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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 29

Codice 14
D.D. 30 marzo 2005, n. 182

Prescrizioni di massima e Polizia Forestale - Art. 5 - Proroga dell’epoca di esecuzione dei tagli di boschi cedui radicati al di sotto degli 800 metri s.l.m. in provincia di Alessandria

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

che nella sola provincia di Alessandria, per la fascia altimetrica posta a quota inferiore agli 800 metri s.l.m., l’epoca dei tagli dei boschi cedui, così come stabilito dall’art. 5 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nella provincia di Alessandria, venga prorogata di giorni quindici rispetto alla scadenza fissata dal citato articolo.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Nino Berger