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Bollettino Ufficiale n. 29 del 21 / 07 / 2005

Codice 32.1
D.D. 14 luglio 2005, n. 123

L.r. 61/1996 e s.m.i. “Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento della scuole materne autonome”. A. s. 2004-2005. Importo Euro 4.350.994,73 (Capitoli 11265/2005 e 11258/2005)

La L.R. n. 61 del 6/8/1996, modificata con L.R. n. 8 del 14/1/1997 e con l.r. n. 40 del 24 dicembre 2004 prevede che la Regione con propri contributi, intervenga al sostegno delle Scuole dell’infanzia autonome tramite i Comuni che, attraverso convenzioni, concorrono alle spese di gestione delle stesse, per conseguire il trattamento paritario degli utenti delle diverse Scuole statali e non statali, funzionanti sul territorio.

I Comuni per beneficiare del contributo regionale, devono convenzionarsi con le Scuole; nel caso in cui il Comune non stipuli la convenzione prevista dall’art. 4 della Legge, le Scuole possono richiedere, in modo diretto, alla Giunta Regionale il contributo sulla base di un programma di attività didattica. La Giunta Regionale, sentito il Comune e verificate le motivazioni del mancato convenzionamento, delibera l’erogazione del contributo direttamente alle Scuole.

In virtù delle modifiche apportate con l. r. 40/2004 il diritto ad accedere al contributo regionale è stato esteso anche alle scuole dell’infanzia ubicate nei comuni capoluoghi di provincia sulla base di nuovi parametri demografici e pertanto i contributi previsti verranno assegnati:

a) nella misura del 75% dello stanziamento globale da ripartire sulla base del numero delle sezioni tra le Scuole dell’infanzia ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, e, alle Scuole materne delle frazioni dei Comuni con oltre 15.000 abitanti. Alle scuole dell’infanzia con sezione unica appartenenti a tale fascia demografica è assegnato un contributo aggiuntivo pari al 50 per cento del contributo stabilito per sezione;

b) nella misura del 20% dello stanziamento globale da ripartire sulla base del numero delle sezioni tra le Scuole dell’infanzia ubicate nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Il 5% restante dello stanziamento globale sarà erogato alle scuole dell’infanzia aventi i requisiti di cui all’art. 2 della legge, come contributo per le attività di formazione e di aggiornamento del personale docente e non docente nel rispetto degli artt. 3 comma 1 lett. c) e 5 bis della legge stessa.

A seguito dell’entrata in vigore della l.r. 40/2004, per consentirne la piena attuazione, con D.G.R. n. 58-14869 del 21 febbraio 2005 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di contributo di cui alle lett. a) e b) da parte dei nuovi aventi diritto, fissando al 15 marzo 2005 il termine ultimo per presentare le istanze relative all’a. s. 2004-2005.

Nel rispetto dei criteri posti dalla legge, 241 Comuni e 101 Scuole dell’infanzia autonome hanno inoltrato richiesta di intervento entro la scadenza indicata.

Effettuata l’istruttoria delle richieste di contributo di cui alle lett. a) e b) sopradescritte, conformi alla legge, è risultato che n. 669 sezioni sono ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e frazioni di Comuni capoluogo e n. 544 sezioni sono ubicate in Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. E’ risultato altresì che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle frazioni dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si trovano n. 121 scuole dell’infanzia costituite da 1 sola sezione.

Si evidenzia che, in relazione al disposto dell’art. 4 comma 1 lett. c) punto 4 della legge, che sancisce che il numero minimo di alunni per sezione non può essere inferiore a 15, alla Scuola dell’infanzia Il Caminetto di Chiaverano (T0) è stata riconosciuta una sola sezione e al Comune di Mosso (Bi) sono state riconosciute 2 sezioni a fronte di richieste rispettivamente per 2 e 3 sezioni.

Si rileva che la Scuola dell’infanzia di Stupinigi, sita nel Comune di Nichelino e gestita dalla SCSRL ONLUS La Bussola con sede in Torino, C.so Matteotti,11, ha presentato istanza di contributo entro il termine fissato. Non essendo ancora pervenuta a questa A. R. la nota dell’Amministrazione Comunale di Nichelino che, in carenza di convenzione, specifichi i motivi del mancato convenzionamento e se la scuola svolge comunque un ruolo di pubblica utilità, si ritiene di ammettere con riserva al beneficio regionale tale Scuola che, sulla base di quanto dalla stessa dichiarato, presenta i requisiti di legge. La liquidazione del contributo è comunque subordinata all’acquisizione del parere da parte del Comune di Nichelino o, in mancanza di questo, ad ulteriori accertamenti che l’Amministrazione Regionale successivamente potrà effettuare.

A fronte dello stanziamento complessivo di Euro 4.580.000,00, per l’anno 2005, ne consegue che alle Scuole dell’Infanzia ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti o in frazioni dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti viene assegnato un contributo di Euro 4.708,70 per sezione; alle Scuole dell’Infanzia con una sola sezione ubicate in tale fascia demografica viene assegnato un contributo di Euro 7.063,05; alle Scuole dell’Infanzia ubicate in Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti viene assegnato un contributo di Euro 1.683,82 per sezione con riferimento all’anno scolastico 2004/2005.

I contributi assegnati ai Comuni o alle Scuole di cui all’elenco allegato, che fa parte integrante della presente determinazione, verranno liquidati a favore delle Scuole dell’infanzia autonome ad avvenuta esecutività della determinazione ed a favore dei Comuni dopo aver accertato l’avvenuta stipula della convenzione.

Visto il bilancio per l’esercizio 2005 in cui tale spesa è prevista ai Capitoli 11258, 11265 e 11308 che presentano la necessaria disponibilità;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D. Lgs. N. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. 4 “indirizzo politico amministrativo. Funzioni e responsabilità” e 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”);

visto l’art. 22 della l.r. n. 51/1997 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

visto l’art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la l.r. 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la l.r. 17 febbraio 2005 n. 2 “Legge finanziaria per l’anno 2005"

vista la l.r. 17 febbraio 2005 n. 3 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007";

vista la nota del 7 aprile 2005 con la quale il Direttore della Direzione promozione attività culturali, istruzione e spettacolo, ai sensi della l.r. 51/1997, art. 23, provvede a definire i limiti di spesa che possono essere impegnati dai dirigenti;

in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 29-14576 del 17 gennaio 2005 “Approvazione del programma di attività per l’anno 2005 della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo” e nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 67-14996 del 7 marzo 2005 ed accantonate sui capitoli 11265 (accantonamento n. 100572), 11258 ( accantonamento n. 100570) e 11308 (accantonamento 100574) con D.G.R. n. 67 - 14996 del 7 marzo 2005;

determina

- di approvare, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, l’assegnazione, a favore dei Comuni e delle Scuole dell’Infanzia autonome risultanti nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione, dei contributi nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi e per la somma complessiva di Euro 4.350.994,73, in applicazione dei criteri di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) e b) della l.r. n. 61/1996 così come modificata dalla l.r. 40/2004.

- di ammettere con riserva, per le motivazioni in premessa specificate, al beneficio regionale la Scuola dell’infanzia di Stupinigi sita in Nichelino, subordinando la liquidazione del contributo all’acquisizione del parere del Comune di Nichelino o, in caso di sua assenza, ad accertamenti diretti da parte dell’Amministrazione Regionale.

- di erogare i contributi assegnati alle Scuole dell’infanzia autonome ad avvenuta esecutività della presente determinazione ed ai Comuni dopo aver accertato l’avvenuta stipula della convenzione.

Alla spesa complessiva di Euro 4.350.994,73 si fa fronte per Euro 2.580.000,00 con lo stanziamento di cui al Capitolo 11265 (A100572) e per Euro 1.770.994,73 con lo stanziamento di cui al capitolo 11258 (A100570) del bilancio regionale relativo all’esercizio finanziario 2005.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Di Aichelburg

Allegato