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti - Settore Politiche di Prevenzione Tutela e Risanamento Ambientale una completa documentazione fotografica, anche in formato digitale, delle fasi realizzative dei lavori, dello stato dei luoghi a seguito dell’intervento e delle fasi di affermazione della vegetazione a seguito delle opere di recupero ambientale.

5. l’impatto relativo al taglio delle piante ad alto fusto lungo il tracciato dovrà essere mitigato evitando l’’asportazione delle ceppaie non strettamente necessarie (comprese nella zona di fondazione dei nuovi plinti) ed effettuando quanto prima i previsti inerbimenti, per favorire un rapido ripristino delle coperture erbacea del suolo;

6. Il capitolato speciale d’ Appalto del progetto esecutivo dovrà contenere articoli dedicati alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell’emissione del certificato di ultimazione dei lavori;

7. il piano di manutenzione delle opere di recupero e mitigazione ambientale dovrà essere dettagliato, comprendendo almeno un’indicazione della durata prevista di tali opere di manutenzione - in particolare per le opere idrauliche di drenaggio - e del soggetto che si occuperà di tali opere;

8. Al termine dei lavori, nelle aree oggetto di intervento caratterizzate da terreni a cotica pabulare, dovrà essere ripristinata la copertura erbacea. Dovrà essere verificata la possibilità di utilizzare fiorume proveniente da fienili locali.

9. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito delle operazioni di smontaggio della linea esistente e di realizzazione della telecabina in progetto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità.

10. al fine di prevenire in fase di cantiere sversamenti accidentali nel suolo e nel sottosuolo di oli e carburanti, dovranno essere specificate in una apposita relazione località e modalità di rifornimento e manutenzione straordinaria dei mezzi d’opera; qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali di sostanze inquinanti - ovvero si dovesse verificare situazione di contaminazione - dovranno essere messe in atto le procedure previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 22/1997 e smi e D.M. 471/99) procedendo innanzitutto ad una tempestiva messa in sicurezza d’emergenza del sito, mettendo in atto ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti e contenere la diffusione;

11. qualora dovesse rendersi necessario lo scarico, anche temporaneo, di acque in corpi d’acqua superficiale, dovrà essere richiesto apposita autorizzazione presso gli uffici provinciali competenti ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 152/1999 e smi;

12. Si ritiene necessario che durante la fase di cantiere vengano adottate tutte le opportune misure di mitigazione al fine di limitare la dispersione delle polveri nell’atmosfera (bagnatura delle superfici di cantiere e dei mezzi pesanti, copertura dei cumuli di materiale accantonato, copertura del carico dei mezzi di cantiere durante la fase di trasporto).

13. Per quanto riguarda il rischio di dispersione di fibre di amianto nell’atmosfera, si richiede che vengano effettuati degli approfondimenti nei siti interessati dai movimenti terra più significativi, indagini volte ad individuare l’eventuale presenza rocce serpentinitiche contenenti fibre di amianto ed accompagnate da opportune campagne di monitoraggio. In relazione al problema riguardante l’eventuale presenza di asbesto si sottolinea pertanto la necessità di verificare in corrispondenza delle aree in cui sono previsti movimenti di materiale, se gli interventi previsti interferiranno con rocce contenenti livelli mineralizzati ad asbesto. Attesa la possibilità di interferenza dei lavori con le rocce contenenti amianto, al fine di prevenire qualsiasi potenziale impatto dovuto all’eventuale ritrovamento di amianto in fase di cantiere, il piano di sicurezza dovrà contenere tutte le opportune misure di prevenzione ed in particolare:

* nella elaborazione definitiva dei piani di sicurezza ai sensi del D.lgs. 494/96, si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.lgs. 277/91 e s.m.i. nonché, per quanto applicabili, dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/92 ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità;

* ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere predisposto un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con ARPA, a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati;

* si ribadisce che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente;

* Qualora si rilevasse la presenza di tali minerali si rendono obbligatorie tutte le misure di protezione e precauzione dei lavoratori e dei recettori prossimi al cantiere ai sensi della normativa in vigore.

14) Le emissioni di rumore sono previste prevalentemente durante la fase di cantiere e pertanto si rende necessaria l’adozione di tutte le opportune misure di mitigazione atte a limitare gli impatti sul clima acustico.

B) QUADRO PROGETTUALE

1) si prescrive di prevedere, al fine dell’accertamento della conformità tra quanto eseguito e quanto previsto negli atti oggetto di esame, la nomina da parte dell’Amministrazione Comunale di un collaudatore in corso d’opera che verifichi l’opera realizzata e la sua fruibilità ed agibilità e la congruità fra le opere e forniture eseguite e le spese sostenute.

2) ai sensi della D.G.R. n. 1-12972 del 12/07/2004 la Giunta Regionale effettuerà controlli e verifiche relativamente alle autocertificazioni prodotte dal Responsabile del Procedimento.

3) gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l’uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale esecutiva;

4) considerata la situazione attuale e i movimenti di terra prospettati, relativamente al complesso delle opere necessarie per il drenaggio e il consolidamento delle superfici già esistenti , nonché di quelle di neo formazione, nel ribadire che queste dovranno essere realizzate il più possibile con l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, particolare cura dovrà essere impiegata nella progettazione delle opere di regimazione delle acque superficiali nelle zone di eventuale riporto di materiale, al fine d’impedire l’innesco di fenomeni erosivi concentrati, attraverso l’adozione dei dispositivi già illustrati nel progetto definitivo e il loro potenziamento alla luce di una approfondita valutazione del sito, che evidenzi anche la zona di recapito delle acque con gli idonei collegamenti al reticolo idrografico presente;

5) in riferimento alle operazioni di rimozione della seggiovia esistenti, dovrà essere effettuata una puntuale quantificazione dei volume demoliti previsti in progetto con differenziazione qualitativa per tipologia di materiale (strutture metalliche, c.a., in legno, in muratura, ecc...) e dovrà essere valutata l’opportunità di conferire tali materiali ad un impianto di trattamento (analizzando in primo luogo la localizzazione dei potenziali siti interessati) in alternativa al previsto conferimento in discarica;

6) qualora la caratterizzazione del materiale proveniente dagli scavi del limitrofo albergo risultasse tale da non consentire il riutilizzo ovvero i quantitativi non risultassero sufficienti, si ricorda che non è possibile per il reperimento di inerti ricorrere all’aperture di nuove cave e che si dovrà dare la priorità assoluta ad altri cantieri del Programma Olimpico in cui vi è esubero di tali materiali, in coerenza con il Piano degli Inerti e con quello relativo alla mobilità sostenibile;

7) la viabilità di cantiere dovrà essere gestita secondo e modalità tali da non influire negativamente sulla fruibilità da parte del turismo escursionistico;

8) allo stato attuale la viabilità che verrà utilizzata indicata dal progetto risulta asfaltata sino alle Gleise e da li in stabilizzato: lo stato di fatto non dovrà essere variato con interventi di asfaltatura nelle zone attualmente non impermeabilizzate;

9) lungo la strada utilizzata dovrà essere sempre garantito l’accesso ai mezzi agricoli dell’alpeggio “Beatrix”, così come ai mezzi della Colomion spa impegnati nelle attività di manutenzione degli impianti di risalita;

10) per la realizzazione delle opere in progetto dovrà essere utilizzata la viabilità esistente e non dovrà essere prevista l’apertura di nuova viabilità;

11) poiché i suoli interessati dall’intervento risultano essere sensibili all’erosione, principalmente a causa della loro tessitura, in fase di realizzazione del nuovo impianto di arroccamento dovrà essere ricercato il contenimento della dimensione delle aree di cantiere, al fine di limitare al massimo il compattamento del suolo;

12) nella successiva fase progettuale dovranno essere previste tutte le misure necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare dovrà essere assicurata l’accessibilità ai piani di imbarco/sbarco sia nella stazione a monte che in quella a valle

13) in fase di esecuzione dei lavori andranno verificate puntualmente e direttamente, a cura di un geologo professionista responsabile della Direzione Lavori per la parte geologica e geotecnica, le caratteristiche dei terreni interessati dalla posa delle fondazioni delle opere di sostegno previste; in base alle condizioni litostratigrafiche, idrogeologiche e geotecniche del terreno rilevate dovrà essere verificata l’idoneità delle opere previste nonché l’esigenza di eventuali ulteriori accorgimenti tecnici utili a garantire nel tempo la stabilità delle stesse;

14) tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

C) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D. LGS 42/2004 E S.M.I.

