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Bollettino Ufficiale n. 26 del 30 / 06 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione, Risorse Idriche n. 162/280457 del 19.5.2005 - Codice univoco: TO-A-10088, TO-A-10089

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 1018, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti.

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 162-280457 del 19.5.2005 - Codice univoco: TO-A-10088, TO-A-10089

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche

(omissis)

determina

1) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione - conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale - relativo alla concessione di derivazione d’acqua dal T. Sangone, Ollasio e Bealera di Giaveno in Comune di Giaveno in Comune di Trana in misura di l/sec massimi 610 e medi 450 ad uso energetico per produrre sul salto di mt. 12,45 la potenza nominale media di di kw 55 con restituzione nel T. Sangone nello stesso Comune, assentita al sig Oberto Guido (omissis) con DGR 102-19089 del 12.10.1992;

2. fatto salvo quanto potrà emergere a lavori eseguiti, ai sensi dell’art. 25 comma 4 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, a seguito della presentazione della dichiarazione giurata di conformità delle opere al progetto approvato ed alla esecuzione del collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, è approvato il progetto esecutivo così come descritto in dettaglio in premessa, con le seguenti prescrizioni:

- il concessionario é tenuto a garantire in ogni condizione idrologica il deflusso minimo vitale a valle delle opere di presa attraverso la scala per la risalita dell’ittiofauna, nella misura indicata nel disciplinare suppletivo di concessione; l’esercizio della derivazione dovrà venire sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale a detto valore. A tale scopo dovranno venire rispettate, le prescrizioni di cui all’art. 9 del disciplinare suppletivo di concessione sulle modalità realizzante della scala per la risalita dell’ittiofauna;

- il concessionario trattandosi di impianto soggetto al rilascio del Deflusso Minimo Vitale modulato ai sensi della D.G.R n. 74-45166 del 26.4.1995, è tenuto a posizionare in corrispondenza della sezione di rilascio del DMV un cartello indicatore dei termini relativi al deflusso minimo vitale nonché un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte a un pubblico non specialistico;

- il concessionario dovrà apporre e mantenere per tutta la durata della concessione idonei capisaldi alle soglie delle traverse di derivazione, alla soglia della scala per la risalita dell’ittiofauna, allo sfioratore e lungo il canale di scarico, ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua;

- il concessionario dovrà apporre mantenere per tutta la durata della concessione alla struttura esterna dell’opera di captazione, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell’opera;

- 3. Prima della realizzazione delle opere in alveo, il concessionario dovrà comunicare ai sensi degli artt. 7 e 28 del R.D. 22.11.1914 n. 1486 “Regolamento per la pesca fluviale e lacuale” e smi, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori al Servizio Tutela della Fauna e della Flora di questa Provincia, al fine di consentire eventuali interventi a tutela dell’ecosistema acquatico interessato, nonché per il controllo delle modalità realizzative della scala di risalita per l’ittiofauna;

(omissis)