Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2005

Codice 10.7
D.D. 28 aprile 2005, n. 476

Comune di Santa Maria Maggiore (VCO). Sdemanializzazione per la successiva alienazione a terzi, di porzione di mq. 290 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 35 mapp. 27 con regolarizzazione dell’occupazione e uso pregresso di parte dell’area (mq. 170), per consolidamento proprieta’ privata. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Santa Maria Maggiore (VCO) a:

- sdemanializzare la porzione di mq. 290 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 35 mapp. 27, previa regolarizzazione in via conciliativa dell’occupazione e uso pregresso di parte di mq. 170 della stessa area;

- alienare la precitata porzione di terreno, al Sig. ZOIS Giovanni Battista per le motivazioni di cui all’istanza, ad un prezzo non inferiore ad Euro 9.860,00, più euro 2.495,16, inerenti la parimenti precitata regolarizzazione del pregresso e quindi complessivi euro 12.355,16, così come disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici, da versarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto e comunque prima o contestualmente alla stipula dell’atto di vendita dell’area;

- di subordinare la stipula dell’anzidetto atto di vendita con conciliazione per il pregresso, all’accettazione formale, da parte del privato acquirente, dell’importo complessivo rideterminato in euro 12.355,16, con rinuncia a ogni futura controversia, inerente l’argomento, nei confronti del Comune e di eventuali dante causa;

- di disporre che il precitato importo dovuto dalla parte privata dovrà, se versato oltre il sessantesimo giorno, essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell’intesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto;

di dare atto che:

- la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l’eventuale ricorso all’Autorità Competente, fa venir meno i benefici previsti dalla vigente normativa regionale (nel caso di specie il calcolo del coacerno dei fitti e dei mancati frutti, inerenti la regolarizzazione del pregresso, limitato agli ultimi dieci anni) e pertanto, nel caso di eventuale fallimento dell’esperimento di conciliazione, il Comune non potrà procedere alla vendita dell’area in questione che, in tal caso, rimarrebbe gravata da uso civico mentre dovrà, per contro, esigere l’indennizzo dovuto per l’occupazione pregressa, con ripristino dell’area allo “status quo ante” a spese della parte privata, così come sarà determinato dall’autorità competente a termini di legge;

- questa Amministrazione si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri o adeguare la parte economica dell’istanza oggetto della presente autorizzazione, così come specificato in premessa fatte salve, in caso di ricorso all’Autorità Competente, le diverse disposizioni che saranno emanate secondo legge;

- il Comune di Santa Maria Maggiore (VCO) dovrà destinare la somma percepita in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’art. 24 della Legge 16.06.1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirla in titoli del debito pubblico intestati al Comune stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarla al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- sarà cura del Comune di Santa Maria Maggiore (VCO) ottemperare all’obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione nonché inviare copia dell’atto di vendita, con conciliazione che verrà stipulato con i privati relativamente all’istanza in argomento, all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei privati acquirenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri