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Bollettino Ufficiale n. 26 del 30 / 06 / 2005

Codice 26.4
D.D. 14 aprile 2005, n. 180

Fiume Po. Sisport Fiat - C.so Moncalieri n. 346/12. Autorizzazione alla navigazione a motore, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 1996 e s.m.i. recante: “Disciplina della navigazione sulle acque del fiume Po nel tratto fluviale del territorio comunale della Citta’ di Torino e della Citt di Moncalieri”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 1996 e s.m.i. , la Sisport Fiat - C.so Moncalieri n. 346/12 - Torino, alla circolazione a motore sulle acque del Fiume Po, nel tratto fluviale del Territorio della “Città di Torino” e della “Città di Moncalieri”, al fine di effettuare i servizi di controllo e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive nonché di assistenza durante gli allenamenti dei propri equipaggi agonistici e di scuola nautica di istituto, con le seguenti unità di navigazione a motore :

* N. 4 scafi portamotore da fiume, contraddistinti dalla dicitura Sisport Fiat e numerati dal n. 1 al n. 4, abbinati a n. 5 motori fuoribordo di seguito riportati:

* Motore Johnson 10 HP

* Matricola n. 4417959

* Tipo fuoribordo benzina KW 7,4

* Motore Johnson 15 HP

* Matricola n. 1028848

* Tipo fuoribordo benzina KW 11

* Motore Yamaha 15 HP

* Matricola n. 684K - 315716

* Tipo fuoribordo benzina KW 11

* Motore Yamaha 15 HP

* Matricola n. 684K - 315411

* Tipo fuoribordo benzina KW 11

* Motore Yamaha 25 HP

* Matricola n. 6L2K - 201025

* Tipo fuoribordo benzina KW 18,40.

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto dalle prescrizioni di seguito riportate :

1) le unità di navigazione hanno l’obbligo di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e le altre unità e comunque ad una velocità massima non superiore ai 5 nodi. Tali unità, in caso di spostamento della rotta devono rallentare in occasione dell’incrocio con altre imbarcazioni a motore e non, provvedendo ad effettuare segnalazioni acustiche.

2) Le unità di navigazione devono dare la precedenza:

a) alle unità in servizio pubblico di linea;

b) alle unità in servizio di soccorso, di ordine pubblico e di vigilanza.

3) E’ vietato ostacolare la rotta, l’entrata e l’uscita degli attracchi delle unità in servizio pubblico di linea di navigazione.

4) Per quanto non disciplinato dalle presenti prescrizioni e disposizioni, si applicano gli articoli del Regolamento regionale del 28 marzo 1996, n. 2 e s.m.i. nonché le norme in materia di navigazione interna.

La presente autorizzazione ha validità sino al 31.12.2005 .

La presente autorizzazione dovrà essere tenuta a bordo delle unità utilizzate e dovrà essere esibita ad ogni richiesta da parte delle Autorità preposte alla vigilanza.

Tale autorizzazione è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte dei soggetti interessati, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 8 della L.R. 08.08.1997, n. 51.

Il Vicario del Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti