Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 29 del 21 / 07 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2005, n. 33-357

L.R. 8/01/2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”. Approvazione delle linee guida regionali nonche’ delle modalita’ standard riguardanti le attivita formative per gli operatori dei servizi sociali finanziate tramite le Province con fondi regionali - Anno 2005

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, le linee guida regionali, nonché le modalità standard inerenti l’autorizzazione ed il finanziamento delle attività formative per gli operatori dei servizi sociali - Anno 2005, secondo quanto specificato negli allegati A) e B), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2. di provvedere, con successivi atti, ad approvare lo schema della modulistica aggiornata concernente l’istanza di finanziamento da utilizzare da parte degli enti gestori istituzionali dei servizi sociali per l’anno 2005, nonché le griglie multicriteriali per la valutazione dei progetti formativi e i criteri di penalizzazione definiti al punto 6, allegato B) - “Monitoraggio corsi” dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Con la deliberazione n. 36 - 13067 del 19/07/2004, la Giunta Regionale ha approvato le linee guida regionali , nonché le modalità standard riguardanti l’autorizzazione e il finanziamento delle attività formative per gli operatori dei servizi sociali ai fini della predisposizione dei programmi provinciali - anno 2004.

Tra i compiti della Regione vi è, infatti, quello di assicurare un quadro di uniformità nel territorio piemontese, dando indicazioni su uno standard minimo di riferimento per la gestione delle attività formative per il personale socio-assistenziale. Al fine di garantire l’omogeneità delle scelte operative sul territorio regionale, la Regione approva, annualmente, un atto di riferimento sulla gestione delle attività formative per il personale socio-ass.le.

Pertanto, il presente documento riprende quanto approvato con la citata D.G.R. n. 36 - 13067 del 19/07/2004, e tiene conto delle osservazioni emerse dal gruppo di lavoro Regione/Province, costituito presso questo ente, al fine di condividere criteri e modalità di gestione delle attività formative per il personale socio assistenziale comuni su tutto il territorio regionale.

Nel rispetto della normativa regionale di riferimento, L.R. 8/01/2004, n. 1 “ Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”, e sulla base delle precedenti linee guida regionali approvate con la citata D.G.R. n. 36 -13067 del 19/07/2004, nonché delle osservazioni emerse dal lavoro svolto dal gruppo tecnico Regione/Province, tale documento comprende:

1. PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA

2. BENEFICIARI

3. TIPOLOGIA DEI CORSI

4. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE


1. PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

E’ competenza della Regione, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 8/01/2004, n. 1 e nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica:

* la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, secondo i requisiti generali e i profili professionali definiti dallo Stato;

* l’indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attività formative per il personale socio-assistenziale, attraverso l’emanazione di atti contenenti linee guida, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

* la ripartizione delle risorse finanziarie alle Province sulla base di criteri concertati nella Conferenza permanente di cui alla L.R. n. 34/1998;

* la programmazione generale con le Province, delle attività di formazione da avviare annualmente con risorse regionali previo rilascio di autorizzazione provinciale;

* promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti gestori dei servizi sociali, per le Province piemontesi e per gli altri soggetti pubblici e privati del sistema integrato, al fine di garantire una omogeneità territoriale delle scelte operative per la gestione dei corsi diretti alla formazione degli operatori socio-assistenziali;

Compete, inoltre, alla Regione il riconoscimento dell’equivalenza degli attestati di qualifica professionale/titoli di studio rilasciati in altre Regioni rispetto alla qualifica professionale di Assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST).

E’ competenza della Provincia, ai sensi dell’art. 5, comma 1 e del comma 2, lett. g) della L.R. n. 1/2004, in qualità di ente intermedio e soggetto di programmazione decentrata, la programmazione locale delle attività formative, sulla base dei bisogni rilevati tramite gli Enti gestori dei servizi sociali territoriali e anche in raccordo con l’Università, compresa l’erogazione dei relativi finanziamenti.

Annualmente le Province, nell’ambito delle disponibilità finanziarie erogate dalla Regione, attivano i programmi relativi al finanziamento delle attività formative per il personale addetto ai servizi sociali, definendo azioni specifiche e priorità e fissando la data, entro cui devono essere presentate le domande, possibilmente concordandola entro il medesimo mese con le altre Province e con la Regione. In caso di accordi a livello locale possono non venire riaperti i programmi e si può procedere o allo scorrimento della graduatoria dei corsi approvati e non finanziati riferita all’anno precedente o all’avvio di attività formative concordate tra gli Enti gestori istituzionali, nel rispetto dei criteri di imparzialità e di trasparenza nell’accesso ai finanziamenti.

Le Province, nell’ambito della loro programmazione, dovranno svolgere un’analisi delle diverse possibilità di finanziamento di corsi su altre fonti (FSE Direttiva Disoccupati e Direttiva Occupati...).

All’interno delle risorse regionali annualmente trasferite, le singole Province possono destinarne una quota percentuale per garantire il pieno svolgimento della funzione attribuita e per la promozione di azioni di sistema da realizzarsi insieme agli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali del territorio di competenza.

Al fine di consentire alle Province la predisposizione del programma corsi annuale, gli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali provvederanno a rilevare i fabbisogni formativi espressi dal territorio di propria competenza, con riferimento agli operatori alle proprie dipendenze nonché a quelli operanti presso le cooperative sociali, presso i presidi socio - assistenziali e per le diverse tipologie corsuali indicate.

E’ competenza dei Comuni, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d) della L.R n.1/2004, la titolarità delle funzioni amministrative relative all’organizzazione e gestione delle attività formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali, individuate nei Piani di zona. I Comuni esercitano tali funzioni in base alle disposizioni previste dall’art. 9, comma 5, della L.R. n. 1/2004.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dei finanziamenti provinciali per i corsi di cui sopra gli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali di cui all’art. 9 della L.R. n. 1/2004.

Ai sensi dell’art. 34, comma 4, della L.R. n. 1/2004, la programmazione può essere svolta con il concorso dell’Università e di altri Enti e soggetti accreditati titolari di funzioni formative.

Nelle more dell’approvazione di un manuale di accreditamento mirato per gli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali in base alla normativa vigente, nell’ambito del sistema generale di accreditamento, si conferma che per gli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali, l’aver svolto attività formativa pregressa in ambito socio assistenziale consente un accreditamento provvisorio, sia per il riconoscimento dei corsi autofinanziati, sia per quelli finanziati attraverso fondi pubblici.

3. TIPOLOGIA DEI CORSI

Sono ammessi a finanziamento le seguenti tipologie di corso:

* corsi di formazione di base diretti all’acquisizione della qualifica di “Operatore socio - sanitario”(O.S.S.) (1.000 ore), di cui alla D.G.R. n. 46 - 5662 del 25/3/2002;

* modulo didattico integrativo per operatori in possesso della qualifica di ADEST (50 ore), di cui alla D.G.R. n. 26 -5882 del 22/4/2002;

* percorso formativo per operatori socio - assistenziali privi di qualifica (360 ore), di cui alla D.G.R. n. 26 -5882 del 22/4/2002;

* corsi di riqualificazione diretti all’acquisizione del titolo di “Educatore professionale” (1.165 ore), di cui alla D.C.R. 19/1/1988 n. 693-532;

* corsi di aggiornamento/formazione permanente per il personale socio-assistenziale in corso di impiego diretti a tutte le professioni coinvolte nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché a volontari rientranti nel progetto formativo complessivo.

Non vengono finanziati con i fondi di cui al presente atto i percorsi modulari “Elementi di assistenza familiare” (200 ore), “Tecniche di sostegno alla persona” (400 ore) e “Modulo finale O.S.S.” (400 ore), per i quali rimane esclusivo il finanziamento Fondo Sociale Europeo (F.S.E.).

4. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE

Nel programmare le attività formative è necessario che le Province e gli Enti gestori istituzionali garantiscano i seguenti criteri:

* Equilibrio fra le varie tipologie formative

* Equa distribuzione territoriale

Eventuali altri criteri potranno essere definiti dalle singole Province in rispondenza alle funzioni di area vasta, nonché su specifiche esigenze del territorio di competenza.

Allegato B)

DEFINIZIONE PER L’ANNO 2005 DELLE MODALITA’ STANDARD INERENTI L’AUTORIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI.

E’ competenza degli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali la rilevazione dei fabbisogni formativi espressi dal territorio di propria competenza, con riferimento agli operatori alle proprie dipendenze, nonché a quelli operanti presso le cooperative sociali, presso i presidi socio-assistenziali e per le diverse tipologie di corso indicate.

Si ribadisce, infine, che è a carico del Servizio/presidio di appartenenza la segnalazione, all’Ente gestore istituzionale dei servizi sociali competente per territorio, del fabbisogno degli operatori da riqualificare.

Per la presentazione dei progetti occorre tenere in considerazione le seguenti caratteristiche:

CORSI DI FORMAZIONE DI BASE (1.000 ORE)

Il progetto dovrà essere corredato da un’analisi occupazionale di massima per gli operatori qualificati. Oltre a quelli richiesti dagli enti gestori istituzionali dei servizi sociali direttamente sui fondi di cui al presente atto potranno anche essere finanziati i corsi approvati ma non finanziati dal Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) - Direttiva Disoccupati.

CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PER O.S.S. (360 ORE) E PER EDUCATORE PROFESSIONALE (1.165 ORE), DESTINATI A OPERATORI PRIVI DI QUALIFICA.

Rispondono al dettato dell’art. 32 della L.R. 1/04, ai sensi del quale il possesso della qualifica è obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni proprie della figura professionale. Gli operatori in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge citata (30/01/2004) e privi dei requisiti professionali suddetti possono accedere ai corsi di riqualificazione, secondo le modalità indicate nei provvedimenti attuativi, mentre gli operatori in servizio da meno di due anni accedono direttamente ai corsi di prima formazione.

CORSI DI RIQUALIFICA PER O.S.S., MODULI INTEGRATIVI (50 ore).

Possono accedere ai corsi tutti coloro che sono in possesso della qualifica di Adest, sia lavoratori che disoccupati. Per l’accesso ai moduli integrativi verranno redatte, a cura degli enti gestori istituzionali, apposite graduatorie, formate prioritariamente secondo il criterio dell’anzianità di servizio. Saranno valutati anche eventuali titoli culturali e professionali. A livello locale potranno, inoltre, essere individuati ulteriori criteri integrativi, previa contrattazione/concertazione con i soggetti aventi titolo.

Particolare riferimento dovrà essere dato nel corso dei prossimi anni a tutti gli operatori in servizio in possesso della qualifica di ADEST (servizi a gestione diretta, in convenzione con cooperative sociali, presidi socio - assistenziali), mettendo a punto, d’intesa con i diversi soggetti del territorio e con le Province, un piano di riqualificazione pluriennale che, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative disponibili, consenta agli operatori l’ottenimento della nuova qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Ogni Ente gestore istituzionale dei servizi sociali, in base all’analisi dei propri fabbisogni provvederà alla formazione degli operatori occupati presso i servizi/presidi del territorio di propria competenza; in subordine, al fine di raggiungere almeno il numero degli allievi attesi a conclusione del percorso formativo e previo accordo con ente/i gestore/i istituzionale/i dei servizi socio-ass.li di territorio limitrofo, potranno essere inseriti anche operatori in servizio presso altri territori della Regione Piemonte predisponendo allo scopo apposite graduatorie.

1) CARATTERISTICHE DEI CORSI

Per l’ammissione ai finanziamenti i programmi dei corsi devono contenere le seguenti indicazioni:

- obiettivi,

- destinatari,

- requisiti di ammissione degli allievi,

- aree disciplinari,

- monte ore e durata del corso,

- modalità didattiche ed organizzative,

- modalità di valutazione degli allievi,

- reperimento e requisiti dei docenti,

- specificazione se l’intervento formativo viene gestito direttamente o in convenzione con agenzie formative esterne,

- preventivo di spesa.

In particolare:

* i corsi di formazione di base per O.S.S., i moduli integrativi per il conseguimento della qualifica di operatore socio - sanitario ed i corsi di riqualificazione per educatori professionali, devono essere conformi alle specifiche disposizioni regionali in materia, ai sensi rispettivamente della D.G.R. n. 46 - 5662 del 25/3/2002, della D.G.R. n. 26 - 5882 del 22/4/2002, della D.C.R. 19/1/1988 n. 693-532.

* i corsi di aggiornamento/formazione permanente per il personale in servizio devono essere conformi agli obiettivi di cui alla L.R. 1/04 ed alla L. 328/2000 e possedere, inoltre, i seguenti requisiti aggiuntivi a quelli generali sopra richiamati:

- durata corsuale non inferiore a 36 ore e non superiore a 180;

- programmazione ed organizzazione del corso a cura dell’Ente gestore istituzionale dei servizi sociali, anche in caso di convenzione con agenzie formative esterne;

In tale ambito verrà data priorità ai corsi che privilegiano la formazione di supporto ai processi di programmazione e di sviluppo organizzativo, a quelli di supervisione e in subordine a quelli aventi tematiche più generali. Ciascuna Provincia, inoltre, potrà stabilire con gli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali afferenti al proprio territorio, priorità di tipo diverso, in relazione alla specifica realtà territoriale e dei servizi a livello provinciale.

Entro il termine tassativo di un anno dall’autorizzazione provinciale, l’Ente gestore istituzionale dei servizi sociali deve iniziare l’attività didattica del corso. La deroga a tale termine può essere concessa solo qualora l’Ente gestore istituzionale comunichi alla Provincia le valide motivazioni che ne hanno impedito l’attivazione e dove venga precisato l’impegno dell’Ente gestore istituzionale alla realizzazione dello stesso entro e non oltre tre mesi dalla data di proroga richiesta. Nel caso in cui, sia decorso il termine di un anno e non sia pervenuta dall’Ente gestore istituzionale dei servizi sociali alcuna comunicazione, l’autorizzazione all’attivazione del corso decade. In quest’ultimo caso è ammessa, comunque, la possibilità per l’Ente gestore istituzionale dei servizi sociali di presentare una nuova istanza di finanziamento.

Di norma possono iscriversi ai corsi tutti gli allievi che lavorano/risiedono all’interno del territorio regionale. Ogni Ente dovrà dare priorità agli occupati/residenti presso il proprio territorio. Per l’accesso ai corsi di riqualificazione (50 ore, 360 ore) si dovranno predisporre apposite graduatorie che tengano conto dell’anzianità di servizio/residenza nel territorio dell’Ente, e che in subordine prevedano la possibilità di inserire i possessori di qualifica professionale ADEST o titoli equivalenti, ma non occupati.

Le procedure per la selezione delle domande di partecipazione sono a carico degli Enti gestori istituzionali che attivano i corsi.

In particolare, per quanto riguarda l’accesso ai moduli didattici integrativi (50 ore), diretti all’acquisizione della qualifica O.S.S., fermo restando quanto dettato in merito dalla D.G.R. n. 26 - 5882 del 22/04/2002, si precisa che tali moduli sono destinati esclusivamente agli operatori che lavorano o risiedono nel territorio regionale. Non sono pertanto accoglibili richieste di agenzie formative miranti all’attivazione di moduli formativi destinati a gruppi di operatori provenienti da altre regioni, ancorché autofinanziati.

Nella predisposizione delle graduatorie, gli enti gestori istituzionali dei servizi sociali dovranno tener conto in primo luogo dell’attività lavorativa svolta dall’operatore nel proprio territorio di competenza, e in secondo luogo della residenza nello stesso.

Qualora l’ente gestore istituzionale dei servizi sociali abbia soddisfatto il fabbisogno formativo del territorio di propria competenza, potrà ammettere nei citati moduli di 50 ore (ADEST/O.S.S.) gli operatori in possesso del titolo di ADEST o di titoli riconosciuti equivalenti, che prestano servizio presso le AA.SS.RR. non in rapporto di dipendenza, con priorità per gli operatori delle cooperative sociali.

E’ compito della Regione - Direzione Politiche Sociali - il riconoscimento dell’equivalenza alla qualifica professionale dell’ADEST dei titoli professionali conseguiti in altre Regioni, secondo i seguenti criteri di massima:

* durata minima di 600 ore per i corsi di base;

* durata minima di 250 ore per i corsi di riqualificazione per operatori privi di qualifica;

* corrispondenza al programma formativo dell’ADEST, la cui attività teorica è suddivisa in 4 aree di apprendimento (Area socio culturale istituzionale, area psico-pedagogico sociale, area igienico-sanitaria e area tecnico operativa) e l’attività pratica consiste in un tirocinio presso i servizi socio-sanitari, secondo quanto previsto dalla D.C.R. del 31/07/1995, n. 17-13219;

* il titolo per il quale si richiede l’equivalenza all’ADEST deve essere un attestato di qualifica professionale riconosciuto e rilasciato da un ente pubblico (es. Regione/Provincia), ai sensi dell’art. 14 della L. 21/12/1978, n. 845 ;

Al termine dell’esame finale viene rilasciato l’attestato di qualifica professionale secondo i modelli predisposti d’intesa dalla Regione Piemonte e dalle Province. Per i corsi di aggiornamento/formazione permanente è previsto il rilascio di un attestato di frequenza che può essere consegnato dall’ente gestore del corso o utilizzando i modelli predisposti dalla Regione Piemonte e dalle Province.

2) PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di finanziamento dei corsi di formazione dovranno essere presentate dagli enti gestori beneficiari in carta semplice, firmate dal legale rappresentante dell’ente, utilizzando lo schema della modulistica definita d’intesa tra le Province e la Regione, approvata con gli opportuni aggiornamenti dalla Regione Piemonte, con successivo atto. Alla domanda dovrà essere allegata copia del provvedimento amministrativo, il progetto ed il preventivo di spesa articolato nelle voci di costo.

La domanda dovrà pervenire alle Province, competenti per territorio, entro il termine dalle stesse stabilito, possibilmente in accordo con le altre Province e con la Regione Piemonte.

I corsi approvati, qualora previsto, devono ottenere il formale riconoscimento secondo quanto predisposto dalle procedure in atto nelle Province.

I corsi riconosciuti durante l’iter formativo devono utilizzare la modulistica prevista secondo le procedure in atto nelle Province.

3) PARAMETRI DI SPESA

I parametri di spesa per il finanziamento dei corsi sono stati costruiti avendo come riferimento le modalità utilizzate per la definizione dei preventivi di spesa dei corsi di formazione professionale finanziati dalla Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro all’interno della Direttiva annuale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione.

Si è cioè individuato un parametro (A), predeterminato in sede di analisi dei costi e diversificato rispetto alla diversa tipologia dei corsi, comprensivo di tutte le spese (spese docenti, funzionamento e gestione, altre spese), sulla base del quale calcolare il massimo importo finanziabile, in relazione ad un valore atteso allievi (B).

Tale valore atteso allievi (inteso come il numero di allievi atteso al termine del percorso formativo), più elevato rispetto al valore atteso normalmente previsto per i corsi finanziati dalla Direzione Formazione professionale - Lavoro, rappresenta l’ottimale gettito formativo previsto per i corsi di formazione di area socio-assistenziale.

Il massimo importo finanziabile per ogni corso viene calcolato, pertanto, nel modo seguente:

Parametro A X N. ore corso X valore atteso allievi (Parametro B)

Nello specifico i massimali di spesa, per tipologia di corso, sono i seguenti:



Tipo di corso    Parametro A    N. ore    Parametro B    Tetto massimo in euro
Formazione di base OSS    2,68    1000    18    48.240,00
Modulo didattico adest - OSS    4,80    50    25    6.000,00
Corso per operatori privi di qualifica    3,25    360    18    21.060,00
Riqualificazione E.P.    5,60    1165    15    97.860,00



Per i corsi di aggiornamento/formazione permanente (per una durata corsuale, come si è detto, non inferiore a 36 e non superiore a 180 ore) il tetto massimo finanziabile viene stabilito in euro 26.850,00.

Per quanto riguarda la natura dei costi ammissibili si precisa che le voci di costo sono articolate nelle seguenti categorie di spesa, (che dovranno essere previste nella rendicontazione):

a) SPESE DOCENTI E TUTOR

Riguardano il personale docente e i tutor (prestazioni didattiche e costi di viaggio, vitto, alloggio)

b) SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE

Vi rientrano le spese relative alla preparazione dell’intervento formativo (es. progettazione, elaborazione di materiali didattici e dispense, pubblicizzazione dell’intervento), nonché agli esami finali.

c) ALTRE SPESE

Si tratta, indicativamente, delle spese per materiali di consumo e attrezzature, per il personale amministrativo, nonché spese varie di gestione.

d) SPESE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ SANITARIA PER L’AMMISSIONE AI CORSI O.S.S. BASE

Tale spesa è considerata ammissibile, oltre al tetto massimo finanziabile, e potrà essere rendicontata a cura di ciascun ente gestore istituzionale dei servizi sociali presentando idonea documentazione.

Qualora le Province lo ritengano opportuno, potranno essere introdotti dei massimali di spesa, sia per il costo docenza/ora, sia per le varie categorie di spesa (es. a) spese docenti e tutor - tali spese non devono essere superiori al 50% dell’ammontare totale finanziato, b) Spese di funzionamento e di gestione - tali spese non devono essere superiori al 20% dell’ammontare totale finanziato, c) ALTRE SPESE - tali spese non devono essere superiori al 30% dell’ammontare totale finanziato)

4) MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Per una maggiore uniformità nell’analisi dei progetti formativi le domande presentate in tempo utile verranno valutate utilizzando sia le griglie multicriteriali, già recepite con determinazione dirigenziale n. 129/2003, sia i criteri di penalizzazione definiti al punto 6) “Monitoraggio corsi” dalla presente deliberazione. L’utilizzo di tali griglie è particolarmente utile dove vi è una elevata presenza di Enti gestori istituzionali dei servizi sociali ed un conseguente numero di domande.

Per quanto riguarda i corsi di prima formazione per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), si ritiene opportuno finanziare anche i corsi esclusi dal finanziamento del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.), stabilendo per questi l’attribuzione in automatico di un punteggio pari a 50 punti per la definizione del progetto. In base al numero di progetti presentati ed alle esigenze organizzative può venire nominata una commissione di valutazione che svolge le funzioni di giudizio e di elaborazione delle graduatorie per l’assegnazione dei fondi. Al termine della fase di valutazione il lavoro elaborato viene approvato con determinazione dirigenziale o con deliberazione della Giunta a seconda delle modalità utilizzate dalle Province.

5) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L’erogazione della prima quota, quale acconto del finanziamento ammesso, nella misura prevista da ciascuna Provincia, potrà avvenire o all’atto dell’approvazione del progetto formativo, oppure a seguito della comunicazione di avvio del corso, a seconda delle modalità scelte dall’Ente Provinciale.

Il saldo sarà erogato a corsi ultimati e rendicontati.

Il rendiconto delle spese sostenute dovrà pervenire agli enti provinciali entro sei mesi dalla conclusione del corso, ossia dalla data dell’esame finale. Le domande di saldo, a carico degli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali, potranno essere presentate durante tutto l’anno, corredate dalla relazione tecnica e dalla rendicontazione delle spese sostenute, utilizzando la modulistica all’uopo predisposta da ogni Provincia.

Le relative liquidazioni verranno effettuate secondo i termini fissati da ciascuna provincia.

Per i corsi di riqualificazione per Educatori Professionali il finanziamento avverrà, nella misura del 50%, a titolo di prima quota all’atto dell’approvazione del progetto o a seguito della comunicazione di avvio del corso e una successiva quota, pari al 30%, verrà erogata in seguito alla comunicazione di avvio del secondo anno di corso. Per il saldo valgono le stesse procedure suindicate.

Qualora tali modalità siano in contrasto con il regolamento contabile, la Provincia interessata provvederà a stabilire modalità di erogazione dei finanziamenti diverse, sulla base dello stesso regolamento, provvedendo a darne comunicazione agli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali.

Corsi Autofinanziati

Possono essere attivati corsi di formazione diretti all’ottenimento delle qualifiche di O.S.S. e di E.P., secondo le tipologie di cui al presente atto, senza oneri a carico delle Province, purché vengano seguite le seguenti regole:

* i corsi di formazione di base per O.S.S., i moduli integrativi per il conseguimento della qualifica di operatore socio - sanitario ed i corsi di riqualificazione per educatori professionali, devono essere conformi alle specifiche disposizioni regionali in materia, ai sensi rispettivamente della D.G.R. n. 46 - 5662 del 25/3/2002, della D.G.R. n. 26 -5882 del 22/4/2002, della D.C.R. 19/1/1988 n. 693-532;

* l’Ente gestore istituzionale dei servizi sociali competente per territorio svolge le attività relative alla titolarità del progetto formativo, alla verifica e al controllo, nonché quelle relative alle commissioni di selezione, alla richiesta delle commissioni d’esame, alla richiesta alla Provincia dell’autorizzazione all’attivazione del corso.

* la Provincia, esaminata la richiesta, provvede con un atto dirigenziale all’autorizzazione del corso, al riconoscimento ed al rilascio dell’attestato.

* nessun onere potrà essere posto a carico del singolo operatore, nemmeno a titolo di autofinanziamento da parte dei soci di cooperative: tale condizione sarà esplicitata sia dall’ente gestore nel provvedimento di richiesta di autorizzazione alla Provincia, sia dalla Provincia nel provvedimento di autorizzazione.

* Il mancato rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti autorizzativi potrà comportare la revoca dell’autorizzazione stessa.

6) MONITORAGGIO CORSI

L’esercizio del ruolo programmatorio e gestionale delle Province comprende, inevitabilmente, un’attenzione particolare alla funzione del monitoraggio e del controllo sul buon andamento sia dell’attività programmatoria espressa dai soggetti del territorio che delle singole attività formative realizzate e rendicontate. E’ indubbio che il monitoraggio dei processi di gestione di fondi pubblici dovrebbe garantire il corretto utilizzo da parte dei soggetti gestori istituzionali dei servizi sociali delle risorse a disposizione che, gradualmente, verranno assegnate preferenzialmente laddove siano realmente impiegate in tempo utile. In tal senso, fatte salve le considerazioni ed i criteri delineati in precedenza, sono stati definiti alcuni strumenti di penalizzazione - la cui approvazione è rinviata a successivo atto - che saranno applicati, in sede di istruttoria, nella valutazione dei progetti presentati l’anno successivo. La penalizzazione riguarderà tutti i progetti presentati dall’Ente gestore istituzionale, senza tener conto delle differenti tipologie corsuali e concorrerà alla valutazione complessiva ed alla approvazione/finanziamento dei progetti stessi.

Ai fini della programmazione regionale, la Regione Piemonte utilizza l’esito del monitoraggio svolto da ciascuna Provincia.