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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 25

Codice 10.7
D.D. 15 marzo 2005, n. 323

Giochi Olimpici invernali - Torino/2006. - Opere Connesse - Comune di Prali (TO). - “Innevamento artificiale e sistemazione piste per aumentare la sicurezza nell’area sciabile nel Comune di Prali”. Conferenza dei servizi ex art 9 L. 285/2000 eART. 12 L.R. 40/98. Autorizzazione condizionata ad operare su area di complessivi mq. 26670

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare, per quanto di competenza, la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca o chi per essa ad operare sull’area oggetto d’intervento di complessivi mq. 2603 meglio specificata in premessa;

autorizzare la sospensione dell’esercizio del diritto di uso civico per il tempo strettamente necessario per i terreni interessati unicamente alle fasi di cantierizzazione e successivo ripristino, la sospensione ed il mutamento di destinazione d’uso su cui insisteranno manufatti, oltre ad autorizzare eventuali servitù per il passaggio di cavi e/o condutture idriche, comunque secondo quanto previsto nel progetto definitivo approvato dalla CdS

che, perentoriamente entro mesi 6 (sei) dalla data di chiusura della conferenza dei servizi definitiva inerente l’argomento, venga inoltrata all’Ufficio Usi Civici della Direzione Regionale 10, tutta la documentazione necessaria alla regolarizzazione obbligatoria delle pendenze giuridico-amministrative ed economiche inerenti l’autorizzazione in argomento, precisando in via definitiva le aree che saranno oggetto di mutamento definitivo di destinazione d’uso senza sdemanializzazione e le aree oggetto di eventuale imposizione di servitù;

che la perizia inerente l’indennizzo alla popolazione uso civista locale (asseverata e recepita da apposita D.C.C. dei Comuni di Prali) dovrà tenere conto, nella valutazione dei mancati frutti, e del valore da imporre per la servitù;

di dare atto che tutti i terreni oggetto del presente provvedimento, seppure con altra destinazione d’uso, resteranno sottoposti al vincolo di uso civico e quindi disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE-P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3 FOP del 4 marzo 1997;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri