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Bollettino Ufficiale n. 28 del 14 / 07 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2005, n. 37-311

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Autorizzazione al CA CN 2 a confermare ed istituire Aree a caccia specifica ricadenti nel territorio di competenza

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, il Comitato di gestione del CA CN 2 - Valle Varaita a rinnovare n. 3 ACS nonché ad istituirne altre 2, limitatamente alle stagioni venatorie 2005/2006 e 2006/2007, di seguito indicate:

CONFERMA

- ACS “Traversagn”, di ha 602,385, ubicata nel territorio venabile del Comune di Bellino;

- ACS “Sustra-Agnello”, ubicata in comune di Pontechianale, di ha 1.040,084;

- ACS “Orgiera-Ciampagno”, ubicata nei comuni di Sampeyre e Casteldelfino, di ha 949,138;

NUOVA ISTITUZIONE

- ACS “Venasca”, ricadente nei Comuni di Venasca, Piasco e Rossana ed avente una superficie di ha 148,6;

- ACS “Rossana”, ubicata in comune di Rossana ed avente superficie di ha 113,6.

Il perimetro delle ACS, di cui si autorizza il rinnovo e l’istituzione con il presente provvedimento, deve essere delimitato; a cura del CA CN 2, da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento.

Nelle ACS confermate l’attività venatoria è disciplinata dal Regolamento proposto dal Comitato di gestione ed allegato quale parte integrante alla D.G.R. n. 47-10355 del 2.9.2003. Nelle ACS di nuova istituzione l’attività venatoria è disciplinata dal Regolamento adottato dal CA CN 2 allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Nelle ACS confermate l’attività venatoria è rivolta esclusivamente alle specie camoscio (Rupicapra rupicapra) e capriolo (Capreolus capreolus) nel rispetto del piano di prelievo selettivo approvato dalla Giunta regionale e delle disposizioni vigenti in materia. Le ACS sono, inoltre, finalizzate alla tutela ed all’incremento delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina. Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000.

Nelle ACS di nuova istituzione l’obiettivo è realizzare una efficace tutela della specie lepre (Lepus europaeus) e di neo costituiti popolamenti di starna (perdix perdix) consentendo parimenti il contenimento delle specie con maggior impatto sull’ecosistema e sulle produzioni agricole (cinghiale, volpe e corvidi) e riducendo al minimo il disturbo arrecato dall’attività venatoria.

L’eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine della validità delle stesse, è subordinato alla valutazione positiva dei risultati conseguiti in ordine alla salvaguardia ed incremento delle specie oggetto di tutela nonché al contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)