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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2005

Codice 16.4
D.D. 14 aprile 2005, n. 109

Verifica ex art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto di apertura della cava di sabbia finalizzata al reperimento di materiali per la realizzazione del collegamento autostradale A6-A21 (Asti-Cuneo), ubicata in localita’ Valenzani del Comune di Asti. Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

l’intervento relativo all’apertura della cava sita in località Valenzani del Comune di Asti presentato ai sensi dell’articolo 10 l.r. 40/1998 dalla Società Consortile a r.l. Isola con sede legale in Fano (PU) Via della Costituzione n. 10, non deve essere sottoposto alla Fase di Valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ex art. 10 l.r. 40/1998, in quanto oltre a garantire l’approvvigionamento del cantiere del collegamento autostradale Asti-Cuneo, tronco 2° lotto 2, prevede una morfologia finale dei luoghi tale da garantire un accettabile grado di sicurezza delle case poste attualmente a ridosso della collina oggetto di scavo.

Tuttavia l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è valida purché il progetto esecutivo ex ll.rr. 69/1978, 45/1989 e D.lgs. 42/2004 approfondisca i seguenti argomenti:

- sia verificata la possibilità di escludere dal transito il concentrico di Quarto d’Asti, prevedendo un percorso che dalla cava prosegue sulla S.P. 14 verso Castagnole Monferrato per immettersi, prima dell’abitato, sulla provinciale verso Scurzolengo e raggiungere infine l’incrocio sulla S.P. 10; in alternativa alla viabilità precedente sia proposto un percorso ad anello che utilizza il tracciato precedentemente descritto e il transito in frazione Quarto d’Asti fino all’incrocio con la S.P. 10; la seconda alternativa deve individuare il senso di percorrenza dei mezzi vuoti e a pieno carico; l’eventuale percorso in frazione di Quarto d’Asti deve prevedere interventi di adeguamento del sedime stradale;

- sia progettato l’innesto dalla strada di cava sulla S.P. 14 e la relativa sistemazione dell’area adibita al passaggio pedonale in funzione della sicurezza degli utenti;

- sia presentata una bozza di convenzione da stipulare tra proponente e Provincia, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti di strada provinciale utilizzati; inoltre la proponente è tenuta a stipulare con il Comune di Asti la convenzione prevista dall’art. 40 N.T.A. del P.R.G.C.;

- il progetto di recupero ambientale deve prevedere un’area di rimboschimento pari all’80% dell’area di coltivazione; in proposito è necessario che siano individuate in scala progettuale le aree attualmente boscate;

- il progetto esecutivo deve inoltre prevedere ai sensi del D.P.R. 128/1959 un Piano d’intervento finalizzato alla sicurezza delle abitazioni ubicate in prossimità dell’area estrattiva. Tale Piano deve contenere le verifiche di stabilità del setto provvisorio nel corso della coltivazione e la cronologia delle opere di abbattimento dello stesso specificando le metodologie, i mezzi da utilizzare e le misure da adottare;

- gli scavi non devono essere spinti sotto la quota sommitale dell’attuale muro di cinta posto a protezione delle case ubicate a ridosso dell’area di cava;

- la regimazione delle acque sia progettata sia in fase di coltivazione sia nello stato finale, con calcoli di dimensionamento delle canalette di scolo e del recettore finale, per verificare la capacità di ricezione e di smaltimento del medesimo;

- sia richiesta autorizzazione in deroga relativamente alla frequenza dei mezzi di trasporto;

- sia presentato un piano di monitoraggio, concordato con A.R.P.A. - Dipartimento d’Asti, prima dell’inizio dei lavori relativamente alle componenti atmosfera e paesaggio-ecosistema;

- sia presentata dichiarazione di ANAS in merito all’accettabilità del materiale della cava in funzione di quanto previsto dal Capitolato d’appalto.

La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40.

Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto