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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26
Codice 22.1
D.D. 16 marzo 2005, n. 44
L.R. 02.11.1982 n. 32 - Articolo 35: Raccolta a fini scientifici e didattici. Autorizzazione alla raccolta e detenzione di esemplari di anfibi a favore del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Signor Ruella Costanzo
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di autorizzare ai sensi dellarticolo 35 della L.R. 02.11.82 n. 32 il Signor Ruella Costanzo (omissis) alla cattura e alla detenzione di esemplari delle specie di anfibi in numero di venti esemplari per taxon, di tutte le specie e sottospecie appartenenti allerpetofauna piemontese: Salamandra Salamandra, Salamandra lanzai, Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex, Triturus vulgaris, Triturus alpestris, Spelomantes strinatii, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla intermedia, Hyla meridionalis, Pelobates fuscus, Pelodytes punctatus, Rana dalmatina, Rana latastei, Rana italica, Rana esculenta, Rana lessonae, Rana ridibunda, Rana temporaria, Rana catesbeiana.
- Degli esemplari catturati è autorizzata la detenzione presso la sede del Museo Regionale di Scienze Naturali in Torino - Via Giolitti n. 36 - 10123 Torino.
- Lattività è consentita su tutto il territorio piemontese, per un periodo di due anni dalla data della presente determinazione, in deroga a quanto previsto dallarticolo 27 della L.R. 02.11.82 n. 32.
- Lautorizzazione, rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata allo studio comparativo delleco-fisiologia degli anfibi piemontesi nellambito delle attività della Sezione di Zoologia del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino con particolare riferimento allaggiornamento dellatlante erpetologico.
- Sono espressamente escluse dalla presente autorizzazione le specie di cui allart. 1 Legge 07.02.1992 n. 150, così come modificata ed integrata dal D.L. 12.01.1993 n. 2, convertito dalla Legge 13.03.1993 n. 59.
La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela; nelleventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.
Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino