Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 26 del 30 / 06 / 2005

Codice 25.7
D.D. 14 aprile 2005, n. 479

Torrente Pescone in Comune di Pettenasco (NO). Istanza pervenuta in data 01.04.2005 tendente ad ottenere l’autorizzazine per la realizzazione di una rampa di accesso provvisoria e relativa pista di avvicinamento, per la durata di giorni quindici. Ditta Bacchetta Annibale & Figli S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare la concessione demaniale gratuita, per la durata di giorni quindici, decorrente dalla data di ricevimento della presente determinazione, alla Ditta Bacchetta Annibale & Figli s.r.l. (omissis), per la realizzazione dell’opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati al progetto che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’ opera deve essere realizzata in conformità ai disegni allegati al progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore scrivente;

- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, ultimati con successiva riduzione al pristino stato dell’area demaniale mediante demolizione dell’opera realizzata, nel termine di giorni quindici decorrenti dalla data di ricevimento della presente determinazione salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, nonché la successiva riduzione al pristino stato dell’area demaniale mediante rimozione della rampa di accesso provvisoria, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché l’avvenuta riduzione al pristino stato dell’area stessa;

- la concessione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il concessionario non dovrà corrispondere alcun canone, ai sensi della L.R. n. 12/2004, per l’occupazione temporanea di aree appartenenti al demanio fluviale, ma dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel regolamento regionale n. 14/R del 6/12/04

- la concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente concessione;

- il concessionario, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi