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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26

Codice 26.4
D.D. 18 marzo 2005, n. 130

Fiume Po. Comune di Torino. A.M.I.A.T. S.p.A. Autorizzazione alla navigazione a motore, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 1996 e s.m.i. recante: “Disciplina della navigazione sulle acque del fiume Po nel tratto fluviale del territorio comunale della Citta’ di Torino e della Citta’ di Moncalieri”.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza ed ai sensi del comma 2, art. 2 del Regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 1996 e s.m.i. , al fine di ottemperare al servizio di pulizia del tratto di fiume Po durante le ore diurne nel periodo da maggio ad ottobre 2005, la circolazione a motore dell’unità di navigazione di seguito riportata:

imbarcazione modello “Zilocchi 22"

lunghezza m. 6,76

larghezza m. 1,72

motore fuori bordo KW 14,70 - CV 7 .

Di subordinare l’autorizzazione al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate :

1) l’unità di navigazione ha l’obbligo di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e le altre unità e comunque ad una velocità massima non superiore ai 5 nodi. Tale unità, in caso di spostamento della rotta deve rallentare in occasione dell’incrocio con altre imbarcazioni a motore e non, provvedendo ad effettuare segnalazioni acustiche.

2) L’unità di navigazione deve dare la precedenza :

a. alle unità in servizio pubblico di linea;

b. alle unità in servizio di soccorso, di ordine pubblico e di vigilanza.

3) E’ vietato ostacolare la rotta, l’entrata e l’uscita degli attracchi delle unità in servizio pubblico di linea di navigazione.

4) Per quanto non disciplinato dalle presenti prescrizioni e disposizioni, si applicano gli articoli del Regolamento regionale del 28 marzo 1996, n. 2 e s.m.i. nonché le norme in materia di navigazione interna.

La presente autorizzazione è valida nel periodo intercorrente dal 1° maggio 2005 al 31 ottobre 2005, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte dei titolari, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dall’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti