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Bollettino Ufficiale n. 26 del 30 / 06 / 2005
Codice 26.4
D.D. 14 aprile 2005, n. 180
Fiume Po. Sisport Fiat - C.so Moncalieri n. 346/12. Autorizzazione alla navigazione a motore, ai sensi dellart. 2 del Regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 1996 e s.m.i. recante: Disciplina della navigazione sulle acque del fiume Po nel tratto fluviale del territorio comunale della Citta di Torino e della Citt di Moncalieri
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai sensi dellart. 2 del Regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 1996 e s.m.i. , la Sisport Fiat - C.so Moncalieri n. 346/12 - Torino, alla circolazione a motore sulle acque del Fiume Po, nel tratto fluviale del Territorio della Città di Torino e della Città di Moncalieri, al fine di effettuare i servizi di controllo e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive nonché di assistenza durante gli allenamenti dei propri equipaggi agonistici e di scuola nautica di istituto, con le seguenti unità di navigazione a motore :
* N. 4 scafi portamotore da fiume, contraddistinti dalla dicitura Sisport Fiat e numerati dal n. 1 al n. 4, abbinati a n. 5 motori fuoribordo di seguito riportati:
* Motore Johnson 10 HP
* Matricola n. 4417959
* Tipo fuoribordo benzina KW 7,4
* Motore Johnson 15 HP
* Matricola n. 1028848
* Tipo fuoribordo benzina KW 11
* Motore Yamaha 15 HP
* Matricola n. 684K - 315716
* Tipo fuoribordo benzina KW 11
* Motore Yamaha 15 HP
* Matricola n. 684K - 315411
* Tipo fuoribordo benzina KW 11
* Motore Yamaha 25 HP
* Matricola n. 6L2K - 201025
* Tipo fuoribordo benzina KW 18,40.
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto dalle prescrizioni di seguito riportate :
1) le unità di navigazione hanno lobbligo di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e le altre unità e comunque ad una velocità massima non superiore ai 5 nodi. Tali unità, in caso di spostamento della rotta devono rallentare in occasione dellincrocio con altre imbarcazioni a motore e non, provvedendo ad effettuare segnalazioni acustiche.
2) Le unità di navigazione devono dare la precedenza:
a) alle unità in servizio pubblico di linea;
b) alle unità in servizio di soccorso, di ordine pubblico e di vigilanza.
3) E vietato ostacolare la rotta, lentrata e luscita degli attracchi delle unità in servizio pubblico di linea di navigazione.
4) Per quanto non disciplinato dalle presenti prescrizioni e disposizioni, si applicano gli articoli del Regolamento regionale del 28 marzo 1996, n. 2 e s.m.i. nonché le norme in materia di navigazione interna.
La presente autorizzazione ha validità sino al 31.12.2005 .
La presente autorizzazione dovrà essere tenuta a bordo delle unità utilizzate e dovrà essere esibita ad ogni richiesta da parte delle Autorità preposte alla vigilanza.
Tale autorizzazione è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte dei soggetti interessati, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 61 dello Statuto e dellart. 8 della L.R. 08.08.1997, n. 51.
Il Vicario del Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti