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Bollettino Ufficiale n. 26 del 30 / 06 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali

Autorità competente in materia di VIA - L.R.40/98. Organo Tecnico Provinciale. Avviso al pubblico di espressione giudizio negativo di compatibilità ambientale da parte della Provincia di Vercelli (Autorità Competente). Progetto di “Attività estrattiva sotto falda con formazione di bacino idrico a scopo ittico e ricreativo” - località Mantie del Comune di Motta dè Conti (VC), presentato dalla Ditta Toninelli Gianfranco con sede in Langosco (PV). Pubblicazione provvedimento di espressione giudizio negativo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art.12, comma 8, della Legge Regionale 14 Dicembre 1998 n.40. Deliberazione della Giunta Provinciale n.2563 del 09.06.2005.

(omissis)

La Giunta Provinciale,

Premesso che:

- in data 08/01/03, la Ditta Toninelli Gianfranco, con sede in Langosco (PV) - C.na Motte n.4, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione, ai sensi della Legge Regionale 14 Dicembre 1998 n.40- art.12, al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale relativamente al Progetto denominato “Attività estrattiva sotto falda con formazione di bacino idrico a scopo ittico e ricreativo”, in località Manthie del Comune di Motta dei Conti (VC)";

- il progetto rientra nella categoria progettuale n.13 dell’allegato A2 della L.R.40/98;

- contestualmente, il Proponente ha provveduto, ai sensi dell’art.12 - comma 2 lettera a) della L.R.40/98, al deposito presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Via S.Cristoforo - 3 Vercelli, del Progetto composto dai seguenti elaborati, datati Settembre 2002: Relazione Tecnica e Ambientale;

Tav. 1 Rilievo planialtimetrico con ubicazione capisaldi e mappali;

Tav. 2 Planimetria stato attuale con fasi annuali di intervento e computo metrico dei volumi totali e per fase;

Tav. 3 Piano di recupero e riuso dell’area con sezioni;

Studio di Impatto Ambientale: Volume A Inquadramento programmatico;

Studio di Impatto Ambientale: Volume B Inquadramento progettuale;

Studio di Impatto Ambientale: Volume C Fattori antropici sinergici indipendenti dal progetto (ante operam);

Studio di Impatto Ambientale: Volume D Stato ambientale di riferimento;

Studio di Impatto Ambientale: Volume E Impatti ambientali del progetto e delle sue alternative;

Studio di Impatto Ambientale: Volume F Sintesi del SIA i linguaggio non tecnico;

Studio di Impatto Ambientale: Allegato 1 riprese fotografiche;

Elenco autorizzazioni necessarie per inizio attività estrattiva. - il Proponente, ai sensi dell’art.12 - comma 2 - lettera b) della L.R.40/98, ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati con pubblicazione sul quotidiano “La Stampa” in data 08/01/03;

- la Provincia di Vercelli, Autorità Competente per la VIA, ai sensi dell’art.13 - comma 1 della L.R.40/98, ha dato avviso dell’avvio del procedimento mediante pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte n.05 del 30.01.2003;

- a seguito della prima riunione di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 20.03.2003, e al sopralluogo in loco, svoltosi in data 02.04.2005, i termini del procedimento sono stati sospesi con nota in data 23.04.2003, con richiesta al Proponente il progetto di integrazioni alla documentazione presentata. - In data 20.07.2004 il Proponente ha trasmesso alla Provincia di Vercelli le integrazioni richieste con nota del 23.04.2003, e successive del 12.06.2003 e del 09.07.2003, datata Dicembre 2003 e Aprile 2004 e costituita da: Integrazioni richieste a seguito delle Conferenze dei Servizi del 20.03.2003 e 02.04.2003;

Richieste di integrazioni del Servizio ARPA-Dip.Prov.Vercelli;

Tav. 1 Rilievo planialtimetrico con ubicazione capisaldi e mappali catastali;

Tav. 2 Rilievo planialtimetrico con indicazione della viabilità;

Tav. 3 Rilievo planialtimetrico con indicazione del tracciato della linea elettrica attuale e futura;

Tav. 4 Carta idrogeologica massima escursione freatica;

Tav. 5 Planimetria stato attuale con fasi annuali di intervento e computo dei volumi totali e per fase;

Tav. 5/a Progetto esecutivo con prima fase di intervento e computo dei volumi per fase;

Tav. 5/b Progetto esecutivo con seconda fase di intervento e computo dei volumi per fase;

Tav. 5/c Progetto esecutivo con terza fase di intervento e computo dei volumi per fase;

Tav. 5/d Progetto esecutivo con quarta fase di intervento e computo dei volumi per fase;

Tav. 5/e Progetto esecutivo con fasi annuali di intervento e computo dei volumi per fase;

Tav. 6 Indicazione percentuale delle pendenze e delle quote finali dell’intervento;

Tav. 7 Sistema di regimazione delle acque esterne all’area di cava con sezioni;

Tav. 8 Piano di recupero e di riuso dell’area con sezioni;

- contestualmente il Proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati integrativi sul quotidiano “La Stampa”, pubblicato in data 20.07.04;

- in sede di seconda riunione di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 30.09.2004, il Proponente, con nota del 30.09.2004, ha richiesto la sospensione dei termini del procedimento per poter elaborare e fornire ulteriore documentazione integrativa al Progetto presentato;

- la Provincia di Vercelli, Autorità Competente, con nota del 04.10.2004, ha sospeso i termini del procedimento come richiesto dal Proponente in data 30.09.2004;

- il Proponente, in data 02.02.2005, ha depositato la documentazione integrativa costituita da: Allegato 1 Chiarimenti e integrazioni datato 15.12.2004;

Tac.C Sezioni datata Gennaio 2005;

Tav.C1 Planimetria datata Gennaio 2005;

- contestualmente il Proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati integrativi sul quotidiano “La Stampa”, pubblicato in data 02.02.2005;

- la conclusione del procedimento inerente la fase di Valutazione è pertanto stabilita entro 90 giorni dal 02.02.2005, ai sensi dell’art.12 - comma 6 - L.R.40/98, e pertanto entro il 02.05.05;

- in data 07.04.2005 si è tenuta la terza e conclusiva riunione di Conferenza dei Servizi, il cui verbale, contenente la proposta di provvedimento con esito negativo, è stato comunicato al Proponente con nota in data 08.04.2005;

- il Proponente, in applicazione dei disposti di cui all’art.10 della Legge n.241/1990, così come in ultimo modificata dalla Legge n.15/2005, in data 27.04.2005 ha presentato osservazioni sulle motivazioni addotte nella Conferenza dei Servizi del 07.04.2005 che hanno determinato la proposta di esito negativo del procedimento;

- la Provincia di Vercelli, Autorità Compente, al fine di poter consentire l’esame e gli accertamenti richiesti sulle osservazioni in ultimo avanzate dalla Ditta Proponente in data 27.04.2005, ha disposto, con Determinazione Dirigenziale n.1848 del 28.04.2005, il prolungamento della fase valutativa, ai sensi del’art. 12 - comma 4 - della L.R.40/98, per ulteriore 45 giorni, e pertanto fino al 16.06.2005, dandone comunicazione al Proponente;

- l’Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P.n.12180 del 13/04/99 e la cui struttura e funzionamento è stata stabilita con successiva D.G.P. n.27882 del 26/06/2000, ha condotto l’attività istruttoria ai sensi dell’art.7 della L.R. 40/98 avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell’ARPA-sede di Vercelli;

- la Provincia di Vercelli, ai sensi di quanto disposto dall’art.12 e 13 della L.R. 40/98, ha attivato la Conferenza dei Servizi coinvolgendo i soggetti indicati dall’art.9 della Legge Regionale citata: (Comune di Motta dei Conti (VC), Unione COSER Bassa Vercellese, Azienda Sanitaria Locale - ASL11 Vercelli, Regione Piemonte, Corpo Forestale dello Stato, ARPA Piemonte e ARPA Lombardia, Associazione di irrigazione Est Sesia Novara;

ENEL Pavia e ENEL Vercelli, Autorità d’Ambito ATO2 Vercelli, Autorità di bacino del PO Parma, Magistrato per il Po Parma e Alessandria, Regioe Lombardia, Provincia di Pavia, Azienda Multiservizi Casalese Casale M.to (AL), Comuni di Langosco (PV), Rosasco (PV), Candia Lomellina (PV), Robbio (PV), Castelnovetto (PV), S.Angelo Lomellina (PV), Cozzo (PV), Castello d’Agogna (PV);

- la Conferenza dei Servizi si è riunita presso la sede della Provincia di Vercelli, Via S.Cristoforo, 3 - Vercelli, in data 20.03.2003, 30.09.2004 e 07.04.2005, come da relativi agli atti;

- il Proponente è stato invitato alle riunioni della Conferenza di Servizi nel cui ambito ha illustrato la documentazione depositata e ha fornito chiarimenti alle osservazioni poste dai presenti, così come risulta dai relativi verbali delle sedute di Conferenza sopra citate;

- dalla data di deposito degli elaborati progettuali presso l’Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, (in data 20.03.2003, 30.09.2004 e 07.04.2005) non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico, ai sensi dell’art.14 -comma 1 lett. b) della L.R.n.40/98;

- Il Responsabile del Procedimento ha redatto la Relazione datata 06 Giugno 2005 contenente le risultanze dell’istruttoria condotta (Allegato sub.A).

Rilevato che l’intervento proposto in data 08.01.2003, così come modificato dal Proponente in data 20.07.2004 e in data 02.02.2005, presenta le seguenti caratteristiche: -il sito oggetto dell’intervento è localizzato in Comune di Motta dei Conti (VC), località Manthie, al limite Sud/Est del territorio provinciale, al confine con la Regione Lombardia - Provincia di Pavia Comune di Langosco, nei pressi della località S.Maria di Bagnolo del Comune di Langosco (PV);

- L’area di cava occupa una superficie totale di circa 19 ettari su cui, mediante attività estrattiva in falda, è prevista la realizzazione di un bacino idrico di superficie 7 ettari circa, pari a circa il 40% dell’area totale interessata dal progetto;

- L’attività estrattiva è indicata fino alla profondità massima di m 22 circa dal piano di campagna attuale con estrazione di materiale inerte per un volume complessivo pari a circa 989.817 m3 nel corso di anni cinque di durata della attività, e pertanto con una produzione annua di m3 197.817 circa;

- La falda freatica si attesta alla profondità di circa 1-2 metri dal piano di campagna ed il bacino idrico a conclusione della attività estrattiva avrà profondità di metri 20;

- La Ditta Toninelli Gianfranco, Proponente il progetto, ha sottoscritto preventivo accordo per l’utilizzo delle aree e l’estrazione del materiale con la proprietà dei terreni interessati che hanno destinazione agricola, attualmente coltivate a riso;

- L’area interessata non ricade all’interno di Aree Protette e Siti di importanza comunitaria ma risulta in parte ricompresa nei limiti di fascia C del Fiume Sesia individuate dal P.A.I.;

- La destinazione finale delle aree è prevista con realizzazione di bacino idrico con destinazione ad attività ricreativa, pesca sportiva in accordo con la F.I.P.S., e con finalità naturalistiche, e pertanto con variazione di destinazione d’uso delle aree medesime attualmente ad uso agricolo;

per la fruizione dell’area è prevista la realizzazione di parcheggio, con accesso dalla strada provinciale Langosco-Cozzo (PV), e l’installazione di struttura prefabbricata dove troveranno locazione le attività di servizio per il riuso finale del sito;

- L’area è attraversata da linea elettrica a media tensione che collega la Fraz. Manthie di Motta dei Conti (VC) alla C.na S.Maria di Bagnolo di Langosco (PV) di cui è previsto lo spostamento con interramento sul lato sud del perimetro dell’area interessata;

- Il materiale scavato sarà conferito totalmente a Ditte operanti nel territorio della Provincia di Vercelli e Torino;

il transito previsto dei mezzi pesanti interferisce con le strade della Provincia di Vercelli, in direzione del capoluogo di provincia, e con le strade della Provincia di Pavia per trasportare il materiale ad impianti di lavorazione siti in località Boarone del Comune di Vercelli, attraverso il percorso Cozzo-S.Angelo L.na-Robbio della Provincia di Pavia, come da preliminari accordi per la fornitura documentati dal proponente.

Preso atto che, durante la fase istruttoria, sul progetto depositato in data 08.01.2003 sono pervenute, ai sensi dell’art.12, comma 1, lett.a), le seguenti note da parte degli Enti e Soggetti di cui all’art.9 della L.R.40/98, che hanno evidenziato in sintesi:

- Regione Piemonte - Direzione Turismo - Sport - Parchi, Settore Pianificazione aree Protette: note n.1315 del 24.01.2003 e n.14659 del 15.07.2003 agli atti, con le quali comunica che il sito interessato dal progetto non ricade all’interno di aree protette regionali e siti di imporatnza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat).

- Regione Piemonte - Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico (ora ARPA - Asti): nota n.3004/20.05 del 24.02.03, agli atti, con la quale indica che, essendo l’area oggetto dell’intervento non ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, non ha competenza per esprimere parere in merito alla L.R.45/89.

- Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, Settore Territoriale Vercelli: nota n.5496 del 14.04.2003, agli atti, con la quale evidenzia che: - non è esplicitato compiutamente il tipo di destinazione d’uso finale del sito;

- -il P.R.G. del Comune di Motta dei Conti, art.32 N.T.A., stabilisce che la diversa destinazione finale del sito, rispetto a quella originaria agricola, comporta necessariamente una modifica dello Strumento Urbanistico Generale;

- -la documentazione di progetto deve essere integrata prevedendo modalità di riutilizzo dell’area in modo che sia possibile valutare la conformità urbanistica dell’intervento, ovvero se risulta necessaria la variante al P.R.G.

- ARPA Dipartimento di Vercelli: nota prot.n. 1783 del 20.02.03, agli atti quale contributo tecnico scientifico all’Organo Tecnico recepito nella Relazione dell’Organo Tecnico, agli atti, datata Marzo 2003;

- Regione Piemonte - Direzione Industria, Settore Attività Estrattive - n.4674 del 04.04.2003 agli atti, con la quale ritiene necessarie integrazioni alla documentazione presentata circa: - delibera programmatica del Comune di Motta dei Conti circa il riuso finale del sito;

-bozza di convenzione tra il Comune e la proprietà del sito per la garanzia del riuso finale;

-atti di diponibilità dell’area;

-progetto in merito alla fruizione pubblica finale del sito;

-approfondimenti circa le fasi operative dell’escavazione;

-progetto di recupero ambientale firmato da tecnico abilitato;

-indicazioni sulla viabilità di raccordo con la viabilità pubblica;

-progettazione di un sistema di regimazione delle acque esterne all’area di cava;

-progettazione dello spostamento della linea elettrica che attraversa il sito;

-progetto in merito alla risistemazione della rete irrigua;

-progettazione coerente con i disposti del D.P.A.E. Regionale;

-indagine sui pozzi, e loro utilizzo nel raggio di km 1 idrologicamente a valle del sito;

-la non correttezza dell’esecuzione della prova di portata finalizzata alla caratterizzazione della falda;

-valutazione sulla eventuale limitazione d’uso delle colture agricole e dei terreni limitrofi dovuto alle modifiche della falda;

-prove di portata del pozzo di S.Maria di Bagnolo;

-sondaggi geognostici come previsto dal D.P.A.E. Regionale;

-analisi delle acque del pozzo di S.Maria di Bagnolo e di almeno 2 pozzi posti nel raggio di 1 km.

- Regione Piemonte - OO.PP. Vercelli nota n.12226 del 20.03.2003 agli atti, con la quale esclude fascia di rispetto dei corsi d’acqua e indica che eventuali spostamenti di linee elettriche a media e alta tensione, di competenza regionale, devono essere autorizzati ai sensi della L.R.23/84;

- Comune di Cozzo (PV): nota n.1369 del 26.06.2003 agli atti, con la quale trasmette parere espresso dall’Ufficio Tecnico del Comune, che evidenzia: - l’inadeguatezza delle strade comunali interessate dal transito dei mezzi pesanti, peraltro già constatato durante l’esecuzione di analoghi interventi da parte della stessa Ditta;

- compatibilità delle attività piscatorie solo alla profondità di circa 7 metri d’acqua;

- probabile rischio di inquinamento della falda acquifera.

- Comune di Castello d’Agogna (PV): nota n.1257 del 03.04.2003 agli atti, con la quale evidenzia che il traffico dei mezzi pesanti possa provocare pericolo per la circolazione stradale all’intersezione tra la S.P. 596 dir. e la 596 proveniente da S.Angelo, specie nei periodi delle nebbie;

a tali inconveniente si potrebbe porre rimedio con l’esecuzione di rotatoria alla francese.

- Comune di Candia Lomellina (PV): nota n.1593 del 04.04.2003 agli atti, con la quale trasmette il parere espresso in data 01.04.2003 dall’Ufficio Tecnico del Comune, che evidenzia: - l’inadeguatezza delle strade comunali interessate dal transito dei mezzi pesanti, peraltro già constatato durante l’esecuzione di analoghi interventi da parte della stessa Ditta;

- compatibilità delle attività piscatorie solo alla profondità di circa 7 metri d’acqua;

- probabile rischio di inquinamento della falda acquifera.

- Comune di Rosasco (PV): nota n.1477 del 19.05.2003 agli atti, con la quale esprime parere contrario al rilascio dell’autorizzazione ed evidenzia: - l’inadeguatezza delle strade comunali interessate dal transito dei mezzi pesanti, soprattutto all’interno dei centri abitati e della Fraz. Rivoltella con conseguente pericolo per l’incolumità pubblica, peraltro già constatato durante l’esecuzione di analoghi interventi da parte della stessa Ditta;

segnala nella Fraz. Rivoltella cedimenti del corpo stradale non ancora ripristinati;

- sussistono precedenti di accertate violazioni in materia di bonifiche agrarie a carico della Ditta proponente il Progetto.

- Associazione di Irrigazione Est Sesia - Novara: nota n.841 del 10.04.2003 agli atti, con la quale, per poter esprimere il proprio parere in merito alla realizzazione del bacino, richiede integrazioni in merito a: - Reticolo irriguo a contorno dell’area;

- fosso di guardia;

- funzionalità dei corsi d’acqua esistenti.

- Provincia di Pavia: nota n.9476/03 del 19.03.2003 agli atti, con la quale trasmette relazione del gruppo di lavoro VIA avanzando una prima valutazione del SIA. Tali osservazioni evidenziano: - l’incompatibilità dell’intervento rispetto alle previsioni del Piano Cave della Provincia di Pavia e provocano turbativa del mercato in tale contesto. Richiede che l’utilizzo e commercializzazione del materiale cavato non deve interferire o costituire alternativa concorrenziale con la produzione delle cave previste nel Piano Cave delle Provincia di Pavia;

- la mancanza di dati e misurazioni circa la risorsa idrica interessata dall’intervento riguardo agli aspetti quantitativi, qualitativi e aspetti connessi al monitoraggio;

- osservazioni e rilievi di carenze circa gli aspetti naturalistici e faunistici;

- osservazioni circa i percorsi dei mezzi pesanti sulle strade della Provincia di Pavia.

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.PO - Parma: nota per conoscenza n.1184 del 31.03.2003 agli atti, con la quale chiede alla Ditta Toninelli di fornire precise ed urgenti indicazioni sulle vie di comunicazione utilizzate per il trasporto dei materiali litoidi dalla cava al cantiere di lavorazione;

nel caso di utilizzo dell’argine del Sesia richiede documenti e valutazioni di carattere tecnico-idraulico.

- Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma: nota n.1751 del 20.03.2003 agli atti, con la quale evidenzia che, ai sensi degli artt. 22 e 41 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico, ogni progetto di cava deve essere corredato da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale, redatto secondo i criteri adottati dall’Autorità di Bacino nella seduta del 24.10.2001;

delega il Servizio Regionale Difesa del Suolo a rappresentare l’Autorità in sede di Conferenza dei Servizi.

Preso atto inoltre che la Conferenza dei Servizi, riunitasi in prima riunione il 20.03.2003 come da relativo verbale, ha inteso richiedere integrazioni alla documentazione presentata in data 08.01.2003, sulla scorta delle note pervenute, sopra richiamate, e sulla scorta delle osservazioni avanzate dai partecipanti in sede di Conferenza e avanzate dall’Organo Tecnico nella Relazione datata Marzo 2003, elaborata con il supporto tecnico scientifico dell’ARPA ai sensi dell’art.8 della L.R.40/98, riportata in sintesi nella Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato sub. A);

Rilevato che, la documentazione depositata dal proponente in data 20.07.2004 sulla scorta dell’esito della prima riunione della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 20.03.2003, e delle osservazioni pervenute, ha apportato modifiche all’impostazione del Progetto precedentemente depositato in data 08.01.2003, che si possono sintetizzare in: - diversa destinazione finale degli inerti, indirizzati per la quasi totalità in Provincia di Vercelli;

- variazione della destinazione d’uso finale del sito;

- diversa finalità ecologico-naturalistica del recupero ambientale dell’area;

- variazione dei percorsi dei mezzi pesanti, e quindi della viabilità utilizzata, con conseguente ridefinizione del quadro complessivo dei ricettori degli impatti sul rumore e sull’inquinamento dell’aria, nonché delle interferenze con il traffico veicolare e con le strutture e corpo stradale.

Preso atto che, durante la fase istruttoria, sulle integrazioni depositate dal proponente in data 20.07.2004 sono pervenute, ai sensi dell’art.12, comma 1, lett.a), le seguenti note da parte degli Enti e Soggetti di cui all’art.9 della L.R.40/98:

- ARPA - Asti, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico Area Asti-Vercelli-Biella, (ex Settore Regionale Prevenzione del Rischio Geologico) nota n.103566 del 06.08.2004 agli atti, con la quale ribadisce il contenuto della nota Regione Piemonte n.3004 del 24.02.2003 che indicava, essendo l’area oggetto dell’intervento non ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, la non competenza per esprimere parere in merito alla L.R.45/89;

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.PO - Ufficio di Alessandria, nota per conoscenza n.4889 del 07.09.2004 agli atti, con la quale rappresenta grosse perplessità all’utilizzo dei manufatti arginali del Fiume Sesia per un transito di mezzi pesanti ritenendo quello proposto particolarmente gravoso e prolungato nel tempo;

- ARPA Dipartimento di Vercelli: nota prot.n.121791 del 27.09.04 agli atti, relazione di contributo tecnico scientifico all’Organo Tecnico recepito nella relazione dell’Organo Tecnico, agli atti, datata Settembre 2004;

- Esperti di supporto al Servizio Geologico della Provincia di Vercelli, Dott. Geol. R.Lesca e Dott. Ing. S.Pollero, nota 29.09.2004 agli atti, con la quale si evidenzia la necessità di alcuni approfondimenti e la potenziale vulnerabilità dell’acquifero profondo che riverbera effetti nocivi sulle portate emunte dai pozzi dislocati nelle vicinanze della cava. Non è chiara la disposizione stratigrafica che impedirebbe, a detta del proponente, l’interscambio tra le falde superficiale e profonda. Occorre maggiore chiarezza sui possibili/probabili interscambi tra le acque di raccolta del lago (acque di cava) e il reticolo superficiale al fine di evitare comunicazioni tra le due differenti portate;

- Regione Piemonte - OO.PP. Vercelli nota n.46495 del 28.09.2004 agli atti, con la quale conferma il contenuto della nota n.12226 del 20.03.2003, ovvero esclude fascia di rispetto dei corsi d’acqua. Indica che eventuali spostamenti di linee elettriche a media e alta tensione, di competenza regionale, devono essere autorizzati ai sensi della L.R.23/84;

- Comune di Langosco (PV), nota n.1564 del 27.09.2004 agli atti, con la quale evidenzia l’esistenza di altre attività in corso in capo alla Ditta Toninelli che creano gravi problematiche di viabilità, di rumorosità e tutela dei centri abitati. Evidenzia inoltre il rischio di inquinamento della falda acquifera a certe profondità;

- Comune di Candia Lomellina (PV), nota n.4307 del 20.09.2004, con la quale ribadisce quanto comunicato dal Tecnico Comunale in data 01.04.2003 (allegato alla nota), ovvero: - l’inadeguatezza delle strade comunali interessate dal transito dei mezzi pesanti, peraltro già constatato durante l’esecuzione di analoghi interventi da parte della stessa Ditta;

- compatibilità delle attività piscatorie solo alla profondità di circa 7 metri d’acqua;

- probabile rischio di inquinamento della falda acquifera.

- Regione Piemonte - Sport - Parchi, nota n.18738 del 22.09.2004 agli atti, con la quale ribadisce che il sito interessato dal progetto non ricade all’interno di aree protette regionali e siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat);

- Regione Piemonte - Difesa del Suolo, nota n.6712 del 29.09.2004 agli atti, anche in adempimento alla delega dell’Autorità di Bacino del Fiume PO, con la quale rileva che il sito ricade in parte in fascia “C” del Fiume Sesia individuata dal PAI;

gli atti trasmessi indicano che l’intervento ha un’influenza marginale sull’idrodinamica della piena duecentennale e sulla variazione del rischio ad esso connesso. Richiama al Comune di Motta dei Conti l’applicazione dell’art.18, comma 7, delle Norme di attuazione del PAI;

- Provincia di Pavia, nota n.34816 del 29.09.2004 agli atti, con la quale ribadisce l’incompletezza dello Studio presentato, tali mancanze non permettono una esaustiva valutazione degli effetti indotti sull’ambiente. Esprime parere sfavorevole alla realizzazione delle opere proposte;

- Regione Piemonte - Beni Ambientali, nota n.22386 del 29.09.2004 agli atti, con la quale invita il Comune di Motta dei Conti a verificare e certificare se gli interventi previsti in progetto interessino o meno aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistico ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004.

- Unione Co.Ser. Bassa Vercellese, nota n.2457 del 25.10.2004 agli atti, con la quale comunica di provvede per competenza trasferita dal Comune di Motta dei Conti in materia di gestione dell’attività urbanistica e territoriale.

- Unione Co.Ser. Bassa Vercellese, per competenza trasferita dal Comune di Motta dei Conti in materia di gestione dell’attività urbanistica e territoriale: deliberazione programmatica, agli atti, di cui all’art.8 del D.P.A.E. Regionale - Deliberazione del Consiglio Unionale CoSer Bassa Vercellese n.22 del 16.11.2004, trasmessa con nota n.2628 del 19.11.2004.

- Associazione di Irrigazione Est Sesia - Novara, nota n.3238 del 06.10.2004 agli atti, con la quale, per poter esprimere il proprio parere in merito all’attività in oggetto, richiede esaurienti spiegazioni in merito a: fosso di guardia, funzionalità dei corsi d’acqua, destinazione dei materiali cavati, relazioni con il Piano Cave della linea AV/AC, dati e informazioni sulle esistenti attività piscatorie in laghetti di cava.

- Regione Piemonte - Direzione Industria, Settore Attività Estrattive, nota n.14817 del 29.09.2004 agli atti, con la quale comunica che l’istanza non fornisce sufficienti elementi per formulare un parere favorevole secondo le indicazioni ed i principi fissati dalla L.R.40/98. Rileva il non riscontro di alcune richieste formulate dalla Conferenza dei Servizi circa: -mancanza di delibera programmatica del Comune di Motta dei Conti circa il riuso finale del sito;

-mancanza di una mappatura dei pozzi, e loro utilizzo nel raggio di km 1;

-la non correttezza dell’esecuzione della prova di portata finalizzata alla caratterizzazione della falda;

-gravi carenze circa il piano di utilizzo e dell’area di mercato dei materiali, che non consente la valutazione dei criteri previsti all’art.7 della L.R.69/78;

-mancanze circa l’uso della strada alzaia e dei documenti che ne attestano l’utilizzo.

Preso atto inoltre che la Conferenza dei Servizi, riunitasi in seconda riunione il 30.09.2004 come da verbale agli atti, ha preso atto della comunicazione del Proponente di chiedere la sospensione del procedimento per fornire spontaneamente integrazioni alla documentazione presentata in virtù della complessità delle problematiche evidenziate ed emerse nella documentazione pervenuta, sopra richiamata, e nella Relazione dell’Organo Tecnico Provinciale datata Settembre 2004, elaborata con il supporto tecnico scientifico dell’ARPA ai sensi dell’art.8 della L.R.40/98 e depositata in sede di Conferenza dei Servizi, riportata in sintesi nella Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato sub. A);

Rilevato che, la documentazione resa dal Proponente in data 02.02.2005 sulla scorta dell’esito della seconda riunione della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 30.09.2004, e delle osservazioni pervenute, ha apportato modifiche all’impostazione del Progetto precedentemente depositato in data 08.01.2003, così come integrato in data 20.07.2004, ritenute significative sia per quanto riguarda gli impatti sull’ambiente che per le valutazioni circa un bilancio costi benefici del progetto, che si possono sintetizzare in: - diversa destinazione finale degli inerti, indirizzati per la quasi totalità in Provincia di Vercelli;

- variazione dei percorsi dei mezzi pesanti, e quindi della viabilità utilizzata, con conseguente ridefinizione del quadro complessivo dei ricettori degli impatti sul rumore e sull’inquinamento dell’aria, nonché delle interferenze con il traffico veicolare e con le strutture e corpo stradale;

- esclusione di attività di allevamento ittico nel lago.

Preso atto che, durante la fase istruttoria, sulle integrazioni spontaneamente rese dal proponente in data 02.02.2005 sono pervenute, ai sensi dell’art.12, comma 1, lett.a), le seguenti note da parte degli Enti e Soggetti di cui all’art.9 della L.R.40/98:

- ARPA Dipartimento di Vercelli: nota prot.n.39571 del 31.03.2005, relazione di contributo tecnico scientifico all’Organo Tecnico recepito nella relazione dell’Organo Tecnico datata Aprile 2005.

- Regione Piemonte - Difesa del Suolo, nota n.2461 del 30.03.2005, con la quale conferma il contenuto della nota n.6712 del 29.09.2004. Segnala inoltre che, sulla base di “Studio di fattibilità di sistemazione idraulica del Fiume Sesia nel tratto da Varallo alla confluenza in Po”, l’attuale assetto di fascia B di progetto viene a trasformarsi in fascia B naturale.

- Regione Piemonte - Beni Ambientali, nota n.10527 del 29.03.2005, con la quale comunica che al momento non sussistono i requisiti essenziali per consentire di poter formulare valutazioni di competenza. Conferma l’invito al Comune di Motta dei Conti a verificare e certificare se gli interventi previsti in progetto interessino o meno aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistico ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004.

- Associazione di Irrigazione Est Sesia - Novara, nota n.397 del 30.03.2005 con la quale esprime parere contrario all’esecuzione dell’intervento in quanto non sono state fornite esaurienti spiegazioni in merito a quanto richiesto con nota 06.10.2004, ed in particolare a quanto richiesto ai punti 1, 2 e 6 della nota stessa.

- Regione Piemonte - Direzione Industria, Settore Attività Estrattive, nota n.4613 del 31.03.2005, con la quale ribadisce il parere negativo alla realizzazione dell’intervento, ritenendo non esaustiva la documentazione prodotta in merito a: - non corrispondenza della destinazione finale del sito, così come da integrazioni del 02.02.2005, con quanto deliberato dal Consiglio Unionale CO.SER. Bassa Vercellese in data 16.11.2004, in assenza delle ultime integrazioni che hanno modificato la destinazione finale stessa;

- mancanza di bozza di convenzione con il Comune;

- mancanza delle caratteristiche del pozzo utilizzato per le prove di portata;

- mancanza di analisi finalizzata alla caratterizzazione della falda;

- carenze circa il piano di utilizzo e di commercializzazione dei materiali in funzione della cronologia di coltivazione;

- carenze circa le valutazioni dell’incremento del traffico sulla viabilità pubblica interessata;

- carenze di dati circa l’attività di pesca sportiva che non consentono valutazioni sulla effettiva fruizione del pubblico e sull’evoluzione limnologica del bacino artificiale residuo in funzione delle speci ittiche, delle quantità di esemplari e delle conseguenti catene trofiche che possono incidere pesantemente anche nei confronti delle caratteristiche della falda;

- carenze di indicazioni sui volumi dei materiali occorrenti per la realizzazione delle zone umide previste, nonché loro caratteristiche e provenienza.

- Comune di Cozzo (PV), nota n.574 del 24.03.2005 con la quale ribadisce le perplessità già espresse con nota del 26.06.2003, ovvero: l’inadeguatezza delle strade comunali interessate dal transito dei mezzi pesanti, peraltro già constatato durante l’esecuzione di analoghi interventi da parte della stessa Ditta, compatibilità delle attività piscatorie solo alla profondità di circa 7 metri d’acqua;

probabile rischio di inquinamento della falda acquifera.

- Comune di Candia Lomellina (PV) note n.1279 del 21.03.2005 e n.1571 del 04.04.2005, con le quali conferma quanto comunicato con precedente nota del Tecnico Comunale del 01.04.2003, ovvero: - l’inadeguatezza delle strade comunali interessate dal transito dei mezzi pesanti, peraltro già constatato durante l’esecuzione di analoghi interventi da parte della stessa Ditta, - compatibilità delle attività piscatorie solo alla profondità di circa 7 metri d’acqua;

probabile rischio di inquinamento della falda acquifera.

- Comune di Langosco (PV), nota n.618 del 25.03.2005, conferma quanto già espresso con nota precedente ed evidenzia la vicinanza dela cava all’abitato di Langosco;

evidenzia inoltre l’esistenza di altre attività in corso in capo alla Ditta Toninelli che creano gravi problematiche di viabilità, di rumorosità e tutela dei centri abitati;

evidenzia inoltre il rischio di inquinamento della falda acquifera a certe profondità.

- Regione Piemonte - Urbanistica Vercelli, nota n.13980 del 20.04.2005, con la quale, come anticipato in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva del 07.04.2005, evidenzia che l’autorizazione alla attività di cava non risulta limitata alla mera estrazione di materiale ma contempla altresì la nuova destinazione d’uso finale non prevista dal Piano Regolatore Comunale. Considerato che il riutilizzo a fini ludico-sportivi risulta l’unica opzione proposta per il ripristino del territorio interessato dall’estrazione del materiale, ritiene indispensabile, quale presupposto per un positivo esito dell’istanza di Valutazione, l’acquisizione della conformità urbanistica della destinazione d’uso finale che risulterà subordinata all’approvazione di uno strumento urbanistico da parte della Giunta Regionale, secondo le procedure stabilite dalla L.R. 05.12.1977 n.56, e s.m.i.

Preso atto inoltre che, la Conferenza dei Servizi, riunitasi in terza e conclusiva riunione il 07.04.2005 come da relativo verbale, ha ritenuto di proporre all’Autorità Competente il Giudizio Negativo di Campatibilità Ambientale sulla base di quanto evidenziato e dei pareri espressi nel corso della riunione, sulla scorta dei pareri contenuti nella documentazione pervenuta, sopra richiamata, nonché nella Relazione dell’Organo Tecnico Provinciale, datata Aprile 2005, elaborata con il supporto tecnico scientifico dell’ARPA ai sensi dell’art.8 della L.R.40/98 e depositata in sede di Conferenza dei Servizi;

come di seguito sintetizzato:

- Reg. Piem. - Urbanistica Vercelli: preso atto della deliberazione del COSER trasmessa con la documentazione, ritiene che siano necessarie valutazioni ulteriori ed esprime parere negativo.

- ENEL Pavia: l’impianto elettrico da spostare non comporta grosse modifiche all’assetto complessivo delle linee esistenti;

l’interramento del tratto proposto comporta solo un aggravio sulla eventuale manutenzione.

- ASL 11: concorda con quanto evidenziato da ARPA e dall’Organo Tecnico Provinciale.

- Prov. di Pavia: parere sfavorevole in quanto non sono stati forniti gli approfondimenti richiesti sui pozzi esistenti e sulla viabilità interferita.

- COSER: era stato espresso un atto di intenti preventivo sul riuso finale del sito;

la variante urbanistica era prevista a seguito dell’esito positivo, eventuale, del procedimento di VIA.

- Comune di Motta dei Conti: concorda con quanto evidenziato dal tecnico del COSER sugli aspetti urbanistici.

- Settore Ambiente A.P.: permangono perplessità su aspetti riferiti ai pozzi e sulla viabilità.

- Corpo Forestale: prende atto dei pareri negativi espressi in Conferenza.

- In relazione al transito dei mezzi pesanti negli abitati della Provincia di Pavia, viene acquisito il parere espresso dal Comune di Castello d’Agogna (PV) con nota n.1257 del 03.04.2003 agli atti, che evidenziava possibile pericolo per la circolazione stradale e richiedeva interventi per porre rimedio a tali inconvenienti;

a tali osservazioni il Proponente non ha corrisposto.

- Sono acquisiti anche i pareri di: Regione Piemonte Dir. Industria e degli Enti che hanno comunicato il proprio parere e osservazioni sul progetto, come da note precedentemente lette, e a quelle pervenute all’Organo Tecnico.

- Organo Tecnico Provinciale, Relazione datata Aprile 2005, elaborata con il supporto tecnico scientifico dell’ARPA ai sensi dell’art.8 della L.R.40/98, che ha evidenziato in sintesi: - L’Amministrazione Provinciale di Vercelli, con deliberazione della Giunta n.5278 del 04.11.2004, ha approvato Il Progetto di Piano Teritoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). L’art.40, punto 4, delle N.T.A. indica le seguenti prescrizioni immediatamente vincolanti: a) Fino all’entrata in vigore dello specifico piano di settore, il rilascio di autorizzazioni e concessioni all’attività estrattiva risulta consentito purché non si prevedano scavi sotto falda in attuazione dei contenuti di tutela enunciati al precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 5. b) Il rilascio di nuove autorizzazioni riguardanti l’attività estrattiva deve risultare altresì coerente con le Direttive di cui al precedente comma 3, fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 5. Il Progetto proposto dal proponente in data 08.01.2003, così come integrato in data 20.07.2004, sulla scorta dei chiarimenti ed integrazioni alla documentazione forniti spontaneamente dal Proponente in data 02.02.2005, non risulta coerente con gli indirizzi e la volontà dell’Ente espressi con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 5278 del 04.11.2004. Detto Progetto di Piano è stato approvato dalla Giunta Provinciale con evidente espressione di volontà e di indirizzi dell’Organo Esecutivo dell’Ente che, nel caso (art.40 punto 1), “.............concorre alla valorizzazione ed alla tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del proprio territorio, alla conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario ed al miglioramento dello stesso, con particolare riguardo alle singolarità agricolo naturalistiche con particolare riferimento al territorio destinato a risaia ed alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee” . ........, come indicato dal citato art.40, punto 1, delle N.T.A. Lo stesso art.40, punto 2, indica peraltro: “ ............. Ai sensi della normativa vigente, l’attività estrattiva sul territorio regionale risulta normata dalla L.R. 69 del 1978 e s.i.. Ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., i progetti di cave, torbiere e ”attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie" possono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo quanto previsto dalla medesima normativa. Il P.T.C.P. recepisce tali contenuti normativi, tenuto conto dei principi di tutela enunciati al precedente comma 1"............... - la documentazione presentata dal Proponente in data 08.01.2003 così come integrata in data 20.07.2004, sulla scorta dei chiarimenti ed integrazioni forniti spontaneamente in data 02.02.2005, si presenta comunque carente e insufficiente;

il Giudizio di Compatibilità Ambientale viene pertanto proposto sulla base della documentazione perventuta che presenta le seguenti carenze: - la documentazione cartografica tematica e descrittiva allegata agli elaborati, ancorché integrati in data 20.07.2004, presenta scala elevata e legende di difficile lettura per poter compiutamente valutare il contesto in cui si inserisce il sito di intervento. - in merito allo spostamento della linea elettrica a media tensione esistente sul sito non è stata fornita descrizione delle opere necessarie, scavi e riporti materiali;

in mancanza di dati non è possibile effettuare valutazioni in merito alla sistemazione delle aree oggetto dell’intervento. - il Quadro Progettuale del SIA presentato indica generica e non localizzata alternativa al sito estrattivo per reperire analoghe quantità di materiali necessari all’attività di lavorazione e vendita della Ditta proponente. Dette alternative non sono però state indagate, anche in rapporto ai contenuti di cui all’Allegato D della L.R.40/98, e pertanto non è possibile effettuare le opportune valutazioni circa l’opportunità sia economica che ambientale di reperire in altre zone i materiali inerti. - trattandosi di una Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta di un Progetto Definitivo rispetto a quanto previsto dalla Legge n.109/94 e s.m.i., le carenze documentali riguardo le strutture e gli impianti da localizzare nell’area (il Proponente in merito ha brevemente relazionato e fornito documentazioni fotografiche tipo dei prefabbricati da utilizzare, ma non ha fornito planimetrie e organizzazione degli spazi e volumi della struttura, anche in funzione del rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione delle strutture) non consentono di poter effettuare le valutazioni ambientali necessarie rendendo incerto il recupero ambientale nel suo complesso così come presentato, permanendo l’incertezza del raggiungimento dell’obbiettivo di riuso posto alla base della proposta di intervento. - nella documentazione presentata non sono state considerate e prese in esame le relazioni che il futuro sito rinaturalizzato avrà con il territorio circostante. il Proponente non ha individuato eventuali misure di compensazione che possano integrare il progetto di recupero ambientale, con elementi di naturalità, nel contesto della matrice agricola antropizzata circostante, eventualmente prevedendo elementi di connessione ecologica tra il lago in progetto con le residuali presenze naturali e con la fascia ripariale del Sesia. Non sono state inoltre approfondite le tecniche di “accompagnamento” alla crescita delle essenze che risultano indispensabili per assicurare la buona riuscita dell’intervento di recupero. - la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente in data 20.07.2004 e in data 02.02.2005 ha apportato modifiche all’impostazione del Progetto precedentemente depositato in data 08.01.2003;

le stesse modifiche si ritengono significative sia per quanto riguarda gli impatti sull’ambiente che per le valutazioni circa un bilancio costi benefici del progetto presentato (in merito il Proponente ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito delle modifiche e integrazioni sia in data 20.07.2004 che in data 02.02.2005).

- risultano per buona parte diversi sia il quadro di riferimento Programmatico che quello Ambientale che necessiterebbero di una revisione e adeguamento, rispetto alle innovazioni apportate nel corso dell’iter procedurale fin qui svolto, e rendere la documentazione più organica ai fini valutativi. Alla luce delle modiche apportate si evidenziano problematiche rispetto alle quali sia l’Organo Tecnico Provinciale che gli Enti interessati non possono richiedere al Proponente ulteriori approfondimenti e/o integrazioni essendo stato il procedimento già sospeso per richiesta di integrazioni ai sensi dell’art.12, comma 6, della L.R.40/98. - il complesso idrico è facilmente vulnerabile e già compromesso per quanto riguarda la falda superficiale. A valle della cava sono presenti pozzi ad uso potabile ubicati prevalentemente in territorio della Provincia di Pavia a valle dell’area di intervento nella direzione della falda, come il Comune di Candia Lomellina;

il Proponente non ha fornito, come richiesto, indicazioni dettagliate in merito. Pertanto non si può non tenere conto delle possibili interfenze con tali impianti di utilizzo dell’acqua, la cui efficienza e mantenimento influiscono sicuramente sulla salute pubblica degli abitanti locali. - non si può inoltre non esprimere preoccupazione circa la riduzione dello spessore dello strato granulare che comporta sempre un aumento della fragilità della falda per la riduzione della attività “filtrante” svolta dagli strati sovrastanti. - sulla scorta della documentazione presentata si evidenziano le seguenti criticità rispetto alle quali il Proponente non ha trovato soluzioni o non ha indicato e fornito soluzioni mitigative e compensative degli impatti generati dalle opere progettate: - la presenza di inquinanti nell’acquifero superficiale, come risulta dai dati ottenuti da rilievi in pozzi della zona, inducono a considerare il complesso idrico sotterraneo facilmente vulnerabile e già compromesso. Lo scavo sotto falda costituisce, dal punto di vista teorico, l’apertura di una “finestra” sulle acque sotterranee che, consentendo un accesso diretto e non mediato da pozioni di zona non satura e di acquifero aumenta il rischio che queste ultime possano venire contaminate. Il proponente non ha fornito dati sufficienti nè indicato eventuali interventi sulle strutture di approvvigionamento idrico esistenti in zona in caso di manifestato inquinamento della falda, né ha avanzato proposte di eventuali azioni e compensazioni per garantire, o migliorare l’utilizzo della risorsa idrica ai fini potabili, anche sulla scorta delle segnalazioni dei Comuni limitrofi. - il transito dei mezzi pesanti interferisce con la viabilità della Provincia di Pavia dove i Comuni limitrofi di Langosco, Cozzo, Candia Lomellina e S.Angelo (PV) hanno evidenziato problemi di transitabilità, salute e sicurezza degli abitanti;

il Proponente non ha documentato accordi con i Comuni interessati e non ha individuato interventi di adeguamento/miglioramento e manutenzione della viabilità e delle infrastrutture interferite. - in assenza di indicazioni e indagini sulle alternative progettuali, anche in rapporto ai contenuti di cui all’Allegato D della L.R.40/98, non è possibile effettuare valutazioni circa l’opportunità sia economica che ambientale di poter reperire in altre zone i materiali inerti indicati dal progetto presentato.

- si ritiene che il bilancio ambientale, con riferimento ad una valutazione integrata degli impatti su tutte le componenti considerate nel loro insieme e al rapporto costi/benefici in presenza/assenza dell’impianto, tenendo conto degli impatti sulla viabilità e sulle strutture idropotabili esistenti nella zona prossima a quella di intervento e dei centri abitati vicini, nonché dei rischi di compromissione della risorsa idrica sotterranea in una zona dove la stessa si presenta già compromessa, non può che essere considerato negativo, pur in presenza delle integrazioni e modifiche progettuali che non hanno esaurientemente soddisfatto le necessità di dati e conoscenze avanzate e senza indicare proposte di mitigazioni e/o compensazioni da parte del Proponente. - la realizzazione delle opere progettate e il recupero finale del sito devono essere garantiti attraverso un quadro di certezze e garanzie che allo stato attuale non è stato possibile definire e che il Proponente non ha esaurientemente proposto, stante anche le carenze documentali rilevate;

pertanto si ritiene che le opere progettate, sulla base delle problematiche di carattere ambientale, non pienamente risolte nell’ambito della complessiva procedura di VIA e sopra riportate, possano determinare impatti ambientali preoccupanti, date le caratteristiche di rischio dell’area e delle principali componenti ambientali interferite. - per le motivazioni di cui sopra, il progetto di “Attività estrattiva sotto falda con formazione di bacino idrico a scopo ittico e ricreativo”, in località Manthie di Motta dei Conti (VC)", presentato in data 08.01.2003, così come integrato in data 20.07.2004, e sulla scorta dei chiarimenti ed integrazioni forniti in data 02.02.2005 dalla Ditta Toninelli Gianfranco, con sede in Langosco (PV) - C.na Motte n.4, è da ritenersi non compatibile.

Dato atto che, con nota del 08.04.2005 n.14234 agli atti, è stato trasmesso al Proponente il verbale della seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 07.04.2005, contenente la proposta di provvedimento con esito negativo.

Preso atto che:

- in applicazione dei disposti di cui all’art.10 della Legge n.241/1990, così come in ultimo modificata dalla Legge n.15/2005, il Proponente in data 27.04.2005 ha presentato osservazioni sulle motivazioni addotte nella citata Conferenza dei Servizi che hanno determinato la proposta di esito negativo del procedimento;

- le osservazioni presentate dal Proponente in data 27.04.2005, in applicazione dei disposti di cui all’art.10 della Legge n.241/1990, così come in ultimo modificata dalla Legge n.15/2005, non sono state ritenute meritevoli di accoglimento per le seguenti motivazioni, che si evincono dalla Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato sub.A): - quanto avanzato dal proponente ha dato conferma dell’esistenza di un quadro ambientale della zona interessata dal progetto già in parte compromesso;

-non sono state proposte modifiche e miglioramenti del Progetto presentato, ne sono stati avanzate proposte di interventi migliorativi e cautelativi dell’inserimento delle opere nel contesto territoriale, rispetto alle problematiche e criticità evidenziate nel corso dell’istruttoria esperita;

- sono state apportate osservazioni e valutazioni soggettive senza produrre documenti e dati riguardo le problematiche e le criticità evidenziate che sono poste alla base delle motivazioni addotte in sede di Conferenza dei Servizi che hanno giustificato la proposta all’Autorità Competente di espressione del Giudizio Negativo di Compatibilità Ambientale sul Progetto presentato in data 08.01.2003, così come integrato in dta 20.07.2004 e 02. 02.2005. - non si sono evidenziate le condizioni per l’adozione del provvedimento finale discostandosi dalle risultanze dell’istruttoria condotta, ai sensi dell’art.6 - comma 6 della Legge n.241/90, e s.m.i., come si evince dalla Relazione del Responsabile del Procedimento, datata 06 Giugno 2005 (Allegato sub.A);

Rilevato che sulla base dell’istruttoria tecnica condotta, nonché delle risultanze della Conferenza dei Servizi, il Responsabile del Procedimento ha elaborato e trasmesso la Relazione datata 06 Giugno 2005, allegata alla presente Deliberazione (Allegato sub A), contenente la proposta di espressione di Giudizio Negativo di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell’art.12 della L.R: n.40/98, sul Progetto presentato in data 08.01.2003, così come integrato in data 20.07.2004 e in data 02.02.2005, dalla Ditta Toninelli Gianfranco, con sede in Langosco (PV) - C.na Motte n.4, per le seguenti motivazioni: 1) La documentazione presentata dal Proponente in data 08.01.2003 così come integrata in data 20.07.2004, sulla scorta dei chiarimenti ed integrazioni forniti in data 02.02.2005, si presenta comunque carente e insufficiente;

il Giudizio di Compatibilità Ambientale viene pertanto proposto sulla base della documentazione pervenuta che presenta le seguenti carenze: - La documentazione cartografica tematica e descrittiva allegata agli elaborati, ancorché integrati in data 20.07.2004, presenta scala elevata e legende di difficile lettura per poter compiutamente valutare il contesto in cui si inserisce il sito di intervento. - In merito allo spostamento della linea elettrica a media tensione esistente sul sito non è stata fornita descrizione delle opere necessarie, scavi e riporti e materiali. In mancanza di dati non è possibile effettuare valutazioni in merito e alla sistemazione delle aree oggetto dell’intervento. - Il Quadro Progettuale del SIA presentato indica generica e non localizzata alternativa al sito estrattivo per reperire analoghe quantità di materiali necessari all’attività di lavorazione e vendita della Ditta proponente. Dette alternative non sono però state indagate, anche in rapporto ai contenuti di cui all’Allegato D della L.R.40/98, e pertanto non è possibile effettuare le opportune valutazioni circa l’opportunità sia economica che ambientale di reperire in altre zone i materiali inerti. - Trattandosi di una Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta di un Progetto Definitivo rispetto a quanto previsto dalla Legge n.109/94 e s.m.i., le carenze documentali riguardo le strutture e gli impianti da localizzare nell’area (il Proponente in merito ha brevemente relazionato e fornito documentazioni fotografiche tipo dei prefabbricati da utilizzare, ma non ha fornito planimetrie e organizzazione degli spazi e volumi della struttura, anche in funzione del rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione delle strutture) non consentono di poter effettuare le valutazioni ambientali necessarie rendendo incerto il recupero ambientale nel suo complesso così come presentato, permanendo l’incertezza del raggiungimento dell’obbiettivo di riuso posto alla base della proposta di intervento. - Nella documentazione presentata non sono state considerate e prese in esame le relazioni che il futuro sito rinaturalizzato avrà con il territorio circostante. il Proponente non ha individuato eventuali misure di compensazione che possano integrare il progetto di recupero ambientale, con elementi di naturalità, nel contesto della matrice agricola antropizzata circostante, eventualmente prevedendo elementi di connessione ecologica tra il lago in progetto con le residuali presenze naturali e con la fascia ripariale del Sesia. Non sono state inoltre approfondite le tecniche di “accompagnamento” alla crescita delle essenze che risultano indispensabili per assicurare la buona riuscita dell’intervento di recupero. - La documentazione integrativa trasmessa dal Proponente in data 20.07.2004 e in data 02.02.2005 ha apportato modifiche all’impostazione del Progetto precedentemente depositato in data 08.01.2003;

le stesse modifiche si ritengono significative sia per quanto riguarda gli impatti sull’ambiente che per le valutazioni circa un bilancio costi benefici del progetto presentato (in merito il Proponente ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito delle modifiche e integrazioni isa in data 20.07.2004 che in data 02.02.2005). Le innovazioni apportate rispetto al progetto originario presentato in data 08.01.2003 si possono riassumere in: - diversa destinazione finale degli inerti, indirizzati per la totalità in Provincia di Vercelli;

- variazione dei percorsi dei mezzi pesanti, e quindi della viabilità utilizzata, con conseguente ridefinizione del quadro complessivo dei ricettori degli impatti sul rumore e sull’inquinamento dell’aria, nonché delle interferenze con il traffico veicolare e con le strutture e corpo stradale;

- esclusione di attività di allevamento ittico nel lago. Le caratteristiche delle operazioni di scavo e la progettazione degli interventi risultano invariate mentre, come sopra riportato, risultano per buona parte diversi sia il quadro di riferimento Programmatico che quello Ambientale che necessiterebbero di una revisione e adeguamento rispetto alle innovazioni apportate nel corso dell’iter procedurale fin qui svolto, e rendere la documentazione più organica ai fini valutativi. Alla luce delle modiche apportate si evidenziano problematiche rispetto alle quali sia l’Organo Tecnico Provinciale che gli Enti interessati non possono richiedere al Proponente ulteriori approfondimenti e/o integrazioni essendo stato il procedimento già sospeso per richiesta di integrazioni ai sensi dell’art.12, comma 6, della L.R.40/98. - Il complesso idrico è facilmente vulnerabile e già compromesso per quanto riguarda la falda superficiale. A valle della cava sono presenti pozzi ad uso potabile ubicati prevalentemente in territorio della Provincia di Pavia a valle dell’area di intervento nella direzione della falda, come il Comune di Candia Lomellina;

il Proponente non ha fornito, come richiesto, indicazioni dettagliate i merito. Pertanto non si può non tenere conto delle possibili interfenze con tali impianti di utilizzo dell’acqua, la cui efficienza e mantenimento influiscono sicuramente sulla salute pubblica degli abitanti locali. Non si può inoltre non esprimere preoccupazione circa la riduzione dello spessore dello strato granulare che comporta sempre un aumento della fragilità della falda per la riduzione della attività “filtrante” svolta dagli strati sovrastanti. 2) Sulla scorta della documentazione presentata si evidenziano le seguenti criticità rispetto alle quali il Proponente non ha trovato soluzioni o non ha indicato e fornito soluzioni mitigative e compensative degli impatti: - La presenza di inquinanti nell’acquifero superficiale, come risulta dai dati ottenuti da rilievi in pozzi della zona, inducono a considerare il complesso idrico sotterraneo facilmente vulnerabile e già compromesso. Lo scavo sotto falda costituisce, dal punto di vista teorico, l’apertura di una “finestra” sulle acque sotterranee che, consentendo un accesso diretto e non mediato da porzioni di zona non satura e di acquifero aumenta il rischio che queste ultime possano venire contaminate. Il proponente non ha fornito dati sufficienti nè indicato eventuali interventi sulle strutture di approvvigionamento idrico esistenti in zona in caso di manifestato inquinamento della falda, né ha avanzato proposte di eventuali azioni e compensazioni per garantire, o migliorare l’utilizzo della risorsa idrica ai fini potabili, anche sulla scorta delle segnalazioni dei Comuni limitrofi. - Il transito dei mezzi pesanti interferisce con la viabilità della Provincia di Pavia dove i Comuni limitrofi di Langosco, Cozzo, Candia Lomellina e S.Angelo (PV) hanno evidenziato problemi di transitabilità, salute e sicurezza degli abitanti;

il Proponente non ha documentato accordi con i Comuni interessati e non ha individuato interventi di adeguamento/miglioramento e manutenzione della viabilità e delle infrastrutture interferite. - In assenza di indicazioni e indagini sulle alternative progettuali, anche in rapporto ai contenuti di cui all’Allegato D della L.R.40/98, non è possibile effettuare valutazioni circa l’opportunità sia economica che ambientale di poter reperire in altre zone i materiali inerti indicati dal progetto presentato. 3) L’Amministrazione Provinciale di Vercelli, con deliberazione della Giunta n.5278 del 04.11.2004, ha approvato Il Progetto di Piano Teritoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). L’art.40, punto 4, delle N.T.A. indica le seguenti prescrizioni immediatamente vincolanti: a) Fino all’entrata in vigore dello specifico piano di settore, il rilascio di autorizzazioni e concessioni all’attività estrattiva risulta consentito purché non si prevedano scavi sotto falda in attuazione dei contenuti di tutela enunciati al precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 5. b) Il rilascio di nuove autorizzazioni riguardanti l’attività estrattiva deve risultare altresì coerente con le Direttive di cui al precedente comma 3, fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 5. Detto Progetto di Piano è stato approvato dalla Giunta Provinciale con evidente espressione di volontà e di indirizzi dell’Organo Esecutivo dell’Ente che, nel caso (art.40 punto 1), “.............concorre alla valorizzazione ed alla tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del proprio territorio, alla conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario ed al miglioramento dello stesso, con particolare riguardo alle singolarità agricolo naturalistiche con particolare riferimento al territorio destinato a risaia ed alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee” . ........, come indicato dal citato art.40, punto 1, delle N.T.A. Lo stesso art.40, punto 2, indica peraltro: “ ............. Ai sensi della normativa vigente, l’attività estrattiva sul territorio regionale risulta normata dalla L.R. 69 del 1978 e s.i.. Ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., i progetti di cave, torbiere e ”attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie" possono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo quanto previsto dalla medesima normativa. Il P.T.C.P. recepisce tali contenuti normativi, tenuto conto dei principi di tutela enunciati al precedente comma 1"................ Il Progetto proposto dal proponente in data 08.01.2003, così come integrato in data 20.07.2004, sulla scorta dei chiarimenti ed integrazioni alla documentazione forniti dal Proponente in data 02.02.2005, non risulta coerente con gli indirizzi e la volontà dell’Ente espressi con l’approvazione del Progetto di Piano Teritoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 5278 del 04.11.2004. 4) il bilancio ambientale del Progetto presentato, con riferimento ad una valutazione integrata degli impatti su tutte le componenti considerate nel loro insieme e al rapporto costi/benefici in presenza/assenza dell’impianto, tenendo conto degli impatti sulla viabilità e sulle strutture idropotabili esistenti nella zona prossima a quella di intervento e dei centri abitati vicini, nonché dei rischi di compromissione della risorsa idrica sotterranea in una zona dove la stessa si presenta già compromessa, non può che essere considerato negativo, pur in presenza delle integrazioni e modifiche progettuali che non hanno esaurientemente soddisfatto le necessità di dati e conoscenze, avanzate nel corso dell’istruttoria, e senza indicare proposte di mitigazioni e/o compensazioni da parte del Proponente. 5) la realizzazione delle opere in progetto e il recupero finale del sito devono essere garantiti attraverso un quadro di certezze e garanzie che allo stato attuale non è stato possibile definire e che il Proponente non ha esaurientemente proposto, stante anche le carenze documentali comunque rilevate;

pertanto si ritiene che le opere progettate, sulla base delle problematiche di carattere ambientale non pienamente risolte nell’ambito della complessiva procedura di VIA e sopra riportate, possano determinare impatti ambientali preoccupanti, date le caratteristiche di rischio dell’area e delle principali componenti ambientali interferite. 6) le osservazioni presentate dal proponente in data 27.04.2005, ai sensi dell’art.10 della Legge n.241/1990, hanno dato conferma dell’esistenza di un quadro ambientale della zona interessata dal progetto già in parte compromesso senza produrre documenti e dati riguardo le problematiche e le criticità evidenziate nel corso dell’istruttoria esperita e che sono poste alla base delle motivazioni addotte in sede di Conferenza dei Servizi, che ha ritenuto di proporre all’Autorità Competente il Giudizio Negativo di Compatibilità Ambientale sul Progetto.

Rilevato inoltre che, non si sono evidenziate le condizioni per l’adozione del provvedimento finale discostandosi dalle risultanze dell’istruttoria condotta, ai sensi dell’art.6 - comma 6 della Legge n.241/90, e s.m.i.., in quanto le osservazioni in ultimo presentate dal Proponente, in applicazione dei disposti di cui all’art.10 della Legge n.241/1990, così come in ultimo modificata dalla Legge n.15/2005 il Progetto in data 27.04.2005, con richiesta di una diversa valutazione degli elementi e delle informazioni fornite nel corso del procedimento di VIA in quanto la valutazione svolta viene ritenuta immotivata e soggettiva, non sono ritenute meritevoli di accoglimento.

Ritenuto che, per le motivazioni, considerazioni e valutazioni sopra riportate, che si evincono dall’istruttoria condotta, dagli esiti della Conferenza dei Servizi e dalla Relazione del Responsabile del Procedimento, datata 06 Giugno 2005 (Allegato sub.A), per la realizzazione dell’intervento non sussistono i presupposti di compatibilità ambientale e pertanto il Progetto è da ritenersi non compatibile;

Dato atto che, per effetto del presente giudizio negativo, ai sensi dell’art.13 della L.R.40/98 e così come specificato dalla Regione Piemonte con nota esplicativa del 04.07.2000 n.14607, il provvedimento finale di espressione del giudizio di compatibilità si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi;

Visti: i verbali della Conferenza dei Servizi;

la Relazione del Responsabile del Procedimento datata 06 Giugno 2005;

la L.R.n.40 del 14 Dicembre 1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, e s.m.i.;

la nota esplicativa Regione Piemonte n.14607 del 04.07.2000;

la D.G.P.n.5278 del 04.11.2004, di approvazione del Progetto di Piano Teritoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all’art.49, comma 1, del D.L.vo 267/2000, come evincesi dal documento inserito nella presente deliberazione;

delibera

1) di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento datata 06 Giugno 2005, allegata alla presente Deliberazione (Allegato sub A), e di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della L.R.n.40/98, giudizio negativo di Compatibilità Ambientale sul Progetto di “Attività estrattiva sotto falda con formazione di bacino idrico a scopo ittico e ricreativo” in località Manthie del Comune di Motta dei Conti (VC), presentato dalla Ditta Toninelli Gianfranco, con sede in Langosco (PV) - C.na Motte n.4, di cui all’istanza del 08.01.2003 e successive integrazioni del 20.07.2004 e 02.02.2005, composto dagli elaborati elencati in premessa, per le motivazioni, osservazioni e valutazioni indicate in premessa che di seguito si intendono sinteticamente riportate: 1) La documentazione presentata dal Proponente in data 08.01.2003 così come integrata in data 20.07.2004, sulla scorta dei chiarimenti ed integrazioni forniti in data 02.02.2005, si presenta per certi aspetti comunque carente e insufficiente;

il Giudizio di Compatibilità Ambientale viene pertanto proposto sulla base della documentazione perventuta che presenta le seguenti carenze: - La documentazione cartografica tematica e descrittiva allegata agli elaborati, ancorché integrati in data 20.07.2004, presenta scala elevata e legende di difficile lettura per poter compiutamente valutare il contesto in cui si inserisce il sito di intervento. - In merito allo spostamento della linea elettrica a media tensione esistente sul sito non è stata fornita descrizione delle opere necessarie, scavi e riporti materiali. In mancanza di dati non è possibile effettuare valutazioni in merito e alla sistemazione delle aree oggetto dell’intervento. - Il Quadro Progettuale del SIA presentato indica generica e non localizzata alternativa al sito estrattivo per reperire analoghe quantità di materiali necessari all’attività di lavorazione e vendita della Ditta proponente. Dette alternative non sono però state indagate, anche in rapporto ai contenuti di cui all’Allegato D della L.R.40/98, e pertanto non è possibile effettuare le opportune valutazioni circa l’opportunità sia economica che ambientale di reperire in altre zone i materiali inerti. - Trattandosi di una Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta di un Progetto Definitivo rispetto a quanto previsto dalla Legge n.109/94, le carenze documentali riguardo le strutture e gli impianti da localizzare nell’area (il Proponente in merito ha brevemente relazionato e fornito documentazioni fotografiche tipo dei prefabbricati da utilizzare, ma non ha fornito planimetrie e organizzazione degli spazi e volumi della struttura, anche in funzione del rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione delle strutture) non consentono di poter effettuare le valutazioni ambientali necessarie rendendo incerto il recupero ambientale nel suo complesso così come presentato, permanendo l’incertezza del raggiungimento dell’obbiettivo di riuso posto alla base della proposta di intervento. - Nella documentazione presentata non sono state considerate e prese in esame le relazioni che il futuro sito rinaturalizzato avrà con il territorio circostante. il Proponente non ha individuato eventuali misure di compensazione che possano integrare il progetto di recupero ambientale, con elementi di naturalità, nel contesto della matrice agricola antropizzata circostante, eventualmente prevedendo elementi di connessione ecologica tra il lago in progetto con le residuali presenze naturali e con la fascia ripariale del Sesia. Non sono state inoltre approfondite le tecniche di “accompagnamento” alla crescita delle essenze che risultano indispensabili per assicurare la buona riuscita dell’intervento di recupero. - La documentazione integrativa trasmessa dal Proponente in data 20.07.2004 e in data 02.02.2005 ha apportato modifiche all’impostazione del Progetto precedentemente depositato in data 08.01.2003;

le stesse modifiche si ritengono significative sia per quanto riguarda gli impatti sull’ambiente che per le valutazioni circa un bilancio costi benefici del progetto presentato (in merito il Proponente ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito delle modifiche e integrazioni isa in data 20.07.2004 che in data 02.02.2005). Le innovazioni apportate rispetto al progetto originario presentato in data 08.01.2003 si possono riassumere in: - diversa destinazione finale degli inerti, indirizzati per la totalità in Provincia di Vercelli;

