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Bollettino Ufficiale n. 28 del 14 / 07 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 271-311200/2005 del 14.6.2005 - Codice univoco: TO-A-10093

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’ari. 23 dei D.P.G.R. 29.7.2003, n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 271-311200/2005 del 14.6.2005 - Codice univoco: TO-A-10093.

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Conceria Peradotto S.r.l. (omissis) con sede legale in Valperga (TO), Fraz. Gallenca n. 102, il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dalla Roggia di Oglianico nel territorio del Comune di Valperga, già assentita con D.M.LL.PP. n. 7708 del 13/1/1942, rispettivamente in misura di mod. medi 3 per produrre sul salto di metri 2.20, la potenza nominale media di kW 6,56;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 14.6.2005 e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza dell’originario provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare ed al pagamento del canone annuo,, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente;

4. di notificare il presente provvedimento, oltre che all’interessato, alla Autorità di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena, ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14.6.2005:

(omissis)

Art. 10 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque dannò o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corso d’acqua in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione e sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonchè dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti, dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

 (omissis)