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Bollettino Ufficiale n. 26 del 30 / 06 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Asti - Settore Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 5285 del 13/06/2005. D.P.G.R. 10/R 29/07/2003 - Domanda di concessione presentata in data 29.07.2004 alla Provincia di Asti dalla Ditta Errebi S.P.A. per derivazione d’acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso produzione di beni e servizi (autolavaggio) e civile (irrigazione aree verdi e antincendio). Istanza: 716/04.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Errebi S.p.A. la derivazione di 12 l/s massimi, 0.08 l/s medi e 2.500 mc/anno di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per produzione di beni e servizi (autolavaggio);

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 309,25 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione (omissis)

disciplinare

(omissis)

ART. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente concessione, l’amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente concessione, l’amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi; è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali.

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia