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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 25

Codice 16.4
D.D. 8 marzo 2005, n. 55

L.R. 69/1978 e l.r. 28/1990 e s.m.i. Autorizzazione relativa al secondo quinquennio del progetto esecutivo relativo alla cava di sabbia e ghiaia in localita’ Brusa Vecchia del Comune di Isola S. Antonio (AL), esercita dalla Societa’ CA.BAS S.r.l. relativo alla sistemazione definitiva del subambito previsto all’interno dell’Ambito 1 del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società CA.BAS S.r.l. (omissis) è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, e dell’art. 159 del D.lgs. 42/2004, alla prosecuzione, all’ultimazione dell’attività estrattiva in località Brusa Vecchia del Comune di Isola Sant’Antonio (AL) ed alla realizzazione degli interventi di valorizzazione ambientale progettati e previsti nella seconda fase quinquennale del progetto generale in oggetto, approvato con D.G.R. n. 35-8155 del 30 dicembre 2002 ex art. 12 l.r. 40/1998, per 5 anni a decorrere dalla data del presente atto.

2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

3. La coltivazione ed il recupero devono inoltre essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 35-8155 del 30 dicembre 2002 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l’Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale.

4. La Società esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 2.153.000,00 (duemilioni cento cinquanta tremila /00) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata all’Amministrazione comunale di Isola Sant’Antonio (AL) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fideiussione prevista nel presente punto è sostitutiva di quella stipulata in ottemperanza alle determinazioni dirigenziali n. 59 del 3 aprile 2000 e n. 157 del 14 ottobre 2002. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso

5. La Società esercente è tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare e sottoscrivere ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell’area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L’atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Isola Sant’Antonio (AL), all’Amministrazione regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

6. Entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto deve essere stipulata con l’Ente di Gestione la convenzione prevista dall’art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, secondo la bozza allegata al presente atto (Allegato C) che sostituisce le precedenti convenzioni.

7. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A, B e C nella deliberazione della Giunta Regionale n. 35-8155 del 30 dicembre 2002 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

8. La presente determinazione verrà inviata per conoscenza alla Provincia di Alessandria, al Comune di Isola Sant’Antonio (AL) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino e del torrente Orba”, per i rispettivi compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978 e al Ministero all’Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

9. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

10. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto