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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26

Codice 25.7
D.D. 29 marzo 2005, n. 409

Torrente Terdoppio in Comune di Novara. Linea ferroviaria ad Alta Capacita’ Torino-Milano. Sub Tratta To-No. Istanza 14.03.2005 di concessione di area demaniale per la realizzazione di un guado provvisorio per la durata di anni uno. Ditta: Consorzio Cavtomi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare la concessione demaniale, per la durata di anni uno decorrente dalla data della presente determinazione, al Consorzio Cavatomi con sede in Sesto San Giovanni (MI) (omissis), per la realizzazione dell’opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati al progetto che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata in conformità ai disegni allegati al progetto e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nell’ l’autorizzazione idraulica prot. n. 833 in data 11/2/05 con la quale l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, Ufficio periferico di Alessandria, ha autorizzato l’esecuzione dell’opera in questione e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del predetto Ente;

- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, ultimati con successiva riduzione al pristino stato dell’area demaniale mediante demolizione dell’opera realizzata, nel termine di anni uno decorrenti dalla data della presente determinazione salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, nonché la successiva riduzione al pristino stato dell’area demaniale mediante demolizione del guado provvisorio, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché l’avvenuta riduzione al pristino stato dell’area stessa;

- la concessione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il concessionario dovrà corrispondere, ai sensi della L.R. n. 12/2004 il canone previsto per l’occupazione di aree appartenenti al demanio fluviale, nonchè attenersi alle disposizioni contenute nel regolamento regionale n. 14/R del 6/12/04

- la concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente concessione;

- il concessionario, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi