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Bollettino Ufficiale n. 29 del 21 / 07 / 2005

Codice 26.4
D.D. 9 maggio 2005, n. 220

Art. 96 L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. Lago di Viverone. Comune di Viverone. Parere relativo alla posa di n. 1 boa di ormeggio di unita’ di navigazione richiesto al Comune di Viverone dalla Societa’ di Navigazione Lago di Viverone S.A.S di Zublena Luciano

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla posa di n. 1 boa di ormeggio di unità di navigazione nelle acque del lago di Viverone e più precisamente nello specchio d’acqua antistante al foglio 20, mappale 435 parte, nel comune di Viverone (BI) località Lido-Porticciolo, a sud del porto omonimo e al lato della bocca di ingresso, richiesta dalla Società di Navigazione Lago di Viverone - S.A.S. di Zublena Luciano, con sede in Viverone (BI), come meglio identificata in premessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da questo Settore vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) La boa dovrà essere di colore bianco e dovrà risultare conforme alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 e recare la seguente sigla VV 01

2) L’ancoraggio della boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

3) Il Settore “Navigazione Interna e Merci” della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il titolare del provvedimento dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

4) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di disciplina della navigazione senza diritto di indennizzi.

5) I titolari del presente parere sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

6) Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere adottato ogni utile accorgimento volto a garantire la sicurezza della navigazione nell’area di cantiere.

7) I titolari del presente parere hanno altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione l’opera in argomento.

8) Il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente ai fini della disciplina della navigazione e non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi. I diretti interessati dovranno, pertanto, richiedere la regolarizzazione amministrativa e fiscale all’Ente concedente, al quale spettano sia le valutazioni di merito che di compatibilità con altre concessioni e occupazioni presenti nell’area, in essere o in corso di perfezionamento.

9) Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Copia della presente autorizzazione e i relativi disegni, debitamente vistati, saranno conservati in un apposito registro depositato presso il Settore regionale “Navigazione Interna e Merci”.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 8 della L.R. 8.8.1997 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti