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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26

Codice 25.3
D.D. 22 marzo 2005, n. 390

Autorizzazione idraulica n. 3945, ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. n. 12/2004 sulla gestione del demanio idrico, per la realizzazione di un ripristino di una scogliera esistente e ricostruzione di opere di dissipazione a valle dello sfioratore e dello scarico di fondo della centrale idroelettrica esistente. Opere da realizzarsi in sponda destra della Dora Riparia, in Comune di Susa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici e di gestione del Demanio idrico, la ditta ENEL Divisione Generazione ed Energy Management con sede legale in via Pier Domenico Olivero, 7 - Torino-, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate ed eseguite potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere (dissipatore e scogliera), nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione il cui piano d’appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore a mt 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate per ciò che riguarda il manufatto dissipatore, mentre la scogliera dovrà essere accuratamente immorsata all’esistente scogliera sottostante tramite fittoni;

3. i massi in pietra costituenti il dissipatore e la scogliera dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a q.li 8,00. Inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi naturali impiegati a non essere mobilitate dalla corrente tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

4. il materiale di risulta proveniente degli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

5. le sponde e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buono regime idraulico del corso d’acqua interessato;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze: è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l’autorizzazione s’intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità delle opere (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza d’eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dell’alveo interessato dai lavori) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta delle opere mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, dell’alveo e delle sponde del corso d’acqua, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere realizzate, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

12. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, etc.);

14. con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi