Bollettino Ufficiale n. 28 del 14 / 07 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 285-319358 del 21.6.05 - Codice univoco: TO-S-10014
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 285-319358 del 21.6.05 - Codice univoco: TO-S-10014
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) nei limiti di disponibilità dellacqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Viù, - (omissis)- con sede legale in 10070 Viù - Piazza Vittorio Veneto 2 - nella persona del legale rappresentante pro-tempore - la concessione di derivazione dacqua da sorgente in Comune di Viù - loc. Col del Lys-Pian Sapai - in misura di l/sec massimi 1 e medi 0.6 ad uso innevamento artificiale;
2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dellimporto corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare
uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
5) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, allinteressato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dallart. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
(omissis)