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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26

Codice 10.7
D.D. 23 marzo 2005, n. 373

Comune di Gignese (VCO). Istanza di alienazione di terreni comunali di uso civico previa conciliazione per l’occupazione pregressa senza valido titolo. Diniego all’alienazione. Autorizzazione alla conciliazione per l’occupazione pregressa - autorizzazione alla eventuale concessione amministrativa 99nnale - o al reitegro.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di Non Autorizzare il Comune di Gignese ad alienare i terreni comunali gravati da uso civico indicati in premessa in quanto trattasi di una superficie di oltre un milione di metri quadri di terreni vincolati e conseguentemente in difformità al dettato normativo vigente;

di dare atto che, viceversa, Nulla Osta da parte di questa Amministrazione Regionale al rilascio di una eventuale autorizzazione alla concessione amministrativa, anche novantanovennale degli stessi terreni, stante il mantenimento dell’uso agro-silvo-pastorale;

di ritenere possibile definire l’istruttoria relativa all’istanza in questione secondo una delle seguenti due alternative:

1) autorizzando il Comune di Gignese ad effettuare la conciliazione con il privato per regolarizzare la situazione possessoria pregressa ed eventualmente concedere, per anni 99, terreni comunali gravati da uso civico per complessivi mq. 1.169.070 (meglio specificati in premessa) a condizione che lo stesso privato versi al Comune, in un’unica soluzione, una somma complessiva non inferiore ad Euro 40.000,00 fermo restando l’impossibilità sui terreni de quibus della realizzazione di opere non strettamente riconducibili all’uso agro-silvo-pastorale, che dovranno, a fine concessione, salvo rinnovo, essere restituiti al Comune con quanto ivi costruito, ovvero ripristinati per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario; invitando il concessionario,in questo caso a consentire, laddove riterrà opportuno, il mantenimento dell’esercizio da parte della collettività locale degli usi civici già esercitati;

2) autorizzando, in subordine, (nel caso il privato non fosse interessato alla concessione amministrativa di cui al punto 1) il Comune di Gignese a provvedere al reintegro dei terreni in questione nel possesso Comunale, nel qual caso, ai fini conciliativi per l’occupazione passata, nulla sarà dovuto dal privato al Comune e viceversa, ritenendosi compensato il valore dei canoni concessori dovuti dal privato al Comune per l’occupazione pregressa senza valido titolo con quanto già versato dal medesimo all’atto dell’acquisto degli immobili trattati;

di dare atto che:

il Comune di Gignese dovrà comunicare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte quale delle due su estese opzioni è stata adottata inviando altresì copia dell’atto/i che verrà/nno stipulato/i con il privato relativamente alle autorizzazioni rilasciate con il presente provvedimento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

il Comune di Gignese dovrà investire tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione ai sensi dell’art. 24 della L. 1766/27;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti, le autorizzazioni di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri