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Bollettino Ufficiale n. 29 del 21 / 07 / 2005

Deliberazione del Consiglio Regionale 19 luglio 2005, n. 12 - 23031

L.r. 32/2001, articolo 3. Valutazione di insindacabilita’, nell’ambito di un procedimento giudiziario, nei confronti di Pierluigi Marengo, consigliere regionale della VII legislatura, a seguito di istruttoria della ‘Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità’ “

Punto 3) Proposta di deliberazione n.: “L.r. 32/2001, articolo 3. Valutazione di insindacabilita’, nell’ambito di un procedimento giudiziario, nei confronti di Pierluigi Marengo, consigliere regionale della VII legislatura, a seguito di istruttoria della ‘Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità’ ”

Il Consigliere Dutto, presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità, (di seguito la Giunta) dà lettura dell’estratto del verbale n. 5 del 12 luglio 2005 della stessa (allegato alla presente per farne parte integrante), relativo all’istruttoria sulla valutazione di insindacabilità di Pierluigi Marengo, consigliere regionale della VII legislatura, relativamente al procedimento penale n. 6171/03 R.G., pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Il Presidente Gariglio esplicita e spiega il significato del voto e le modalità di votazione.

Il Presidente Gariglio pone in votazione la proposta della Giunta al Consiglio regionale, così come definita nel sopracitato estratto di verbale, “di dichiarare l’insindacabilità del Consigliere Pierluigi Marengo, ai sensi della legge regionale 19 novembre 2001, n. 32 e del quarto comma dell’articolo 122 della Costituzione, in quanto, dagli atti acquisiti dalla stessa si evince che le dichiarazioni per le quali il Consigliere Marengo è imputato per il reato di diffamazione nel procedimento penale n. 6171/03 R.G. pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, sono atti tipici posti in atto nell’esercizio delle funzioni di Consigliere regionale”.

Il Consiglio approva.

(omissis)