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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2005, n.22-202

Legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 7, Comitato Tecnico. Criteri per l’individuazione degli esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali

A relazione dell’Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni “Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati”;

considerato che l’art. 6, comma 8, di tale legge prevede che la Giunta regionale si avvalga di un apposito Comitato tecnico di consulenza e di collaborazione per l’esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo;

rilevato che l’art. 7 stabilisce i criteri per la nomina del Comitato tecnico di cui si rende necessaria l’immediata costituzione al fine di procedere all’esame delle domande già presentate;

visto che l’art. 7, comma 3, fissa i criteri per la formazione del Comitato in oggetto attraverso l’individuazione delle figure professionali richieste, così definite:

a) un funzionario regionale, che presiede il Comitato, designato dall’Assessore avente delega in materia di lavoro;

b) un esperto individuato tra il personale della Finpiemonte S.p.A;

c) tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti fra professionisti iscritti agli Albi professionali;

considerato che il funzionario regionale, che presiede tale Comitato sarà designato dall’Assessore competente;

preso atto che l’esperto individuato tra il personale della Finpiemonte S.p.A. sarà designato dall’Ente medesimo;

posto in evidenza che la nomina degli esperti di cui all’art. 7, comma 3, lett. c) dovrà essere coerente con i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge di cui all’ oggetto e che il curriculum individuale dei predetti esperti dovrà essere depositato presso l’Ufficio regionale competente;

ritenuto che gli esperti di cui all’art. 7, comma 3, lett.c) della predetta legge dovranno essere individuati:

· tra professionisti disponibili a riunirsi almeno una volta ogni quindici giorni, nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, secondo le valutazioni del Presidente del Comitato;

· tra professionisti che hanno maturato un’esperienza nella valutazione di progetti di impresa volti ad ottenere benefici pubblici;

ritenuto che l’ esperto in materia giuridica dovrà essere individuato tra professionisti, esercitanti la professione da almeno 10 anni, aventi conoscenza della tematica giuridica, economica e finanziaria inerente l’ iniziativa imprenditoriale;

ritenuto che gli esperti nelle materie economico-aziendale dovranno essere individuati tra professionisti, esercitanti la professione da almeno 10 anni, con esperienza in attività di consulenza tecnico contabile e/o in attività di controllo sulla contabilità delle imprese e sull’attività degli amministratori;

ritenuto che i citati professionisti non possono essere titolari o associati di studi professionali, soci, amministratori, gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie del Settore Sviluppo dell’ Imprenditorialità;

visto l’ art. 13, comma 1, lett. b) della l.r. 39/1995 e s.m.i. in materia di condizioni di incompatibilità per le nomine di competenza della Giunta regionale;

visto l’art. 10, comma 3 della citata l.r. 39/95 come modificata dall’art. 3 della l.r. . 42/1997 in materia di nomine di competenza della Giunta regionale;

visto l’ art. 6, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’ anno 2005" che ha apportato modifiche al comma 9 dell’ art. 7 della l.r. 28/1993, in relazione alle spese per le collaborazioni degli esperti sopra citati;

la Giunta regionale, unanime, a voti resi nelle forme di legge,

delibera

di prendere atto di quanto in premessa indicato.

Di stabilire che ai fini della nomina degli esperti di cui all’art.7, comma 3, lett.c) della l.r. 14.6.1993, n. 28, la Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro dovrà attenersi ai criteri indicati in premessa.

All’ adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l’ emanazione di un bando pubblico per l’ individuazione degli esperti, provvederà la Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro ai sensi degli artt. 22 e 23 della l.r. n. 51/1997.

Agli oneri di funzionamento del Comitato tecnico si provvederà ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione Regionale).

Alle spese relative alle collaborazioni di cui all’ art. 7, comma 6 della l.r. 28/1993, si provvederà per l’anno 2005 con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 15101 (Formazione Professionale Lavoro - Sviluppo dell’imprenditorialità - Titolo I - spese correnti) come previsto dall’ art. 6, comma 2, della l.r. 4/2005.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’ art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)