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Bollettino Ufficiale n. 29 del 21 / 07 / 2005
Codice 25.3
D.D. 5 maggio 2005, n. 605
Autorizzazione idraulica n. 25/05 per la sistemazione spondale del rio di Valle Maggiore in localita Strada del Rio in Comune di Gassino. Ditta: Comune di Gassino
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Gassino Torinese ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale (gabbionata e difese in massi vincolati) dellalveo del corso dacqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione, il cui piano dappoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. le opere di difesa longitudinale previste dovranno essere risvoltate, ove necessario, in corrispondenza delle terminazioni in sponda, per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte e a valle nellesistente sponda, ovvero, adeguatamente attestate e strutturalmente collegate a monte e/o a valle in corrispondenza del manufatto di attraversamento esistente al fine di prevenire linsorgere di eventuali fenomeni di erosione e di scalzamento dei manufatti medesimi; il paramento esterno delle previste difese, inoltre, dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i manufatti di difesa spondale previsti (gabbionata e mantellate in massi vincolati) dovranno essere mantenuti ad unaltezza comunque non superiore alla quota del piano campagna esistente;
5. i massi costituenti le mantellate di protezione spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente lidoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
6. la legatura dei massi vincolati e linfissione dei previsti piloti in ferro inoltre, dovrà avvenire secondo le indicazioni tecniche e procedurali riportate nella relazione tecnico-descrittiva di cui allAllegato n. 1 di progetto, mentre il piano di appoggio delle fondazioni dei massi medesimi dovrà essere collocato, comunque, alla profondità di almeno mt. 1 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
11. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
12. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
15. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc).
Con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi