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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2005, n.22-202
Legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 7, Comitato Tecnico. Criteri per lindividuazione degli esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali
A relazione dellAssessore Migliasso:
Vista la legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni Misure straordinarie per incentivare loccupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per linserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati;
considerato che lart. 6, comma 8, di tale legge prevede che la Giunta regionale si avvalga di un apposito Comitato tecnico di consulenza e di collaborazione per lesame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo;
rilevato che lart. 7 stabilisce i criteri per la nomina del Comitato tecnico di cui si rende necessaria limmediata costituzione al fine di procedere allesame delle domande già presentate;
visto che lart. 7, comma 3, fissa i criteri per la formazione del Comitato in oggetto attraverso lindividuazione delle figure professionali richieste, così definite:
a) un funzionario regionale, che presiede il Comitato, designato dallAssessore avente delega in materia di lavoro;
b) un esperto individuato tra il personale della Finpiemonte S.p.A;
c) tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti fra professionisti iscritti agli Albi professionali;
considerato che il funzionario regionale, che presiede tale Comitato sarà designato dallAssessore competente;
preso atto che lesperto individuato tra il personale della Finpiemonte S.p.A. sarà designato dallEnte medesimo;
posto in evidenza che la nomina degli esperti di cui allart. 7, comma 3, lett. c) dovrà essere coerente con i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge di cui all oggetto e che il curriculum individuale dei predetti esperti dovrà essere depositato presso lUfficio regionale competente;
ritenuto che gli esperti di cui allart. 7, comma 3, lett.c) della predetta legge dovranno essere individuati:
· tra professionisti disponibili a riunirsi almeno una volta ogni quindici giorni, nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, secondo le valutazioni del Presidente del Comitato;
· tra professionisti che hanno maturato unesperienza nella valutazione di progetti di impresa volti ad ottenere benefici pubblici;
ritenuto che l esperto in materia giuridica dovrà essere individuato tra professionisti, esercitanti la professione da almeno 10 anni, aventi conoscenza della tematica giuridica, economica e finanziaria inerente l iniziativa imprenditoriale;
ritenuto che gli esperti nelle materie economico-aziendale dovranno essere individuati tra professionisti, esercitanti la professione da almeno 10 anni, con esperienza in attività di consulenza tecnico contabile e/o in attività di controllo sulla contabilità delle imprese e sullattività degli amministratori;
ritenuto che i citati professionisti non possono essere titolari o associati di studi professionali, soci, amministratori, gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie del Settore Sviluppo dell Imprenditorialità;
visto l art. 13, comma 1, lett. b) della l.r. 39/1995 e s.m.i. in materia di condizioni di incompatibilità per le nomine di competenza della Giunta regionale;
visto lart. 10, comma 3 della citata l.r. 39/95 come modificata dallart. 3 della l.r. . 42/1997 in materia di nomine di competenza della Giunta regionale;
visto l art. 6, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l anno 2005" che ha apportato modifiche al comma 9 dell art. 7 della l.r. 28/1993, in relazione alle spese per le collaborazioni degli esperti sopra citati;
la Giunta regionale, unanime, a voti resi nelle forme di legge,
delibera
di prendere atto di quanto in premessa indicato.
Di stabilire che ai fini della nomina degli esperti di cui allart.7, comma 3, lett.c) della l.r. 14.6.1993, n. 28, la Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro dovrà attenersi ai criteri indicati in premessa.
All adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l emanazione di un bando pubblico per l individuazione degli esperti, provvederà la Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro ai sensi degli artt. 22 e 23 della l.r. n. 51/1997.
Agli oneri di funzionamento del Comitato tecnico si provvederà ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso lAmministrazione Regionale).
Alle spese relative alle collaborazioni di cui all art. 7, comma 6 della l.r. 28/1993, si provvederà per lanno 2005 con le risorse dellunità previsionale di base (UPB) 15101 (Formazione Professionale Lavoro - Sviluppo dellimprenditorialità - Titolo I - spese correnti) come previsto dall art. 6, comma 2, della l.r. 4/2005.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dell art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)