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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 25

Codice 27.4
D.D. 17 maggio 2005, n. 71

Istituzione dell’Elenco Regionale dei Laboratori di Analisi che effettuano prove analitiche relative all’autocontrollo per le industrie alimentari, ai sensi del Decreto Legislativo n. 155/97, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 26-13680 del 18 ottobre 2004.

Visto l’articolo 117, comma 3 della Costituzione, che prevede che tra le materie di legislazione concorrente di competenza delle Regioni sono comprese la “tutela della salute e l’alimentazione”;

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto l’articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall’articolo 16 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

Visto il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle Direttive 93/43/CE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari, come modificato dall’articolo 10 comma 3 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il DPCM 10 febbraio 1984 recante indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni diagnostiche di laboratorio;

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 recante attuazione delle Direttive 88/320/CEE e 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio come modificato dal Decreto del Ministro della Sanità 5 agosto 1999;

Considerato che ai sensi dell’articolo 3 bis comma 1 del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le Regioni devono provvedere ad iscrivere i laboratori autorizzati in appositi elenchi da trasmettere successivamente al Ministero della Salute;

Considerato che ai sensi dell’articolo 3 bis comma 5 del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 il Ministro della Salute, con apposito Decreto, deve stabilire i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo;

Considerato che, in data 17 giugno 2004, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 3 bis comma 5 del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito un accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, recante “Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell’autocontrollo”;

Considerato che all’articolo 4, punto 4, dell’Accordo del 17 giugno 2004 è richiesta l’adozione di un provvedimento formale con il quale le Regioni e le Province Autonome si impegnano a recepire i contenuti dell’Accordo stesso, al fine di dare concreta applicazione sul territorio regionale a quanto convenuto;

Considerato che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-13680 del 18 ottobre 2004 ha recepito i contenuti dell’Accordo 17 giugno 2004, istituendo l’"elenco regionale dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all’autocontrollo per le industrie alimentari" e rimandando alla Direzione di Sanità Pubblica l’iscrizione in tale elenco dei laboratori che risultano in possesso dei requisiti minimi indicati dall’art. 2 dell’Accordo stesso;

Il Direttore Vicario della Sanità Pubblica Regionale

determina

di iscrivere nell’"Elenco regionale dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all’autocontrollo per le industrie alimentari", la lista allegata di laboratori, corredata dell’elenco delle relative matrici e prove analitiche accreditate o in fase di accreditamento, che, dall’esame delle istanze e della documentazione prodotta, risultano in possesso dei requisiti minimi indicati dall’art. 2 dell’Accordo Stato Regioni del 17 giugno 2004;

di aggiornare periodicamente l’"Elenco regionale dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all’autocontrollo per le industrie alimentari", sul sito internet della Regione Piemonte all’indirizzo web http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/vigilanza/haccp.htm, nel caso di eventuali integrazioni o variazioni dell’Elenco stesso;

di provvedere, con cadenza annuale, alla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte dell’"Elenco regionale dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all’autocontrollo per le industrie alimentari", secondo quanto previsto all’art. 3, punto 3. dell’Accordo Stato Regioni del 17 giugno 2004;

di richiedere la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Piemonte per assicurarne una adeguata diffusione.

Il Direttore Regionale Vicario
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato (fare riferimento al file PDF)