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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 25

Codice 25.6
D.D. 23 dicembre 2004, n. 2172

Polizia Fluviale n. 4271 - Comune di Limone Piemonte - Fraz. Limonetto - corso d’acqua: Rio Prati della Chiesa. Autorizzazione in sanatoria dell’esistente passo carraio. Richiedente: Condominio Week End - Limone Piemonte, Fraz. Limonetto

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, le opere eseguite e previste dagli elaborati di progetto, allegati alla domanda, presentati dal Sig. Giordano Luciano in qualità di Amministratore del condominio “Week - End” con sede in Limone Piemonte, Frazione Limonetto, Strada Provinciale di Limonetto nn. 19-23-25;

- gli elaborati di progetto, di cui sopra, si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua autorizzato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo