Bollettino Ufficiale n. 28 del 14 / 07 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comunità Montana Alta Valle Orba, Erro e Bormida di Spigno - Ponzone (Alessandria)
Statuto comunale
Statuto della Comunità Montana Suol DAleramo comuni delle Valli Orba, Erro e Bormida. Approvato con Deliberazione Organo Rappresentativo n. 1 del 13 maggio 2005
PREAMBOLO
La Comunità Montana Suol dAleramo - Comuni delle Valli Orba, Erro e Bormida, comprendente i Comuni dellAlta Valle Orba, della Valle Erro, della Valle del Visone e della Valle del Bormida di Spigno :
* Nel quadro dei principi e dei valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo, dellUnione Europea, della Carta Costituzionale e dello Statuto della Regione Piemonte;
* Riaffermando il proprio impegno e la propria vocazione alluguaglianza, alla tolleranza, alla libertà, alla solidarietà ed alla partecipazione;
* Riconoscendo come principio regolatore il criterio della sussidiarietà, attraverso la valorizzazione degli enti locali, delle associazioni economiche, sociali e culturali;
* Promuovendo il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione delle identità culturali, delle tradizioni storico-locali e delle specificità linguistiche;
* Rafforzando la tutela dellambiente e la salvaguardia dei beni naturalistici e antropologici, nel rispetto delle vocazioni del territorio;
* Sostenendo le popolazioni locali per il miglioramento e lo sviluppo delle opportunità economiche, mediante iniziative concrete, condotte con trasparenza ed equità per favorire il superamento delle cause che determinano le disuguaglianze e le ingiustizie sociali, e improntate al mantenimento ed allincremento dei servizi sul territorio, con priorità a quelli rivolti alle fasce più deboli;
* Ritenendo valori fondanti leducazione alla pace, alla cultura dellaccoglienza, alla coesione sociale ed alle pari opportunità;
ADOTTA IL PRESENTE STATUTO
TITOLO I
PRINCIPI
Capo I - Comunità Montana
ARTICOLO 1
Denominazione, natura giuridica e ruolo
1. La Comunità Montana Suol dAleramo - Comuni delle Valli Orba, Erro e Bormida, costituita col decreto del Presidente della Giunta regionale n. 91 del 14 agosto 2003, quale unione dei Comuni Montani di Cartosio, Cassinelle, Castelletto dErro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro dAcqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato, ed i comuni non montani di Bistagno, Cremolino, Grognardo, Melazzo, Ponti, Prasco, Terzo, Visone, è ente locale sovra - comunale.
2. La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri.
ARTICOLO 2
Finalità e obiettivi
1. La Comunità Montana si ispira nella propria azione ai valori di democrazia, di libertà e di giustizia sociale; essa si richiama ai valori sanciti dalle norme della Costituzione Repubblicana. Nellambito della propria area di competenza la Comunità Montana intende agire per una cultura di pace, di progresso, di solidarietà e amicizia con tutti i popoli.
2. La Comunità Montana, nellambito delle finalità generali ad essa assegnate dalla legge, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi :
a) il miglioramento e larmonico equilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione particolarmente attraverso lattuazione delle pari opportunità tra uomo e donna, la tutela dei diritti dei bambini e di tutte le categorie di cittadini meno avvantaggiate, rendendo così effettivo il principio di uguaglianza;
b) lerogazione di servizi, favorendone laccesso, e la predisposizione di infrastrutture a rilevanza ed utilità sociale; la realizzazione di interventi di sostegno alliniziativa economica e sociale, pubblica e privata, idonei a favorirne il miglioramento;
c) la tutela del patrimonio naturale con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, alla conservazione ed alla difesa dellambiente e del paesaggio contro le fonti dinquinamento atmosferico, terrestre, acustico ed idrogeologico, per assicurare ai cittadini uno sviluppo civile e sociale con condizioni di vita che salvaguardino la salute.;
d) la promozione dello sviluppo e del progresso civile dei suoi cittadini, garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed allattività amministrativa, il rafforzamento della propria autonomia, democraticità e influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali e istituzionali, anche di livello internazionale ;
e) la promozione ed il coordinamento delle iniziative rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica delle zone montane, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali, allo scopo di eliminare gli squilibri di natura economica, sociale e civile fra le zone montane ed il resto del territorio;
f) il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dellefficacia e dellefficienza ;
g) la promozione dellesercizio associato delle funzioni comunali ;
h) in generale, la tutela e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale, della popolazione e del territorio ;
i) la promozione delle iniziative di solidarietà sociale, di associazionismo e di volontariato;
j) lo sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico;
k) il riconoscimento delle attività culturali, della pratica sportiva e dellimpiego del tempo libero quali momenti essenziali ed autonomi della formazione della personalità, e la promozione di idonee strutture ed iniziative ;
l) la valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e linguistiche locali ;
m) La cooperazione con le altre Comunità Montane, anche appartenenti ad altri Stati o Regioni, nellambito dellUnione Europea.
ARTICOLO 3
Assetto funzionale, metodi e strumenti di azione
1. La Comunità Montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dallUnione europea e dalle leggi statali e regionali.
2. Costituisce la sede naturale della localizzazione delle funzioni delegate ed attribuite dai Comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione.
3. Lesercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione alla Comunità Montana presuppone un accordo tra la Comunità Montana e lente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto limpegno dellente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie e organizzative necessarie per lesercizio della delega.
4. E titolare dellesercizio associato delle funzioni dei Comuni membri e dellesercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.
5. Promuove lesercizio associato di funzioni e servizi.
6. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati nellarticolo 2, la Comunità Montana, nellesercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi :
a) il riconoscimento dellimportanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti ;
b) la programmazione socio-economica e territoriale e il concorso alla programmazione degli enti territoriali insistenti sul proprio territorio, favorendo la suddivisione del proprio territorio per la realizzazione di aree programma ;
c) la partecipazione della collettività degli enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle scelte politiche e amministrative ;
d) la trasparenza della propria organizzazione e attività ;
e) linformazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività ,
f) la cooperazione con enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per lesercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria ;
g) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali ;
h) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli Organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici.
ARTICOLO 4
Programmazione e cooperazione interistituzionale
1. La Comunità Montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.
2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione e del coordinamento per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.
Capo II - Segni distintivi
ARTICOLO 5
Sede, stemma e gonfalone
1. La Comunità Montana ha sede nel Comune di Ponzone (AL); in Acqui Terme (AL) è presente una delegazione amministrativa.
2. Gli Organi della Comunità Montana possono eccezionalmente riunirsi nelle sedi di uno dei ventuno Comuni che la compongono, per esigenze strutturali e funzionali.
3. La Comunità Montana è dotata di un proprio stemma.
4. La Comunità Montana è dotata di un proprio gonfalone raffigurante lo stemma.
5. Stemma e gonfalone sono adottati con deliberazione dellOrgano Rappresentativo.
ARTICOLO 6
Albo pretorio
1. Nelledificio adibito a sede della Comunità Montana, e nella delegazione di Acqui Terme, lOrgano esecutivo destina un apposito spazio ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione avviene in modo da garantire laccessibilità, lintegrità e la facilità di lettura.
3. La Comunità Montana è dotata di un proprio sito internet nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti ed alle forniture.
4. Le deliberazioni della Giunta devono essere comunicate in elenco ai Comuni della Comunità Montana, contestualmente alla pubblicazione.
TITOLO II
AUTONOMIA NORMATIVA
Capo I - Statuto
ARTICOLO 7
Carattere e contenuto
1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti lassetto organizzativo della Comunità Montana, ed in particolare :
a) il funzionamento degli Organi politici, la loro composizione, le rispettive competenze ;
b) le modalità di elezione dellOrgano esecutivo ;
c) lordinamento degli uffici e dei servizi ;
d) lattività di programmazione ;
e) le forme di collaborazione con i Comuni associati e gli altri enti operanti sul territorio ;
f) le modalità di gestione dei servizi :
g) la partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano .
ARTICOLO 8
Adozione, modifiche e abrogazioni
1. Le modalità di adozione dello statuto sono disciplinate dalla legge.
2. Le modifiche dello statuto possono essere proposte dallOrgano esecutivo o da un quinto dei Consiglieri assegnati .
3. Le proposte di modifiche, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte allesame dellOrgano Rappresentativo entro novanta giorni dalla presentazione.
4. Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma solo sostituite.
5. Labrogazione dellintero statuto può essere disposta esclusivamente con latto di approvazione di un nuovo statuto.
ARTICOLO 9
Pubblicazione
1. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, allAlbo Pretorio, sul sito internet della Comunità Montana e allAlbo Pretorio dei Comuni membri.
Capo II - Regolamenti
ARTICOLO 10
Caratteri e materie
1. La Comunità Montana emana i seguenti regolamenti :
- sullordinamento degli uffici e dei servizi;
- di contabilità;
- per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi ad enti ed associazioni;
- per il funzionamento dellOrgano Rappresentativo;
- per il funzionamento delle commissioni consiliari;
- per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci;
- per il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione delle indennità di missione agli amministratori;
- per lesecuzione dei lavori, prestazioni di servizi e forniture da eseguirsi in economia;
- per lattuazione dellart.18 della Legge 109/94 s.m.i. ;
- per lindividuazione dei dati sensibili soggetti a trattamento;
- sul diritto di accesso agli atti amministrativi;
- sul procedimento amministrativo;
- per la partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini;
- per listituzione dellufficio del Difensore Civico.
2. La Comunità Montana può inoltre emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.
ARTICOLO 11
Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche
1. Lesercizio della potestà regolamentare, per le materie di competenza, ed a rilevanza esterna, spetta allOrgano Rappresentativo che la esercita su iniziativa dellOrgano Esecutivo o di un quinto dei Consiglieri assegnati.
2. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dallOrgano Esecutivo, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallOrgano Rappresentativo.
3. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.
TITOLO III
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I - Organi politici
Sezione I - Articolazione degli Organi
ARTICOLO 12
Definizione degli Organi
1. Sono Organi della Comunità Montana lOrgano Rappresentativo, lOrgano Esecutivo o Giunta e il Presidente della Comunità Montana.
Sezione II - Organo Rappresentativo.
ARTICOLO 13
Composizione, durata ed elezione
1. Ogni Comune membro elegge nel rispettivo Consiglio, fra il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri, tre rappresentanti quali componenti dellOrgano Rappresentativo della Comunità Montana, di cui due designati dalla maggioranza ed uno dalle minoranze.
2. Lelezione avviene a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato espresso attraverso lindicazione sulla scheda di un solo nominativo.
3. Nel caso di Comuni in cui alle elezioni amministrative sia stata presentata una sola lista, i tre rappresentanti saranno espressione della stessa e la nomina è effettuata dal Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio della Comunità Montana si rinnova totalmente a seguito delle elezioni amministrative interessanti la maggioranza dei Comuni membri. I componenti lOrgano Rappresentativo della Comunità Montana rappresentanti Comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del Comune dei propri rappresentanti, conservando gli incarichi e le attribuzioni ricevute.
5. LOrgano Rappresentativo si intende rinnovato non appena pervenute le designazioni dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati. Le designazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di insediamento dei Consigli Comunali.
6. Le suddette comunicazioni devono essere trasmesse dai Comuni membri alla Comunità Montana entro dieci giorni dalla loro efficacia. La convocazione della prima seduta dellOrgano Rappresentativo è effettuata dal Presidente della Comunità Montana uscente entro trenta giorni dallavvenuto rinnovo dello stesso ai sensi del comma 5.
7. La seduta di cui al comma 6 è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
8. Nella seduta di insediamento lOrgano Rappresentativo convalida, mediante votazione palese, i propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento. La stessa procedura viene adottata nei confronti del Consigliere designato in un momento successivo. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme previste dallordinamento degli enti locali, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica .
9. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del Consiglio e ciò anche nel caso di gestione commissariale.
ARTICOLO 14
Convocazione, sedute e presidenza
1. LOrgano Rappresentativo della Comunità Montana è convocato dal Presidente della Comunità Montana, che ne formula lordine del giorno.
2. Il Presidente della Comunità Montana è tenuto a riunire lOrgano Rappresentativo, entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo allordine del giorno gli argomenti richiesti.
3. Il funzionamento dellOrgano Rappresentativo, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento indica altresì il numero dei membri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei componenti, senza computare a tale fine il Presidente della Comunità Montana. Le sedute dellOrgano Rappresentativo sono pubbliche, salvo i casi in cui si debbano discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.
4. Lorgano Rappresentativo è presieduto dal Presidente dello stesso.
ARTICOLO 15
Presidente dellOrgano Rappresentativo
Nella seduta di convalida degli eletti, lOrgano Rappresentativo, prima dellelezione del Presidente della Comunità Montana e dellOrgano Esecutivo, procede allelezione del suo Presidente. Il Presidente dellOrgano rappresentativo è eletto a votazione palese, con la maggioranza dei Consiglieri. Il Presidente dellOrgano rappresentativo non ha rilevanza esterna, presiede i lavori dellOrgano rappresentativo, assicurandone il regolare svolgimento, secondo le modalità fissate dal regolamento per il suo funzionamento.
ARTICOLO 16
Votazioni
1. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente della Comunità Montana, del Vice Presidente, dellOrgano Esecutivo, di singoli Assessori e del Presidente dellOrgano Rappresentativo. Sono svolte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone allorquando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona, o sulla valutazione dellazione da questi svolta o, comunque, su un fatto personale.
2. LOrgano Rappresentativo delibera con lintervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza dalla legge.
3. Nelle votazioni palesi i membri che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere valida ladunanza.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.
5. Le modalità delle votazioni sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento dellOrgano Rappresentativo.
ARTICOLO 17
Competenza
1. LOrgano Rappresentativo definisce lindirizzo politico della Comunità Montana, esercita il controllo sullattuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata in apposito Regolamento.
2. LOrgano Rappresentativo ha competenza a deliberare sui seguenti atti fondamentali :
a) la convalida degli eletti ;
b) lelezione del Presidente della Comunità Montana, del Vice Presidente e dellOrgano Esecutivo, del Presidente dellOrgano Rappresentativo ;
c) la dichiarazione di decadenza dei propri membri ;
d) lo Statuto dellEnte, i regolamenti a rilevanza esterna, fatta esclusione per quello concernente lordinamento degli uffici e dei servizi, di cui stabilisce i criteri ;
e) la nomina delle commissioni consiliari ;
f) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti, i piani ed i programmi pluriennali di opere ed interventi, i programmi annuali operativi di esecuzione , i piani regolatori intercomunali, i programmi speciali integrati;
g) il bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni, il rendiconto ;
h) le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi i protocolli di intesa e gli accordi di programma
i) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, lorganizzazione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dellente a società di capitali, laffidamento di attività e servizi mediante convenzione ;
j) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dello stesso Organo Rappresentativo e lemissione di prestiti obbligazionari ;
k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo ;
l) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e relative permute che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dello stesso Organo Rappresentativo;
m) i criteri ai quali deve attenersi il Presidente della Comunità Montana per la nomina dei rappresentanti presso gli enti, aziende, istituzioni, sentita la Giunta. La delibera che fissa tali criteri è adottata nella seduta immediatamente successiva a quella di convalida dei Consiglieri eletti.
n) laccettazione o la presa datto di deleghe connesse allesercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione ;
o) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi ;
p) la determinazione del contributo ordinario da corrispondere annualmente da parte dei Comuni membri ;
q) stemma e gonfalone della Comunità Montana ;
r) lelezione del Revisore dei conti e la determinazione del relativo compenso ;
s) la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria ;
t) listituzione di consulte ;
u) listituzione dellufficio del Difensore civico.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via durgenza da altri Organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta e sottoposte a ratifica dellOrgano Rappresentativo nella prima seduta successiva alladozione, da tenersi entro sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dellesercizio di riferimento, a pena di decadenza.
ARTICOLO 18
Verbalizzazione
1. Il verbale delle adunanze è latto pubblico che documenta la volontà espressa dallOrgano Rappresentativo.
2. La redazione del verbale è curata dal Segretario Generale, con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento dellOrgano Rappresentativo.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Comunità Montana e dal Segretario Generale, che ne attesta lesattezza e lautenticità.
ARTICOLO 19
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo del territorio della Comunità Montana.
2. È Consigliere anziano il più anziano detà.
3. I Consiglieri hanno diritto :
a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi, allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tali diritti con la funzionalità amministrativa e nel rispetto del segreto dufficio ;
b) di esercitare liniziativa su ogni oggetto di competenza dellOrgano Rappresentativo, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso ;
c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni ;
d) di richiedere, in misura non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati, la convocazione dellOrgano Rappresentativo, indicando le questioni da inserire allordine del giorno ;
e) di percepire le indennità nella misura stabilita dallOrgano Rappresentativo.
4. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute dellOrgano Rappresentativo e delle commissioni di cui fanno parte.
ARTICOLO 20
Decadenza e sostituzione dei Consiglieri
1. I Consiglieri decadono dalle loro funzioni :
a) per dimissioni volontarie ;
b) per la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Comunità Montana. Sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della presentazione.
3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.
4. LOrgano Rappresentativo della Comunità Montana provvede alla surroga nella prima adunanza successiva alla comunicazione pervenuta dal Comune interessato.
5. In caso di scioglimento o di commissariamento di un Consiglio Comunale, il Consiglio continua ad essere rappresentato dai Consiglieri da esso nominati fino alla nomina dei successori da parte del nuovo Consiglio Comunale.
6. I Consiglieri che, senza giustificati motivi scritti, non intervengono a tre sedute consecutive dellOrgano Rappresentativo, sono dichiarati decaduti con deliberazione dello stesso Organo Rappresentativo e secondo la procedura prevista dal regolamento.
7. LOrgano Rappresentativo può chiedere al Presidente di revocare i rappresentanti che ha nominato presso Enti, Aziende ed Istituzioni qualora essi non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive degli stessi.
ARTICOLO 21
Status degli Amministratori
1. Lo status degli amministratori, le aspettative, le indennità di funzione, i permessi, i rimborsi delle spese, le indennità di missione sono disciplinate dalla legge e da apposito regolamento.
ARTICOLO 22
Gruppi consiliari
1. In ambito allOrgano Rappresentativo sono costituiti gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e nel rispetto dei seguenti principi.
2. Tutti i Consiglieri devono dichiarare per iscritto lappartenenza ad un gruppo, che è rappresentato da un Capogruppo, eletto nel suo seno e comunicato al Presidente della Comunità Montana.
3. I gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno tre Consiglieri, ad eccezione del gruppo misto.
4. Sono ammessi gruppi costituiti da un numero di componenti inferiore a quello di cui al punto 3 nelleventualità in cui essi siano formati da soggetti che si richiamano a partiti politici rappresentati in Parlamento.
5. I Consiglieri che non sottoscrivono lappartenenza ad un gruppo, confluiscono nel gruppo misto.
ARTICOLO 23
Conferenza dei Capigruppo
1. E istituita la conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del Presidente delle Comunità Montana per lorganizzazione dei lavori dellOrgano Rappresentativo.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana o da suo delegato. Alle riunioni partecipa il Presidente dellOrgano Rappresentativo.
3. Le modalità di funzionamento della conferenza dei capigruppo sono previste dal suo regolamento.
ARTICOLO 24
Conferenza dei Sindaci
1) E istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, quale organismo permanente dimpulso, consultazione e raccordo tra lattività dei Comuni e quella della Comunità Montana.
2) La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana. La sua convocazione può essere richiesta da un quinto dei Sindaci della Comunità Montana.
3) La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno due volte allanno. Deve inoltre essere appositamente riunita per esprimere pareri obbligatori non vincolanti sui seguenti argomenti:
a) Piano di sviluppo socio - economico;
b) Esercizio di carattere sovra comunale qualora la spesa sia a totale o a parziale carico dei Comuni interessati;
c) Deleghe dei Comuni alla Comunità Montana.
4) Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5) Le modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, sono previste dal suo regolamento.
ARTICOLO 25
Commissioni
1. LOrgano Rappresentativo istituisce nel proprio ambito commissioni permanenti e, quando occorre, speciali.
2. Apposito regolamento ne disciplina il numero, la composizione, lorganizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei seguenti principi.
3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la proporzionale rappresentanza dei gruppi consiliari.
4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con i maggiori campi di intervento della Comunità Montana. Esse svolgono funzioni consultive e propositive.
5. Le commissioni speciali sono istituite principalmente per lo svolgimento di inchieste o indagini conoscitive di particolare rilievo su temi di interesse della Comunità Montana.
6. Listituzione di commissioni speciali è deliberata con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, previa richiesta di almeno un quinto degli stessi.
7. LOrgano Rappresentativo, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sullattività dellamministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento dellOrgano Rappresentativo.
8. La Presidenza delle commissioni speciali o aventi funzioni di controllo, indagine e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze in seno allOrgano Rappresentativo, salvo esplicita rinuncia.
9. Le commissioni permanenti devono essere convocate almeno due volte allanno.
10. Le commissioni, nellespletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri.
11. Possono provvedere alla consultazione dei soggetti interessati ed avvalersi della collaborazione di esperti nei campi di competenza specifica; possono invitare a partecipare ai propri lavori il Presidente della Comunità Montana, gli Assessori, il Segretario Generale, i funzionari, i rappresentanti della Comunità Montana in enti, aziende, istituzioni e società.
12. Le commissioni sono tenute a sentire il Presidente della Comunità Montana e gli Assessori quando questi lo richiedano e possono essere consultate dallOrgano Esecutivo.
13. Le Commissioni esprimono le proprie proposte e considerazioni in ununica relazione. Nel caso di mancato raggiungimento dellunanimità verranno presentate una relazione di maggioranza ed una o più relazioni di minoranza.
ARTICOLO 26
Deliberazioni
1. Liniziativa delle proposte di deliberazione spetta :
a) al Presidente della Comunità Montana;
b) allOrgano Esecutivo;
c) a ciascun Consigliere;
d) a ciascun Consiglio Comunale.
2. Il bilancio di previsione, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto, i regolamenti, il piano di sviluppo socio-economico, il programma annuale operativo, i piani ed i programmi generali e settoriali, il programma triennale e lelenco annuale delle opere pubbliche sono proposti alla deliberazione dellOrgano Rappresentativo dalla Giunta.
ARTICOLO 27
Designazione di rappresentanti
1. Nellesercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende, istituzioni e società, secondo i criteri stabiliti dallOrgano Rappresentativo, il Presidente della Comunità Montana, sentita la Giunta, ove non sia diversamente disposto dalla legge ed il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze presenti nellOrgano Rappresentativo della Comunità Montana.
2. I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente devono possedere i requisiti per lelezione a Consigliere Comunale. La rappresentanza può essere assicurata, fatte salve le disposizioni relative alla incompatibilità con la carica, anche da Consiglieri della Comunità medesima. In ogni caso si tiene conto dei requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni.
ARTICOLO 28
Strumenti di indirizzo e di controllo
1. LOrgano Rappresentativo si può rivolgere alla Giunta, con proposte e indirizzi su temi specifici, impegnando la Giunta a riferire sulla loro attuazione.
2. La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri può essere orale o scritta. La risposta è data in consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Sezione III - Organo Esecutivo
ARTICOLO 29
Composizione, elezione e surroga
1. LOrgano Esecutivo della Comunità Montana , è composto dal Presidente della Comunità montana, dal Vice Presidente e da sette Assessori.
2. LOrgano Rappresentativo della Comunità Montana elegge, con unica votazione, il Presidente della Comunità Montana, il Vice Presidente e lOrgano Esecutivo nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri e lelezione del Presidente dellOrgano Rappresentativo.
3. Lelezione avviene sulla base di un documento programmatico, che deve essere depositato almeno tre giorni prima della seduta dellOrgano Rappresentativo, sottoscritto da almeno un terzo dei componenti lOrgano Rappresentativo, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente della Comunità Montana, di Vice Presidente e dei componenti lOrgano Esecutivo con lindicazione delle deleghe singolarmente attribuite. Dellavvenuto deposito viene data immediata comunicazione ai membri dellOrgano Rappresentativo. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente della Comunità Montana.
4. Lelezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede allindizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, lOrgano Rappresentativo è sciolto secondo le procedure previste dallarticolo 141 del D.Lgs. 267/2000. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza dalla carica di Presidente della Comunità Montana; in caso di dimissioni del Presidente della Comunità Montana decade lintera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni.
5. Le dimissioni del Vice Presidente e degli Assessori devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Comunità Montana. Esse sono efficaci dalla presentazione. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta dellOrgano Rappresentativo immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.
6. Il Presidente della Comunità Montana, il Vice Presidente e i componenti della Giunta devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.
7. Il Presidente della Comunità Montana è tenuto a comunicare allOrgano Rappresentativo le deleghe e le relative modifiche nella seduta immediatamente successiva alla loro attribuzione.
8. Il Presidente della Comunità Montana e la Giunta restano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva lelezione dei successori.
ARTICOLO 30
Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione
1. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e la composizione della nuova Giunta. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dellente.
3. Se la mozione viene approvata, la nuova Giunta così originata entra immediatamente nella pienezza dei suoi poteri.
4. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta, revocati dallOrgano Rappresentativo su proposta del Presidente della Comunità Montana, provvede nella stessa o in successiva seduta da tenersi entro sessanta giorni, lOrgano Rappresentativo su proposta del Presidente della Comunità Montana.
ARTICOLO 31
Competenze
1. La Giunta, o Organo Esecutivo della Comunità Montana, provvede :
a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria che non siano riservati allOrgano Rappresentativo e che non rientrino nelle competenze attribuite al Presidente della Comunità Montana, al Segretario Generale ed ai Responsabili dei Servizi ;
b) ad adottare, eventualmente, in via durgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dellOrgano Rappresentativo entro i termini previsti dalla legge ;
c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dellOrgano Rappresentativo, formulando le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto ;
d) a dare attuazione agli indirizzi dellOrgano Rappresentativo;
e) a riferire allOrgano Rappresentativo, annualmente, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma ;
f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per lattività di gestione di competenza dei funzionari ;
g) ad adottare la dotazione organica del personale dipendente e lordinamento generale degli uffici e dei servizi sulla base dei criteri generali stabiliti dellOrgano Rappresentativo;
h) ad istituire comitati consultivi su argomenti di particolare rilevanza per il territorio ;
i) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
ARTICOLO 32
Funzionamento
1. LOrgano Esecutivo delibera con lintervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.
2. Le adunanze non sono pubbliche.
3. Su invito della Giunta possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, Consiglieri della Comunità Montana, esperti.
4. Alle sedute di Giunta assiste e partecipa il Segretario Generale, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 42.
Sezione IV - Il Presidente della Comunità Montana.
ARTICOLO 33
Attribuzioni
1. Il Presidente della Comunità Montana rappresenta lente, assicura lunità dellattività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dellattività degli Organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende allespletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, emana gli atti ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nellesercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente della Comunità Montana, in particolare :
a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali ;
b) ha la legale rappresentanza della Comunità Montana ;
c) firma gli atti nellinteresse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo statuto al Segretario Generale ed ai funzionari ;
d) convoca lOrgano rappresentativo, ne formula lordine del giorno con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento ;
e) conferisce le deleghe ai componenti lOrgano Esecutivo ;
f) convoca e presiede lOrgano Esecutivo, fissando lordine del giorno e distribuendo gli affari di competenza tra i componenti del medesimo, in armonia con le deleghe attribuite ;
g) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo ;
h) convoca e presiede la conferenza dei Sindaci ;
i) sottoscrive le deliberazioni dellOrgano Esecutivo congiuntamente al Segretario - Direttore ;
j) impartisce ai componenti dellOrgano esecutivo le direttive politiche ed amministrative relative allindirizzo generale dellente ed a specifiche deliberazioni dellOrgano Rappresentativo e della Giunta, nonchè allattuazione delle leggi e delle direttive dellUnione europea ;
k) coordina e stimola lattività dei singoli componenti dellOrgano Esecutivo; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sullindirizzo politico-amministrativo dellente ; può in ogni momento revocare con atto motivato le deleghe conferite ai componenti della Giunta ;
l) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione di programmi dellente, anche sulla base delle indicazioni dellOrgano Esecutivo;
m) adotta, sentito il Segretario Generale, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi ;
n) promuove indagini e verifiche sullattività degli uffici e dei servizi ;
o) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi ;
p) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte svolgano le rispettive attività secondo gli indirizzi fissati dagli Organi collegiali della Comunità stessa ;
q) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre allOrgano Rappresentativo;
r) indice i referendum, sentito lOrgano Esecutivo;
s) stipula, sentito lOrgano Esecutivo, gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli Organi ad intervenire al riguardo ;
t) nomina, sentito lOrgano Esecutivo, i responsabili di area, secondo le modalità stabilite dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi;
u) nomina, sentito lOrgano Esecutivo, i rappresentanti della Comunità Montana presso gli enti, aziende, istituzioni.
ARTICOLO 34
Vice Presidente ed Assessore Anziano
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Comunità Montana in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente stesso a norma del successivo art. 35.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dallAssessore anziano, da intendersi come il più anziano di età.
ARTICOLO 35
Deleghe del Presidente
1. Il Presidente della Comunità Montana delega i singoli componenti dellOrgano Esecutivo o dellOrgano Rappresentativo a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.
CAPO II - Uffici e personale
ARTICOLO 36
Regolamenti
1. LOrgano Esecutivo, sulla base dei criteri generali determinati dallOrgano Rappresentativo, adotta il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, che stabilisce le norme generali per il funzionamento degli stessi, disciplina larticolazione della struttura organizzativa, lo sviluppo delle risorse umane e le modalità di accesso allimpiego.
ARTICOLO 37
Organizzazione e struttura
1. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi della Comunità Montana si articola sulla base delle esigenze operative conseguenti ai programmi di azione approvati dagli organi dellente, con modalità che ne consentano flessibilità di adeguamento al mutare delle competenze assunte e secondo principi di autonomia, efficienza e funzionalità.
2. Lattività organizzativa è finalizzata al raggiungimento di risultati e di obiettivi specifici ed è improntata ai seguenti principi :
a) creazione, in collaborazione con i Comuni membri, di servizio specializzati, diretti da funzionari qualificati, realizzati anche attraverso lutilizzo di professionalità e risorse esistenti presso gli stessi Comuni, al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione ed erogazione dei servizi e dellapprovvigionamento delle risorse ;
b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili ;
c) analisi della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun dipendente ;
d) individuazione di responsabilità strettamente collegate allambito di autonomia decisionale dei soggetti ;
e) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro, conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici ;
f) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando lapplicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e lintroduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche.
3. Lorganizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dellente, è articolata in aree, uffici ed unità di progetto, con le modalità stabilite dal regolamento.
4. Gli uffici ed i servizi operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni nonchè alleconomicità.
ARTICOLO 38
Personale
1. Il personale è inserito in ununica dotazione organica.
2. Il miglioramento delle prestazioni lavorative del personale è perseguito con la formazione e laggiornamento professionale, con il riconoscimento e lincentivazione dellimpegno lavorativo, con la verifica periodica della produttività e la responsabilizzazione dei soggetti.
3. E assicurato ai dipendenti leffettivo esercizio dei diritti sindacali.
4. E garantita a uomini e donne leffettiva parità di condizioni nellinstaurazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 39
Responsabili di Area
1. La responsabilità di direzione di area viene assegnata dal Presidente della Comunità Montana, sentita la Giunta, a dipendenti di ruolo inquadrati in idonea categoria professionale relativa alla complessità delle funzioni da svolgere, tenendo conto delle proposte del Segretario Generale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi nellambito dellarea assegnata, in base alle direttive emanate dal Segretario Generale in conformità agli atti di programmazione adottati.
ARTICOLO 40
Rapporti tra Organi politici e struttura
1. Gli Organi politici della Comunità Montana, nellambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Alla dirigenza della Comunità Montana ed ai responsabili di area spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa ladozione degli atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. I rapporti tra Organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.
ARTICOLO 41
Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico (o eccezionalmente con atto motivato di diritto privato) fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica (solo in assenza di professionalità analoghe presenti allinterno dellente) contratti a tempo determinato in relazione ad alte specializzazioni o a funzionari dellarea direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti con provvedimento del Presidente della Comunità Montana, previa deliberazione della Giunta avente ad oggetto lattivazione della procedura, secondo le modalità stabilite dal regolamento organico del personale.
4. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e leventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio della Comunità Montana e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui Comunità Montana dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui allarticolo 242 del T.U.E.L.
5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
6. Gli incarichi di cui al comma 5 possono essere conferiti per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferiscono, secondo le procedure indicate dal Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
ARTICOLO 42
Segretario Generale
1. Il Segretario Generale ha la direzione complessiva dellattività gestionale della Comunità Montana ed in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli Organi politici e la struttura tecnica.
2. Il Segretario Generale, pur dipendendo funzionalmente dal Presidente, esercita lattività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.
3. Ad esso sono affidate attribuzioni di carattere consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento degli uffici della Comunità Montana.
ARTICOLO 43
Attribuzioni del Segretario Generale
1. Al Segretario Generale compete ladozione degli atti gestionali, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberativa e non espressamente attribuiti dallo statuto agli organi elettivi.
2. Svolge compiti di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni dellOrgano Rappresentativo e della Giunta e ne dirige lattività di assistenza e verbalizzazione. Partecipa, su richiesta, alle sedute delle commissioni consiliari, a commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del Presidente della Comunità Montana, esterne allo stesso.
3. I pareri riferiti al comma 2, sono espressi in forma scritta.
4. Se in possesso dei requisiti di cui allarticolo 8 della legge 23 marzo 1981 n. 93, può rogare i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nellinteresse della stessa.
5. Il Segretario Generale esercita funzioni dimpulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale. Sovrintende, svolgendo sostanziali verifiche, allesercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina lattività. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Rappresenta lufficio competente per la gestione del personale.
6. Predispone programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli Organi elettivi.
7. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente della Comunità Montana.
8. Coordina lattività tesa alla gestione associata di funzioni comunali.
ARTICOLO 44
Vice Segretario
1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale nello svolgimento dellattività amministrativa e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Assume, secondo i criteri stabiliti dallOrgano Esecutivo, le eventuali funzioni delegategli dal Segretario Generale con propria determinazione organizzativa.
ARTICOLO 45
Ufficio di statistica
1. E istituito lufficio di statistica, ai sensi dellart. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322.
2. Allufficio di statistica è assegnato personale in possesso di specifiche competenze in materia,
da reclutare con le modalità stabilite dal Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
TITOLO IV
STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI
Capo I -Programmazione e cooperazione
ARTICOLO 46
Obiettivi della programmazione e della cooperazione
1. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la Comunità Montana assume, in attuazione dei principi contenuti nellarticolo 3, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio ed in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.
2. Allo scopo di consentire la massima collaborazione di enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia lo svolgimento dellazione amministrativa mediante protocolli, accordi, convenzioni, contratti e atti paritetici in genere.
ARTICOLO 47
Documenti programmatici
1. La Comunità Montana adotta, esaminati gli obiettivi e le previsioni del programma regionale di sviluppo e la pianificazione strategica della Provincia, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i progetti integrati, i piani di settore e di servizi. Può adottare altri strumenti pianificatori e programmatici.
2. Nella formazione e nellattuazione dei propri atti pianificatori e programmatici la Comunità Montana persegue, compatibilmente con la pertinente legislazione regionale, la massima valorizzazione della partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni sociali significative allelaborazione delle proprie scelte.
3. La pianificazione e la programmazione delle attività della Comunità Montana sono correlate alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarle.
ARTICOLO 48
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
1. La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti ed alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituisce il punto di riferimento unitario per tutta lattività di pianificazione e programmazione della Comunità Montana.
3. Nella formazione del piano di sviluppo la Comunità Montana persegue la massima valorizzazione della partecipazione dei Comuni membri.
4. Prima dellapprovazione da parte dellOrgano Rappresentativo il piano pluriennale di sviluppo socio-economico deve essere pubblicato allAlbo Pretorio della Comunità Montana per sessanta giorni consecutivi e deve essere trasmesso ai Comuni membri per consentire la presentazione di eventuali osservazioni.
ARTICOLO 49
Programmi annuali operativi
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi.
2. Il programma annuale operativo, che integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, indica lutilizzo delle risorse finanziarie per la sua attuazione.
ARTICOLO 50
Progetti integrati
1. La Comunità Montana attua i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e ladozione di progetti integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche dintesa con il concorso di altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento ed alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.
ARTICOLO 51
Piani di settore e di servizi
1. Per lattuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana ha facoltà di dotarsi di piani/programmi di settore coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
2. In presenza di una rilevante richiesta di servizi o di propria iniziativa lOrgano Rappresentativo adotta un piano dei servizi, determinando, tra laltro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le modalità di finanziamento, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.
Capo II - Servizi pubblici e forme associative
ARTICOLO 52
Principi generali
1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono istituiti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità Montana, con deliberazione dellOrgano rappresentativo.
2. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro
finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.
3. Le deliberazioni dellOrgano Rappresentativo per lassunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.
ARTICOLO 53
Forme di gestione
1. La Comunità Montana può costituire, per lesercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi. Può altresì partecipare a società per azioni in relazione alla natura del servizio da erogare, subordinatamente allosservanza delle disposizioni di legge in vigore.
2. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici privi di rilevanza economica nelle seguenti forme :
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o caratteristiche del servizio non è opportuno costituire unistituzione o unazienda ;
b) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale ;
c) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale ;
d) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati ;
e) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini dutenza.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dellordinamento degli enti locali in merito alla stipulazione delle convenzioni, alla costituzione di consorzi, aziende speciali ed istituzioni.
ARTICOLO 54
Aziende speciali
1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali sono nominati dal Presidente della Comunità Montana, sentita la Giunta, in ottemperanza ai criteri stabiliti dallOrgano Rappresentativo ed alle norme di legge vigenti.
2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo dellOrgano Rappresentativo che ha disposto la nomina e restano in carica fino alla nomina dei successori.
3. Il presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dallOrgano rappresentativo solo per gravi violazioni di legge, dimostrata inefficienza o ripetuta inosservanza degli indirizzi dellamministrazione della Comunità Montana, a seguito di una mozione motivata, presentata da almeno un terzo ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il rendiconto delle aziende speciali sono approvati dallOrgano Rappresentativo , previa valutazione della loro conformità agli indirizzi da esso determinati, nelle sedute rispettivamente dedicate allapprovazione dei bilanci, dei programmi e del rendiconto della Comunità Montana.
5. Lapprovazione dello statuto dellazienda speciale da parte dellOrgano Rappresentativo è subordinata alla previsione, nello statuto stesso, di congrue forme di indirizzo e controllo della Comunità Montana sullattività dellazienda speciale .
ARTICOLO 55
Istituzioni
1. Listituzione è organismo strumentale della Comunità Montana per lesercizio di servizi sociali delegati dai Comuni.
2. Essa è costituita con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana con la quale viene approvato il piano tecnico-finanziario, unitamente al fondo di dotazione ed al regolamento che disciplina lorganizzazione e lattività dellistituzione.
3. Il Consiglio di Amministrazione delle istituzioni è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri determinato dal regolamento, nominati dal Presidente della Comunità Montana, sentita la Giunta, in ottemperanza ai criteri stabiliti dallOrgano Rappresentativo, ed alle norme di legge vigenti, garantendo la rappresentanza dei fruitori del servizio sociale gestito e delle associazioni od organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dellistituzione.
4. Le modalità di nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dallart. 53, commi 2 e 3.
5. LOrgano Rappresentativo della Comunità Montana adotta il regolamento dellistituzione, ne determina gli indirizzi per lo svolgimento dellattività, approva i bilanci annuale e pluriennale, i programmi, il rendiconto in sede di approvazione dei propri bilanci.
6. Il Presidente della Comunità Montana esercita la vigilanza sullattività dellistituzione e ne tiene informato lOrgano Rappresentativo.
7. Il presidente dellistituzione la rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali, ne coordina lattività con quelli stabiliti dallOrgano Rappresentativo, sovrintende al funzionamento dellistituzione ed allesecuzione degli atti.
8. Il Direttore cura la gestione amministrativa dellistituzione, svolgendo i compiti attribuiti dalla legge e trasmette copia dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione alla Comunità montana.
9. Il Direttore è nominato dallOrgano Esecutivo della Comunità Montana tra gli eventuali dirigenti ovvero con contratto rinnovabile di diritto pubblico o privato.
ARTICOLO 56
Indirizzo e controllo della Comunità Montana
1. Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano laffidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti esterni alla stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo atti a garantire unadeguata influenza dellente comunitario sullazione dei primi.
2. La Giunta riferisce annualmente allOrgano Rappresentativo in merito allattività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed enti di cui ai precedenti articoli.
3. A tal fine i rappresentanti della Comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare alla Giunta, a chiusura dellesercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dellattività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.
Capo III - Collaborazione con altri enti e organismi pubblici
ARTICOLO 57
Finalità, principi e strumenti
1. La Comunità Montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.
2. La Comunità Montana identifica, nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi che, sotto i profili dellefficacia e dellefficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.
3. La collaborazione con gli enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità Montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sullattività interessata.
4. In particolare, la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, allaccordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, alla gestione associata, alla società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalendosi di uffici di altri enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.
ARTICOLO 58
Rapporti con i Comuni e altri enti pubblici
1. Lesercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, e la gestione associata di servizi comunali nei settori di competenza è organizzato a livello di Comunità Montana. A tal fine, i Consigli Comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana dintesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dellimpegno, i rapporti finanziari, nonchè gli obblighi e le garanzie reciproche.
2. Per i servizi delegati dai Comuni alla Comunità Montana viene istituita unapposita Conferenza dei Sindaci, composta dal Presidente della Comunità Montana o da suo delegato e dai Sindaci dei Comuni convenzionati. Il Segretario dellAssemblea è il Segretario Generale della Comunità Montana o un suo delegato.
3. La Conferenza dei Sindaci di cui al comma 2 ha competenza in materia di:
a) definizione degli indirizzi programmatici;
b) verifica dello stato di attuazione degli obiettivi;
c) parere sulle richieste di adesione da parte di altri Comuni alla convenzione;
d) parere sul trasferimento di personale da parte dei Comuni;
e) ripartizione delle spese del servizio.
4. La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno due volte allanno ed è convocata dal Presidente della Comunità Montana. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Copia del verbale della Conferenza dei Sindaci è inviato ai Comuni convenzionati.
5. Lesercizio da parte della Comunità Montana di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Regione e dalla Provincia presuppone un accordo tra la Comunità Montana stessa e lente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto limpegno dellente delegante a trasferire le risorse finanziarie ed organizzative per lesercizio della delega.
6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino lambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di consorzi di enti locali, costituiti ai sensi dellordinamento, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, fa parte dellassemblea del consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità Montana.
7. La Comunità Montana non può partecipare a consorzi qualora facciano parte dei medesimi tutti i Comuni che la costituiscono.
8. I Comuni possono delegare alla Comunità Montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per lattuazione di interventi aventi carattere sovra comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano di sviluppo socio-economico.
9. La Comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane, anche attraverso la conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane insistenti nella stessa Provincia o in altro ambito territoriale.
ARTICOLO 59
Adesioni ad enti ed associazioni
1. La Comunità Montana aderisce allunione nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani.
2. La Comunità Montana può deliberare ladesione ad altri enti, organismi ed associazioni i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.
Capo IV - Norme finanziarie
Sezione I - Il Revisore dei conti
ARTICOLO 60
Nomina, durata in carica e cessazione
1. La nomina, la durata in carica e la cessazione del Revisore dei conti sono disciplinate dalla legge e dal regolamento di contabilità.
ARTICOLO 61
Competenza del Revisore dei conti
1. Il Revisore dei conti :
a) provvede, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, allesame degli atti relativi alla gestione della Comunità Montana sotto i profili amministrativo, finanziario, contabile e fiscale ;
b) esprime valutazioni preventive sugli atti che impegnano i bilanci per più esercizi ;
c) esprime valutazioni economiche nellinteresse della Comunità Montana circa laccettazione di atti di liberalità ;
d) esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio ;
e) redige apposita relazione sul rendiconto, attestandone la rispondenza alle risultanze della gestione, formulando rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione ;
f) ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellEnte, ne riferisce immediatamente allOrgano Rappresentativo;
g) controlla la regolarità dellamministrazione dei beni della Comunità Montana ;
h) può partecipare alle sedute dellOrgano Rappresentativo e , su richiesta del Presidente, della Giunta, per esprimere pareri su argomenti specifici;
i) può presentare allOrgano Rappresentativo relazioni, documenti ed osservazioni .
ARTICOLO 62
Ineleggibilità del Revisore dei conti
1. Si applicano al Revisore dei conti le disposizioni sullincompatibilità stabilite dallordinamento degli enti locali.
ARTICOLO 63
Responsabilità e compenso
1. Il Revisore dei conti, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.
2. In caso di inosservanza dei suoi doveri lOrgano Rappresentativo ne pronuncia la revoca.
3. Al Revisore dei conti è attribuito dallOrgano Rappresentativo, con la stessa delibera di nomina, il compenso determinato in conformità alle disposizioni di legge.
Sezione II - Servizio di tesoreria
ARTICOLO 64
Affidamento del servizio di tesoreria
1. La Comunità Montana ha un proprio servizio di tesoreria .
2. I soggetti abilitati allo svolgimento del servizio sono individuati dallordinamento degli enti locali.
3. Laffidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, rispettando i principi della concorrenza.
4. Il rapporto è regolato da convenzione deliberata dallOrgano Rappresentativo.
TITOLO V
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI
ARTICOLO 65
Strumenti
1. La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza ed il buon andamento di questa, nonchè la tutela dei cittadini :
a) cura linformazione della collettività ;
b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi ;
c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati ;
d) valorizza le libere forme associative ;
e) promuove organismi di partecipazione ;
f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi ;
g) provvede alla consultazione della popolazione ;
h) prevede il referendum consultivo ;
i) può istituire il Difensore civico .
Capo I - Trasparenza
ARTICOLO 66
Informazione
1. La Comunità Montana, tramite la stampa e con altri mezzi ritenuti idonei, anche informatici, informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. La Comunità Montana, nel rispetto del segreto dufficio e della normativa sulla privacy, mette a
disposizione le informazioni di cui è in possesso relativamente allorganizzazione, allattività, alla popolazione ed al territorio.
3. La Comunità Montana assicura agli interessati linformazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardino.
4. La Comunità Montana provvede a conformare lorganizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.
ARTICOLO 67
Accesso
1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni legislative o di regolamento vietino laccesso o comunque differiscano la loro conoscenza e divulgazione.
2. E garantita ai cittadini singoli o associati la libertà di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti e provvedimenti, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.
3. Il regolamento disciplina lesercizio dellaccesso, in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa.
ARTICOLO 68
Rapporti economici con enti e privati
1. La Comunità Montana stabilisce con apposito regolamento criteri per lerogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici, ad enti e privati. Lerogazione dei benefici economici deve privilegiare i settori di intervento che rientrino in specifiche attribuzioni della Comunità Montana e per iniziative di valenza sovra comunale.
Capo II - Organismi di partecipazione
ARTICOLO 69
Associazioni
1. La Comunità Montana valorizza ed incentiva le libere associazioni, diverse dai partiti politici e dalle organizzazioni sindacali, nonchè le organizzazioni del volontariato, che perseguano interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva allazione stessa.
2. La Comunità Montana può istituire la consulta delle associazioni operanti sul suo territorio con funzioni consultive e di proposta.
3. La Comunità Montana può intervenire, ai sensi del regolamento di cui allart.68, con la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o altri vantaggi economici, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma precedente operanti nel territorio dellEnte.
ARTICOLO 70
Consulte
1. La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria
azione. Listituzione della consulta è deliberata dallOrgano Rappresentativo.
2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dallOrgano Rappresentativo.
3. Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia ed integrate da rappresentanti delle minoranze in seno allOrgano Rappresentativo.
4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono essere presi in considerazione dai competenti Organi della Comunità Montana.
5. Listituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con la Comunità Montana sono disciplinati dal regolamento.
Capo III - Attività di partecipazione
ARTICOLO 71
Istanze
1. I cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli Organi dellEnte in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dellazione comunitaria.
2. LOrgano al quale è diretta listanza risponde esaurientemente in forma scritta entro sessanta giorni dalla presentazione.
ARTICOLO 72
Petizioni
1. I cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana, singoli o associati, in numero di almeno cento, possono presentare petizioni scritte per argomenti di interesse sovra comunale agli Organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere ladozione di atti amministrativi o lassunzione di iniziative di interesse collettivo. La petizione deve indicare un referente al quale inoltrare le comunicazioni .
2. LOrgano a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni
dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.
ARTICOLO 73
Proposte
1. I cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana, in numero di trecento, possono presentare agli Organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, proposte di atti amministrativi rispondenti ad un interesse collettivo, contenenti il testo della deliberazione comprensivo delle modalità di copertura finanziaria delleventuale spesa. La proposta deve indicare un referente al quale inoltrare le comunicazioni.
2. LOrgano a cui la proposta è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni, anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.
3. Il Presidente, entro il termine previsto nel comma precedente, può convocare il referente dei proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi, fatto salvo lintervento dellOrgano collegiale competente.
4. Le proposte non possono concernere le materie dei piani e programmi, tributi, tariffe, rendiconti, mutui, nomine e designazione di rappresentanti presso enti ed aziende.
ARTICOLO 74
Consultazione della popolazione
1. LOrgano Rappresentativo e lOrgano Esecutivo della Comunità Montana possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista delladozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.
2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolta di firme ed altri strumenti analoghi, che devono comunque garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità.
3. Lesito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. LOrgano competente è però tenuto ad esprimere le ragioni delleventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.
ARTICOLO 75
Referendum consultivo
1. Nelle materie di competenza dellOrgano Rappresentativo, su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale, possono essere indetti referendum consultivi riguardanti la proposta di adozione di una deliberazione .
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti : finanza, tributi e tariffe, personale ed organizzazione degli uffici e dei servizi, nomine e designazioni, statuto, piano di sviluppo e strumenti urbanistici e materie già sottoposte a referendum nellultimo triennio.
3. Il referendum è indetto dal Presidente su richiesta :
a) DellOrgano Rappresentativo, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ;
b) di almeno il 10% degli elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana ;
c) di almeno la metà più uno dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.
4. Le modalità operative per la consultazione referendaria sono contenute nel regolamento.
5. Il quesito sottoposto a referendum con esito sfavorevole, non può essere riproposto nel corso della stessa amministrazione e comunque non prima di tre anni.
Capo IV - Il Difensore Civico
ARTICOLO 76
Difensore Civico
1. Su richiesta della maggioranza dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana è istituito lufficio del Difensore Civico.
2. Listituzione avviene con deliberazione dellOrgano Rappresentativo, a seguito di delega da parte dei Comuni, e previa convenzione con i Comuni richiedenti per la definizione delle procedure di intervento, delle modalità operative ed il riparto dei costi.
3. Su proposta dellOrgano Rappresentativo la Comunità Montana può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore civico tra enti diversi o anche avvalersi dellufficio operante presso altri enti.
4. I requisiti, le modalità di elezione, le attribuzioni, le risorse organizzative, i rapporti con i Comuni e la Comunità Montana e gli altri aspetti conseguenti allistituzione sono disciplinati da apposito regolamento.
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 77
Regolamenti di attuazione
1. Ladozione dei regolamenti necessari per dare completa attuazione allo Statuto così come la revisione di quelli già adottati verrà effettuata entro i seguenti termini, decorrenti dallentrata in vigore dello Statuto: sei mesi per quanto riguarda il regolamento per il funzionamento dellOrgano Rappresentativo e delle sue Commissioni; diciotto mesi per gli altri regolamenti.
2. Le proposte relative a ciascun regolamento debbono essere depositate per quindici giorni presso lufficio di Segreteria dellEnte. Dellavvenuto deposito sarà data informazione mediante avviso da pubblicare allAlbo Pretorio della Comunità Montana e dei Comuni facenti parte della medesima, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni, memorie e proposte entro i successivi quindici giorni.
3. Sino allentrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente Statuto.
ARTICOLO 78
Entrata in vigore dello Statuto
1. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affisso, da tale data, per trenta giorni consecutivi allalbo pretorio della Comunità Montana e dei Comuni facenti parte della medesima, ed entra in vigore decorso tale termine.
2. Con lentrata in vigore del presente Statuto, si intende abrogato lo Statuto precedente.