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Bollettino Ufficiale n. 28 del 14 / 07 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 263-306977 del 9.6.2005 - Codice univoco: TO-A-10095

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 263-306977 del 9.6.2005-. Codice univoco:. TO-A-10095 “11 Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche,

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla Azienda, Agricola “La Bellotta” di Remmert Giorgio (omissis)    - la concessione di derivazione d’acqua, dal Canale di Venaria (a sua volta derivato dal T. Stura di Lanzo) in Comune di Caselle in misura di l/sec massimi e medi 40 per irrigare ha 31.56 di terreni da aprile a settembre con restituzione delle colature nello stesso Canale nello stesso Comune;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale. In accoglimento delle osservazioni, presentate dalla Associazione Irrigazione Ovest Sesia, Associazione Irrigazione Est Sesia e Coutenza dei Canali Cavour, i  manufatti di  derivazione dovranno  essere dotati di idonei misuratori di portata e la derivazione stessa dovrà essere sospesa a semplice richiesta della Amministrazione qualora non vi siano le portate utili già assentite a terzi;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta - successivi e  continui decorrenti dal 25.2.1985 - data

della domanda in sanatoria - subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione. La concessione si intende comunque assentita a titolo precario subordinatamente alla ridefinizione della dotazione complessiva del Canale di Venaria, riferita a tutte le utenze esistenti  ed ai riparti tra le stesse. L’Amministrazione concedente non si assume pertanto obblighi in merito, e non potrà essere avanzata alcuna pretesa di indennizzo. La durata della concessione relativa alla presente derivazione subordinata a quella della concessione di derivazione, dal T. Stura di Lanzo a mezzo del Canale di Venaria attualmente in capo al Consorzio, fra le Utenze Irrigue del Canale dei Ronchi - pratica prov. 241/77;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione  alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di  emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso  in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)