1) si limiti, per quanto possibile, il taglio della vegetazione arborea ai margini del nuovo tracciato dell’impianto di risalita al fine di contenere la visibilità del disegno del varco, in considerazione del versante di intervento ad elevata panoramicità;

2) si prende atto di quanto indicato nel progetto definitivo per la stazione di monte per materiali e finiture esterne e si raccomanda che la realizzazione dei manufatti murari sia effettuata in coerenza e continuità con quanto previsto per gli edifici a carattere ricettivo in corso di realizzazione e parte stesse del presente progetto, in quanto destinati anche a magazzino per realizzazione e parte stesse del presente progetto, in quanto destinati anche a magazzino per le cabine dell’impianto in oggetto; i rivestimenti dei fabbricati ove previsti in pietra a spacco locale dovranno essere realizzate, per modalità di posa, spessore e pezzatura, secondo le tecniche costruttive originarie del contesto d’intervento; rispetto alla stazione di monte si raccomanda inoltre particolare attenzione alle opere di recupero paesistico-ambientale e di sistemazione delle aree di pertinenza del fabbricato stesso, valutando la possibilità di mettere a dimora, in prossimità dell’ambito in oggetto, esemplari di specie arboree ed arbustive autoctone;

3) riguardo alla realizzazione della stazione a valle al fine di consentire un’adeguata integrazione delle nuove strutture nel contesto d’intervento, si raccomanda un’attenta esecuzione dei recuperi di versante retrostantel’impianto in oggetto, che risulta interessato dalle operazioni di scavo necessarie a garantire un sufficiente franco d’altezza ai veicoli delle telecabina e delle aree di pertinenza del fabbricato stesso, in coerenza anche con quanto previsto dal progetto per i lavori di sistemazione ed ampliamento del parcheggio adiacente dello Jafferau;

4) gli elementi costruttivi previsti in legno nelle stazione di monte e valle dovranno essere scuriti con impregnanti opachi color noce;

D) AUTORIZZAZIONE USI CIVICI EX L. N. 1766/1927:

1) si stabilisce che la perizia inerente l’indennizzo alla popolazione uso civista locale (asseverata e recepita da apposita D.C.C.) - nel caso il progetto in questione, non risulti riconducibile a quelli previsti dalla D.G.R. 90-12248 del 06/04/04 - dovrà tenere conto nella valutazione dei canoni di concessione d’uso delle aree oggetto di mutamento della destinazione d’uso, nonché del canone, da versarsi una tantum, per l’imposizione della servitù aerea di passaggio dell’impianto in questione;

2) si prescrive che, perentoriamente entro mesi 6 (sei) dalla data di chiusura della conferenza dei servizi definitiva inerente l’argomento, venga inoltrata all’Ufficio Usi Civici della Direzione Regionale 10, tutta la documentazione necessaria alla regolarizzazione obbligatoria delle pendenze giuridico-amministrative ed economiche inerenti l’autorizzazione in argomento, precisando in via definitiva le aree che saranno oggetto di servitù aerea di passaggio e di mutamento di destinazione d’uso;

3) si dovrà tenere conto che il presente provvedimento non tiene luogo all’autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso, nei periodi invernali, dei terreni comunali di uso civico del comprensorio sciistico su cui insisterà l’impianto de quo, per l’esercizio delle attività riconducibili allo sci (piste, ecc), ed al mutamento nel restante periodo dell’al’anno dell’utilizzo silvo-pastorale, ai sensi della già citata D.G.R. 90/12248/2004, pertanto il comune di Bardonecchia dovrà provvedere in tempi brevi ad attivare le procedure autorizzative del caso, onde disporre delle necessarie compatibilità urbanistica per il duplice utilizzo delle aree gravate da uso civico;

4) si prescrive che tutte le spese inerenti le procedure di regolarizzazione, di registrazione e trascrizione obbligatoria degli atti inerenti le aree in argomento, sono a totale carico del concessionario.

E) MONITORAGGI

1) in considerazione degli impatti attesi sulla componente atmosferica si sottolinea la necessità durante le fasi ante - operam, corso d’opera e post - operam di effettuare delle campagne di monitoraggio presso i recettori limitrofi all’area di cantiere ed alle eventuali aree deposito dei materiali di scavo al fine di permettere immediati interventi di mitigazione qualora si verificassero superamenti delle concentrazioni.

2) durante le fasi di ante - operam, corso d’opera e post - operam si renderanno necessarie delle campagne di monitoraggio presso i recettori limitrofi alle aree di lavorazione, al fine di garantire tempestivi interventi di mitigazione qualora si verificassero superamenti dei livelli acustici consentiti.

3) è affidato ad ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e termine dei lavori all’ARPA Piemonte (Struttura Valutazione Ambientale - VIA/VAS) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche e sulle modalità di rilevamento ambientale compatibili con il S.I.R.A. Dovranno essere concordate con ARPA Piemonte Struttura Valutazione Ambientale (VIA/VAS) le modalità attuative e le tempistiche dei piani di monitoraggio durante le fasi ante-operam, di cantiere e post-operam, per quanto riguarda:

* la produzione di rumore in prossimità dei recettori

* la qualità dell’aria in corrispondenza dei recettori, con particolare attenzione alle polveri totali sospese, PM10 e alle fibre aerodisperse

* l’effettiva efficacia degli interventi di recupero e ripristino delle aree di cantiere previste

4) tutti i dati, adeguatamente commentati, relativi al monitoraggio concordato dovranno essere trasmessi ad ARPA Piemonte, nel minor tempo possibile utilizzando il formato di interscambio dati predisposto da ARPA Struttura Valutazione Ambientale (VIA/VAS).

5) il Direttore dei lavori e/o il Responsabile del procedimento, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte Struttura Valutazione Ambientale (VIA/VAS) una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all’attuazione di tutte le misure prescrittive, di mitigazione, di compensazione e di monitoraggio incluse nello studio di impatto ambientale e integrate da quelle adottate con il presente atto.

RACCOMANDAZIONI

Si riportano una serie di raccomandazioni che pur non essendo vincolanti rispetto all’ottenimento delle Autorizzazioni in sede di definitivo consentono di:

* migliorare la funzionalità dell’opera;

* ridurre ulteriormente gli impatti ambientali.

1) si raccomanda che le progettazione esecutiva contenga specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori nella logica della massima attenzione alla riduzione della alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere ecc.), nonché relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito ultimazione dei lavori.

2) si raccomanda che la Direzione dei Lavori delle opere in oggetto sia affrontata da gruppi multidisciplinari che, nel rispetto della normativa vigente, esprimano competenze professionali relative a tutti gli aspetti tecnici interessati, con particolare riferimento alla presenza di professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica.

3) se idoneo e giuridicamente possibile, il legname abbattuto per la realizzazione della pista dovrà essere impiegato nell’ambito degli interventi di recupero e sistemazione, mitigazione e compensazione ambientale previsti nel progetto o in cantieri pubblici limitrofi di sistemazione territoriale, anche non olimpici, secondo le indicazioni del Consorzio Forestale Alta Val di Susa e nel contestuale rispetto della normativa e delle prescrizioni sugli usi civici;

4) si raccomanda che venga presentato quanto prima un progetto in merito che, sulla base delle operazioni di rilievo in corso, sia comprensivo non solo delle tavole di dettaglio a scala adeguata (planimetria, sezioni, particolari costruttivi) degli interventi previsti, ma anche una precisa indicazione delle tempistiche per la realizzazione delle opere stesse.

5) la realizzazione dell’intervento comporterà l’asportazione di esemplari arborei, rendendo così irreversibile l’impatto sulla vegetazione, per il ripristino di tali aree sarebbe opportuno che la progettazione esecutiva prevedesse, compatibilmente con il franco dell’impianto, rimboschimenti o messe a dimora di arbusti autoctoni.