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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 25

Codice 10.7
D.D. 2 marzo 2005, n. 241

Comune di Oulx (TO). Permuta di porzioni di mq. 650 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al N.C.T. Fg. 57 - mapp.18 (ex 3) sito in localita’ Chamonier - Rio Nero, con terreno privato distinto al N.C.T. Fg. 56 - mapp. 80, previa conciliazione per l’occupazione e l’uso pregresso non autorizzato, per mantenere ed ampliare bar al servizio di sport invernali. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Oulx (TO) a:

- sdemanializzare la porzione di mq. 650 del terreno comunale gravato da uso civico sito in località “Chamonier - Rio Nero” e distinto al NCT Fg. 57 mapp. 18 (ex 3);

- alienare la porzione di terreno di cui al paragrafo precedente a terzi (Sig.ra Carla Valtorta o chi per essa), per consentire il mantenimento e l’ampliamento di un bar al servizio di sport invernali, contro un versamento a favore del Comune di Oulx (TO) non inferiore ad euro 18.251,82 (euro 19.116,50 per area sdemanializzanda di mq. 650, meno euro 872,81 per area privata ceduta in concambio di mq. 845, più Euro 8.13 a titolo di conciliazione), maggiorati del 100% delle variazioni dell’indice ISTAT relativo al costo della vita maturate e maturande tra la data della perizia di stima integrativa (02.03.2004) e la data dell’effettivo versamento da effettuarsi prima dell’atto di vendita;

- effettuare la conciliazione con la precitata parte privata, per regolarizzare l’occupazione e l’uso pregresso illegittimo di parte di mq. 100 dell’area sdemanializzanda a far data dall’anno 1991, derivante da precedenti atti di concessione in affitto inficiati da nullità assoluta, per mancanza di autorizzazione da parte dell’Ente competente, dietro versamento da parte di ques’ultima al Comune, in via transattiva, della somma di euro 8.13 (già compresa nell’ammontare complessivo dovuto di euro 18.251,82) a saldo di quanto già versato in passato a titolo di affitto non autorizzato;

- di subordinare la validità della presente autorizzazione allo spostamento del vincolo di civico demanio sul terreno ceduto dai privati di mq. 845, distinto al NCT Fg. 56 mapp. 80, che dovrà mantenere la destinazione agro - silvo - pastorale ed essere, se del caso, adeguatamente ripristinato e mantenuto, onde consentire l’esercizio dell’uso civico in concambio di quello perduto sull’area oggetto di sdemanializzazione;

- che l’area di cui al paragrafo precedente viene assegnata, tenuto conto della destinazione urbanistica prevista dal vigente P.R.G.C. (zona E - aree per attività agricola...), alla cat. B, ai sensi del capo II - art. 11 - L. 1766/27;

- che la validità della presente autorizzazione è subordinata altresì all’accettazione formale, da parte dei privati interessati, degli importi dovuti al Comune a titolo di conciliazione, con rinuncia formale, da parte degli stessi privati, ad ogni futura controversia inerente l’argomento, nei confronti del Comune o di altri soggetti;

di dare atto che:

- il Comune di Oulx (TO) dovrà destinare la somma percepita per l’alienazione, integrata dall’importo dovuto per la conciliazione nonchè l’ammontare dei fitti pagati dalla parte privata durante l’occupazione e l’uso pregresso non autorizzato, al netto di quanto compensato dal valore dell’area gravata da uso civico in concambio (euro 18.251,82, più euro 3.759,49, più eventuali adeguamenti ISTAT), alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’art. 24 della Legge 16.06.1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirla in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarla al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l’eventuale ricorso all’autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa regionale vigente nonché rende nulla la presente autorizzazione alla permuta, non potendosi procedere ad alienare un’area di civico demanio a privati, già occupatori non autorizzati, senza la conclusione previa o contestuale del procedimento di conciliazione;

- questa Amministrazione si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri o adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori sia periziati che indicati a titolo di ammontare complessivo dei fitti, inerenti l’uso e l’occupazione pregressa, da parte dell’Ufficio del Territorio competente, in occasione di future verifiche a campione disposte dalla stessa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - privati) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- l’area di mq. 845 del terreno ricevuto dal Comune in permuta, distinto al NCT Fg. 56 mapp. 80, acquisisce l’uso civico in concambio dell’area sdemanializzata e pertanto è disciplinata dalla legge 16 giugno 1927, n° 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1997, n° 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 (ex D.lgs. n° 490/99) nonché alle direttive regionali formulate con Circolare regionale n° 20/PRE-PT del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n° 3/FOP del marzo 1997;

- sarà cura del Comune di OULX (TO) ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione nonché inviare copia degli atti di vendita, con conciliazione per il pregresso che verranno stipulati con i privati, relativamente all’istanza in argomento, all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

- tutte le spese notarili o equipollenti, quelle derivanti da eventuali frazionamenti nonché gli eventuali oneri necessari per il ripristino dell’area ceduta in permuta, onde rendere la stessa idonea all’esercizio dell’uso civico, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei privati acquirenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri