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Bollettino Ufficiale n. 29 del 21 / 07 / 2005

Codice 9
D.D. 28 giugno 2005, n. 143

Art. 17 C.C.N.L. 23/12/1999. Rideterminazione del fondo incentivi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti relativamente al periodo 01/01/2005 - 31/12/2005. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di adesione

L’allegato B) alla determinazione dirigenziale in oggetto, pubblicata a pagina 105 del Bollettino Ufficiale n.27 del 7 luglio 2005, è stato stampato, per mero errore materiale, a pagina 99 anziché subito dopo pagina 108, secondo la corretta successione logica del provvedimento amministrativo.

Si ripubblica la determinazione dirigenziale nella versione corretta.

Vista la determina n. 114 del 28/06/2004 che stabiliva tra l’altro, la rideterminazione del fondo unico per Giunta Regionale e Consiglio Regionale relativamente agli incentivi da corrispondere ai dirigenti che avessero aderito all’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2005;

accertato che il fondo è stato rideterminato per l’anno 2005 in complessivi Euro 2.647.305,02= così come comunicato dal competente Settore Trattamento Economico del Personale in data 20/06/2005;

dato atto che non sono pervenute per il periodo considerato adesioni alla risoluzione consensuale da parte di dirigenti afferenti il ruolo del Consiglio Regionale e che, quindi, l’ammontare sopra indicato troverà imputazione sul capitolo 10127 del bilancio 2005;

considerato che si rende altresì necessario procedere alla modifica del bando approvato con determinazione n. 114 del 28/06/2004, recependo il protocollo d’intesa sottoscritto in data 15/11/2004, dalla delegazione trattante del personale di area Dirigenziale e approvato con D.G.R. n. 136-14135 del 22/11/2004 e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.165 del 09.12.2004, relativamente alle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro che interverranno successivamente al 01/01/2006;

ritenuto che tali termini possono essere utilmente riaperti dal 01/09/2005 sino al 30/09/2005, al fine di consentire ai dirigenti che intendono avvalersi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di presentare la propria domanda di adesione;

tutto ciò premesso,

I DIRETTORI

- visto l’art.17 C.C.N.L. 23/12/1999 dei dirigenti;

- visto il protocollo d’intesa del 20/01/2003 recepito con DGR n. 56 8295 del 27/01/03 e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 30.01.2003;

- visto il protocollo d’intesa del 24/09/2003 recepito con DGR n. 48-10687 del 13/10/2003 e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 175 del 22.10.2003;

- visto il protocollo d’intesa del 26/01/2004, recepito con DGR n. 22-11629 del 02/02/2004 e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11 del 21.01.2004;

- visto il protocollo d’intesa del 20.05.2004, recepito con DGR n. 38-12691 del 07.06.2004 e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 89 del 25.05.2004;

- visto il protocollo d’intesa del 15/11/2004, recepito con D.G.R. n. 136-14135 del 22/11/2004 e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 165 del 09/12/2004;

- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

- visto l’art. 23 della L.R. 51/1997;

determinano

- di rideterminare, in attuazione di quanto indicato in premessa, il fondo per gli incentivi da corrispondere ai dirigenti che hanno aderito al bando per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per il periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2005, in Euro 2.647.305,02=, dando atto che le risorse non utilizzate saranno portate in aumento del fondo dell’anno successivo;

- di approvare il bando per l’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro riservato al personale rivestente la qualifica dirigenziale relativo all’anno 2006, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);

- di riaprire i termini del bando medesimo, unico per Giunta Regionale e Consiglio Regionale, dal 01/09/2005 al 30/09/2005 al fine di consentire agli aventi titolo la presentazione dell’ adesione alla risoluzione consensuale di rapporto di lavoro per il periodo 01/01/2006 - 31/12/2006;

- di approvare il modulo di adesione (All. B);

- di approvare lo schema di contratto relativo al personale dirigenziale del ruolo della Giunta Regionale (All. C);

- di approvare lo schema di contratto relativo al personale dirigenziale del ruolo del Consiglio Regionale (All. D).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno

Il Direttore regionale
Wally Montagnin

Allegato A

AVVISO DI BANDO , RISERVATO AL PERSONALE REGIONALE RIVESTENTE LA QUALIFICA DIRIGENZIALE, PER L’ATTUAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA RISOLUZIONECONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO , AI SENSI DELL’ART.17 DEL C.C.N.L. DEL 23.12.1999 E DEL PROTOCOLLO D’INTESA AZIENDALE SOTTOSCRITTO IL 23.01.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE, QUALE INCENTIVO ALL’ESODO DEL PERSONALE.

In attuazione dell’art. 17 del c.c.n,l,. del 23.12.1999 del comparto del personale di qualifica dirigenziale Regioni -Enti locali, e dei protocolli aziendali di intesa sottoscritti il 23.01.2003, 24.09. 2003, 26.01.2004, 20.05.2004 e 15/11/2004, recepiti rispettivamente con dd.g.r. n. 50-8295 del 27.01.2003, n. 48-10687 del 13.10.2003, n. 22-11629 del 02.02.2004 , n. 38-12691 del 07.06.2004 e n. 136-14135 del 22/11/2004

nonché dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 30.01.2003, n. 175 del 22.10.2003,n. 11 del 27.01.2004 , n. 89 del 25.05.2004 e n. 165 del 09.12.2004 è indetto bando unico, per i ruoli della Giunta e del Consiglio Regionale, per l’applicazione dell’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale rivestente la qualifica dirigenziale.

1) ARCO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE.

a) L’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’art. 17 del c.c.n.l. del personale di qualifica dirigenziale sottoscritto il 23.12.1999 è applicabile , nel limite del numero massimo di unità stabilito nel successivo punto 3, alle risoluzioni che i dirigenti aventi i requisiti previsti al successivo punto 2 proporranno, in adesione esplicita espressa nelle forme e modalità previste dal presente bando in un periodo temporale di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando .

b) Per il presente anno le domande di adesione potranno essere presentate dal 01.09.2005 al 30.09.2005, secondo le modalità precisate al punto 7. Potranno essere presentate adesioni per risoluzioni consensuali che avverranno dal 01.01.2006 al 31.12.2006.

c) Per i due anni seguenti a quello della pubblicazione del presente bando, viene aperta una finestra annuale con apertura dal 1 al 30 settembre di ogni anno, per la presentazione delle adesioni per la cessazione del rapporto di lavoro nell’anno successivo.

d) Qualora, dopo la presentazione delle adesioni nell’ultima finestra annuale, non siano esaurite le disponibilità di posti e di risorse di cui al punto 3 del presente bando, prima della scadenza dei tre anni verrà aperta una ulteriore finestra, con apertura di 30 giorni , durante la quale potranno presentare domanda di adesione anche i dirigenti che cesseranno dal servizio successivamente e che proporranno la risoluzione del rapporto di lavoro in una data compresa nei primi trenta giorni dall’inizio della prima finestra utile al proprio collocamento a riposo. Le adesioni saranno accolte nel limite di posti e di spesa disponibili, nell’ordine delle date di risoluzione proposte. A parità di data di risoluzione si darà precedenza al dirigente con maggior servizio utile, qualora permangano ulteriormente posizioni di parità verrà data precedenza al dirigente più anziano di età.

e) Le adesioni formulate nei termini previsti dal presente bando si intendono come definitive e sono revocabili solo nel caso in cui mutino in senso peggiorativo i requisiti minimi e le condizioni minime per l’accesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal dirigente per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili, o qualora la variazione della data proposta dal dirigente comporti un anticipo della risoluzione , sia situata nello stesso anno cui si riferisce il bando e non comporti una variazione del numero di mensilità da corrispondere.

Salvo che per le fattispecie sopra descritte, la rinuncia alla risoluzione del rapporto di lavoro nella data indicata in adesione al bando comporta l’esclusione dai benefici della risoluzione consensuale, sia in relazione all’anno cui il bando si riferisce, sia per le successive aperture del bando medesimo.

2) REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

L’applicazione dell’istituto della risoluzione consensuale anticipata è riservata ai dirigenti regionali che, alla data del 06.11.2003:

a) siano dipendenti della Regione Piemonte

b) abbiano età inferiore ad anni sessantacinque e, comunque, non raggiungano tale età all’atto della cessazione del rapporto di lavoro

c) abbiano maturato nove anni di anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale a tempo indeterminato presso la Regione Piemonte o presso l’Ente pubblico di provenienza se trasferiti nei ruoli della Regione per effetto dei processi di trasferimento o delega di funzioni di cui alla L.59/1997 e al D.lgs. 112/1998. Sono considerati utili al compimento dei 9 anni di anzianità di servizio i periodi trascorsi in posizione di aspettativa che non sottrae anzianità di servizio, in posizione di malattia non retribuita o in posizione di comando.

Non sono ammessi a fruire del beneficio della risoluzione consensuale:

a) i dirigenti, già in servizio presso la Regione Piemonte, che ottengono nuovamente il trasferimento nei ruoli regionali in data successiva alla sottoscrizione del protocollo d’intesa aziendale del 24.09.2003 o i dirigenti regionali che effettuano mobilità, volontaria o per conferimento di funzioni, presso altro ente

b) i dirigenti che presentano richiesta di adesione al bando al di fuori delle modalità o dei termini ivi previsti ;

c) i dirigenti che maturano 40 anni di servizi utili ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dal 01/01/2006 al 31.12.2006;

d) i dirigenti che hanno i requisiti per essere collocati a riposo entro il termine di tre anni dalla decorrenza stabilita dal presente bando e che richiedono la risoluzione del rapporto di lavoro per una data successiva alla scadenza dei tre anni.

I dirigenti che risolvono il rapporto di lavoro usufruendo dei benefici della risoluzione consensuale sottoscrivono l’impegno a restituire quanto percepito a titolo di indennità supplementare nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stipulino presso la Regione Piemonte contratti di lavoro a tempo determinato, anche di diritto privato, o contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

3) RISORSE PER L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE

Ai dirigenti in possesso dei requisiti sopraccitati che aderiscono al presente bando è corrisposta una indennità supplementare secondo le modalità indicate nei punti 5 e 6 del presente provvedimento, costituendo un apposito fondo unico tra Giunta regionale e Consiglio regionale , nei limiti delle risorse finanziarie correlate ai risparmi di spesa verificati rispetto alle vacanze di dotazione organica dell’anno precedente, anche risultanti dalla riduzione stabile di posti a seguito di processi di trasferimento o di delega di funzioni intervenuti a far tempo dall’anno 2002 e da eventuali processi di riorganizzazione.

Le risorse non spese durante l’anno sono portate in aumento del fondo dell’anno successivo.

Ferma restando la quantificazione delle risorse così individuate, l’istituto della risoluzione consensuale può essere applicato ad un numero massimo di posizioni dirigenziali pari a 95.

4) CRITERI DI SELEZIONE NEL CASO IN CUI LE DOMANDE DI ADESIONE SIANO SUPERIORI A 95

In caso le adesioni superino il predetto limite numerico, le domande verranno accolte nell’ordine delle date di cessazione proposte fino al massimo di 95. A parità di data di risoluzione si darà precedenza al dirigente con maggior servizio utile, qualora permangano ulteriormente posizioni di parità verrà data precedenza al dirigente più anziano di età.

La corresponsione dell’indennità avviene secondo quanto stabilito al punto c) del protocollo d’intesa del 20.05.2004, recepito con d.g.r. n. 38-12691 del 07.06.2004 e con deliberazione dell’U. di P. n. 89 del 25.05.2004: entro sei mesi dalla cessazione dal servizio, il dirigente riceverà l’80% dell’indennità spettante, con una tassazione d’acconto non superiore al 20%; la restante parte verrà erogata entro 90 giorni dalla liquidazione di tutte le spettanze di fine servizio erogate sia dall’Ente previdenziale che dall’Amministrazione. In caso di indisponibilità di risorse durante l’anno rispetto alle domande presentate, si farà luogo alle risoluzioni rispettando l’ordine temporale delle date di cessazione proposte in adesione al bando. In caso di in capienza del fondo l’indennità verrà corrisposta con le risorse dell’anno successivo nel numero di mensilità spettanti alla data di cessazione.

5) MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ SUPPLEMENTARE

L’indennità supplementare spettante per la risoluzione consensuale è definita entro un limite massimo di 24 mensilità.

Le mensilità sono calcolate secondo le seguenti voci retributive:

- stipendio tabellare

- maturato economico di cui all’art. 35,comma1, lett. B) del c.c.n.l. 10.4.1996, ove acquisito ;

- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita

- retribuzione di posizione

Per la determinazione dell’importo mensile viene presa in considerazione la retribuzione di posizione correlata all’incarico rivestito presso la Regione Piemonte in posizione dirigenziale a tempo indeterminato nei sei mesi immediatamente precedenti alla data di cessazione, nelle misure mensili vigenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

La misura mensile dell’indennità supplementare è quella risultante dal cedolino di stipendio del mese in cui è compreso l’ultimo giorno di lavoro.

I dirigenti in posizione di comando presso altro ente o in aspettativa o coloro che abbiano ottenuto la riammissione in servizio hanno titolo ai benefici della risoluzione consensuale, solo dopo aver prestato in incarico dirigenziale con contratto a tempo indeterminato presso la Regione Piemonte i due anni di servizio immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

6) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITA’ SUPPLEMENTARE

L’indennità supplementare viene attribuita secondo la seguente graduazione che tiene conto degli anni di servizio utile raggiunti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro:

servizi utili        indennità
        supplementare
- da 35 anni o
meno di 35 anni    a 35 anni e 5 mesi    24 mensilità
- da 35 anni
e 6 mesi    a 35 anni e 11 mesi    22 mensilità
- da 36 anni    a 36 anni e 5 mesi    20 mensilità
- da 36 anni
e 6 mesi    a 36 anni e 11 mesi    18 mensilità
- da 37 anni    a 37 anni e 5 mesi    14 mensilità
- da 37 anni
e 6 mesi    a 37 anni e 11 mesi    10 mensilità
- da 38 anni    a 38 anni e 11 mesi    6 mensilità
- da 39 anni    a 39 anni e 11 mesi    1 mensilità

Per anni di servizio utile si intendono gli anni utili al trattamento di quiescenza, quindi comprensivi di tutti i periodi riscattati o ricongiunti, quali risultanti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai dirigenti che richiedono la risoluzione del rapporto di lavoro, pur non essendo in possesso dei requisiti minimi per il collocamento a riposo, viene corrisposta l’indennità supplementare nella misura di 24 mensilità.

Al dirigente che raggiunge il limite minimo di età per il collocamento a riposo, pur avendo già maturato servizi utili superiori a 35 anni sono corrisposte sei mensilità aggiuntive se i predetti servizi sono pari o inferiori a 37 anni, mentre sono corrisposte quattro mensilità aggiuntive se si servizi sono superiori a 37 anni. Il precitato beneficio è attribuito esclusivamente se il dirigente richiede la risoluzione del rapporto di lavoro entro i 30 giorni successivi alla data di apertura della sua prima finestra utile al collocamento a riposo e non comporta il superamento del limite massimo dell’incentivo pari a 24 mensilità.

La frazione pari o superiore a 16 giorni è considerata 1 mese.

7) MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di ammissione al beneficio, redatta in carta semplice, conformemente allo schema allegato, dovrà essere consegnata a mano , rispettivamente, per il ruolo del Consiglio Regionale, presso la Direzione Amministrazione e Personale del Consiglio Regionale, in Piazza Solferino n. 22, e per il ruolo della Giunta Regionale, presso il Settore Trattamento Previdenziale e Pensionistico, della Direzione Bilanci e Finanze, in Piazza Castello 165, negli orari d’ufficio. Il termine di consegna scade inderogabilmente alle ore 12 del 30/09/2005.

Per i due anni successivi sarà pubblicato apposito avviso sul Bollettino Ufficiale, mediante il quale verranno precisati modalità e termini per la presentazione delle domande.

8) VERIFICA DEI REQUISITI

La verifica dei requisiti per l’ammissione al beneficio verrà effettuata dall’Amministrazione sulla base dello stato di servizio e della documentazione contenuta nel fascicolo personale.

Allegato