- variazione dei percorsi dei mezzi pesanti, e quindi della viabilità utilizzata, con conseguente ridefinizione del quadro complessivo dei ricettori degli impatti sul rumore e sull’inquinamento dell’aria, nonché delle interferenze con il traffico veicolare e con le strutture e corpo stradale;

- esclusione di attività di allevamento ittico nel lago. Le caratteristiche delle operazioni di scavo e la progettazione degli interventi risultano invariate mentre, come sopra riportato, risultano per buona parte diversi sia il quadro di riferimento Programmatico che quello Ambientale che necessiterebbero di una revisione e adeguamento rispetto alle innovazioni apportate nel corso dell’iter procedurale fin qui svolto, e rendere la documentazione più organica ai fini valutativi. Alla luce delle modiche apportate si evidenziano problematiche rispetto alle quali sia l’Organo Tecnico Provinciale che gli Enti interessati non possono richiedere al Proponente ulteriori approfondimenti e/o integrazioni essendo stato il procedimento già sospeso per richiesta di integrazioni ai sensi dell’art.12, comma 6, della L.R.40/98. - Il complesso idrico è facilmente vulnerabile e già compromesso per quanto riguarda la falda superficiale. A valle della cava sono presenti pozzi ad uso potabile ubicati prevalentemente in territorio della Provincia di Pavia a valle dell’area di intervento nella direzione della falda, come il Comune di Candia Lomellina;

il Proponente non ha fornito, come richiesto, indicazioni dettagliate in merito. Pertanto non si può non tenere conto delle possibili interfenze con tali impianti di utilizzo dell’acqua, la cui efficienza e mantenimento influiscono sicuramente sulla salute pubblica degli abitanti locali. Non si può inoltre non esprimere preoccupazione circa la riduzione dello spessore dello strato granulare che comporta sempre un aumento della fragilità della falda per la riduzione della attività “filtrante” svolta dagli strati sovrastanti. 2) Sulla scorta della documentazione presentata si evidenziano le seguenti criticità rispetto alle quali il Proponente non ha trovato soluzioni o non ha indicato e fornito soluzioni mitigative e compensative degli impatti: - La presenza di inquinanti nell’acquifero superficiale, come risulta dai dati ottenuti da rilievi in pozzi della zona, inducono a considerare il complesso idrico sotterraneo facilmente vulnerabile e già compromesso. Lo scavo sotto falda costituisce, dal punto di vista teorico, l’apertura di una “finestra” sulle acque sotterranee che, consentendo un accesso diretto e non mediato da porzioni di zona non satura e di acquifero aumenta il rischio che queste ultime possano venire contaminate. Il proponente non ha fornito dati sufficienti nè indicato eventuali interventi sulle strutture di approvvigionamento idrico esistenti in zona in caso di manifestato inquinamento della falda, né ha avanzato proposte di eventuali azioni e compensazioni per garantire, o migliorare l’utilizzo della risorsa idrica ai fini potabili, anche sulla scorta delle segnalazioni dei Comuni limitrofi. - Il transito dei mezzi pesanti interferisce con la viabilità della Provincia di Pavia dove i Comuni limitrofi di Langosco, Cozzo, Candia Lomellina e S.Angelo (PV) hanno evidenziato problemi di transitabilità, salute e sicurezza degli abitanti;

il Proponente non ha documentato accordi con i Comuni interessati e non ha individuato interventi di adeguamento/miglioramento e manutenzione della viabilità e delle infrastrutture interferite. - In assenza di indicazioni e indagini sulle alternative progettuali, anche in rapporto ai contenuti di cui all’Allegato D della L.R.40/98, non è possibile effettuare valutazioni circa l’opportunità sia economica che ambientale di poter reperire in altre zone i materiali inerti indicati dal progetto presentato. 3) L’Amministrazione Provinciale di Vercelli, con deliberazione della Giunta n.5278 del 04.11.2004, ha approvato Il Progetto di Piano Teritoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). L’art.40, punto 4, delle N.T.A. indica le seguenti prescrizioni immediatamente vincolanti: a) Fino all’entrata in vigore dello specifico piano di settore, il rilascio di autorizzazioni e concessioni all’attività estrattiva risulta consentito purché non si prevedano scavi sotto falda in attuazione dei contenuti di tutela enunciati al precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 5. b) Il rilascio di nuove autorizzazioni riguardanti l’attività estrattiva deve risultare altresì coerente con le Direttive di cui al precedente comma 3, fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 5. Detto Progetto di Piano è stato approvato dalla Giunta Provinciale con evidente espressione di volontà e di indirizzi dell’Organo Esecutivo dell’Ente che, nel caso (art.40 punto 1), “.............concorre alla valorizzazione ed alla tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del proprio territorio, alla conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario ed al miglioramento dello stesso, con particolare riguardo alle singolarità agricolo naturalistiche con particolare riferimento al territorio destinato a risaia ed alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee” . ........, come indicato dal citato art.40, punto 1, delle N.T.A. Lo stesso art.40, punto 2, indica peraltro: “ ............. Ai sensi della normativa vigente, l’attività estrattiva sul territorio regionale risulta normata dalla L.R. 69 del 1978 e s.i.. Ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., i progetti di cave, torbiere e ”attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie" possono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo quanto previsto dalla medesima normativa. Il P.T.C.P. recepisce tali contenuti normativi, tenuto conto dei principi di tutela enunciati al precedente comma 1"................ Il Progetto proposto dal proponente in data 08.01.2003, così come integrato in data 20.07.2004, sulla scorta dei chiarimenti ed integrazioni alla documentazione forniti dal Proponente in data 02.02.2005, non risulta coerente con gli indirizzi e la volontà dell’Ente espressi con l’approvazione del Progetto di Piano Teritoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 5278 del 04.11.2004. 4) il bilancio ambientale del Progetto presentato, con riferimento ad una valutazione integrata degli impatti su tutte le componenti considerate nel loro insieme e al rapporto costi/benefici in presenza/assenza dell’impianto, tenendo conto degli impatti sulla viabilità e sulle strutture idropotabili esistenti nella zona prossima a quella di intervento e dei centri abitati vicini, nonché dei rischi di compromissione della risorsa idrica sotterranea in una zona dove la stessa si presenta già compromessa, non può che essere considerato negativo, pur in presenza delle integrazioni e modifiche progettuali che non hanno esaurientemente soddisfatto le necessità di dati e conoscenze, avanzate nel corso dell’istruttoria, e senza indicare proposte di mitigazioni e/o compensazioni da parte del Proponente. 5) la realizzazione delle opere in progetto e il recupero finale del sito devono essere garantiti attraverso un quadro di certezze e garanzie che allo stato attuale non è stato possibile definire e che il Proponente non ha esaurientemente proposto, stante anche le carenze documentali comunque rilevate;

pertanto si ritiene che le opere progettate, sulla base delle problematiche di carattere ambientale non pienamente risolte nell’ambito della complessiva procedura di VIA e sopra riportate, possano determinare impatti ambientali preoccupanti, date le caratteristiche di rischio dell’area e delle principali componenti ambientali interferite. 6) le osservazioni presentate dal proponente in data 27.04.2005, ai sensi dell’art.10 della Legge n.241/1990, hanno dato conferma dell’esistenza di un quadro ambientale della zona interessata dal progetto già in parte compromesso senza produrre documenti e dati riguardo le problematiche e le criticità evidenziate nel corso dell’istruttoria esperita e che sono poste alla base delle motivazioni addotte in sede di Conferenza dei Servizi, che ha ritenuto di proporre all’Autorità Competente il Giudizio Negativo di Compatibilità Ambientale sul Progetto.

2) Di dare atto che non si sono evidenziate le condizioni per l’adozione del provvedimento finale discostandosi dalle risultanze dell’istruttoria condotta, ai sensi dell’art.6 - comma 6 della Legge n.241/90, e s.m.i.., in quanto le osservazioni in ultimo presentate dal Proponente, in applicazione dei disposti di cui all’art.10 della Legge n.241/1990, così come in ultimo modificata dalla Legge n.15/2005 il Progetto in data 27.04.2005, con richiesta di una diversa valutazione degli elementi e delle informazioni fornite nel corso del procedimento di VIA in quanto la valutazione svolta viene ritenuta immotivata e soggettiva, non sono ritenute meritevoli di accoglimento

3) Di dare atto inoltre che, per effetto del presente giudizio negativo di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art.13 della L.R.40/98 e così come specificato dalla Regione Piemonte con nota esplicativa del 04.07.2000 n.14607, il presente provvedimento si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034 e s.m.i., ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R.24 Novembre 1971 n.1199.

Copia della presente Deliberazione, ai sensi dell’art.12 - comma 8 della L.R.40/98, sarà inviata al Proponente e a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi, di cui all’art.9 della stessa Legge Regionale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.12 - comma 8 della L.R.40/98, e depositata presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte e presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, ai sensi dell’art.6 - comma 5 e dell’art.19 - comma 1 della stessa Legge Regionale;

Allegato (fare riferimento al file PDF) Sub.A (omissis) Firmato: Il Dirigente del Settore Pianificazione Risorse Territoriali (Ing.G.J.Liardo).