Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 28 del 14 / 07 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Caraglio (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27.06.2005 “Modifica regolamento edilizio vigente ai sensi art. 3, comma 10, l.r. 19/1999, approvato con deliberazione del C.C.le n. 18 del 08/04/2002.”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

1)di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all’art. 2, all’ art. 3 del Regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2)-l’art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

“Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2.La Commissione è composta da n. 3 componenti, più 1 esperto ai sensi della Legge Regionale n. 20/1989, nominati dal Consiglio comunale che dovrà attenersi per le nomine a quanto previsto dall’ art. 17 c.1 dello Statuto Comunale. Questi eleggono, nel corso della prima seduta, il Presidente ed il vice Presidente.

3.I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4.Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale. I membri della Commissione edilizia non possono accettare e svolgere incarichi relativi a pratiche che devono essere sottoposte alla cognizione della Commissione stessa.

5.La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell’ organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6.I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7.I componenti della Commissione decadono:

a)per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b)per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8.La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale che ha provveduto alla designazione.

9.I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

-l’art. 3 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

“ Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1.La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

a)il rilascio di permessi di costruire limitatamente per interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire ai sensi dell’ art. 10 c. 1 del DPR 380/2001 e s.m.i.

b) il rilascio di titoli abilitativi edilizi per qualsiasi tipo di intervento assentibile con procedimento di sub-delega ai sensi della L.R. 20/1989 e s.m.i.;

c)l’assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

omissis

3)Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n° 548-9691.

4)Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n° 19.

omissis

Caraglio, 27 giugno 2005

Il Responsabile del Servizio
Bruno Pellegrino