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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2005

Codice 16.4
D.D. 11 maggio 2005, n. 130

Aggiornamento annuale dei canoni di concessione mineraria ai sensi delle Leggi 24 dicembre 1993, n. 537, 23 dicembre 1994, n. 724 e del D.M. 2 marzo 1998, n. 258

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

visto il R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347, convertito in Legge 25 gennaio 1937, n. 218;

visto il T.U. approvato con D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121;

vista la Legge 21 dicembre 1961, n. 1501 - modificata con Legge 1° dicembre 1981, n. 692;

vista la Legge 16 maggio 1970, n. 281;

visti i DD.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e 642 - e le successive modifiche ed integrazioni;

vista la Legge 1° dicembre 1981, n. 692;

visto il D.Min. delle Finanze 20 luglio 1990, relativo alla rideterminazione dei canoni di Miniere e dei Permessi di Ricerca;

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica che ha stabilito la rivalutazione annuale dei canoni sulla base della variazione dell’indice ISTAT;

visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con la quale il canone di concessione è stato aumentato di 2,5 volte;

visto il D.L. n. 565/1995;

vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59;

vista la Legge Regionale 51/1997;

visto il D.M. delle Finanze 2 marzo 1998, n. 258, relativo alla rideterminazione dei canoni in sostituzione del sopraccitato D.M. 20 luglio 1990 con il quale sono stati aumentati di 6 volte i canoni di concessione a decorrere dal 20/7/1990;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni;

vista la L.R. 44/2000;

visto il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 con il quale le funzioni amministrative in materia di Miniere sono state conferite alle Regioni, come previsto dal citato D.lgs. 112/1998 a decorrere dal 1° gennaio 2001;

visto il D.P.C.M. 22 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. del 21.2.2001, con il quale viene effettivamente trasferito alle Regioni l’esercizio delle funzioni suddette;

vista la Determina n. 5 del 14/01/2005 relativa alle Previsioni di entrata per l’anno 2005 sul capitolo 2120 del bilancio 2005 (accertamento n. 82/2005) della Regione Piemonte;

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e simili

visto l’art. 23 della L.R. n. 51/1997;

determina

Art. 1 di stabilire che, a seguito della variazione dell’indice ISTAT medio del costo della vita, relativo all’anno 2004, i canoni annuali per le concessioni minerarie sono aggiornati per l’anno 2005 a Euro 34,85 (trentaquattro/85) per ettaro o frazione di ettaro. L’importo minimo di Legge del canone è aggiornato con le stesse modalità a Euro 543,58 (cinquecentoquarantatre/58). I titolari di concessione mineraria sono tenuti a versare i canoni di competenza nei termini previsti dal Provvedimento di conferimento dei singoli titoli minerari, mediante versamento sul capitolo 2120 tramite Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte” (Accertamento n. 82/2005);

Art. 2 di fissare la Tassa Regionale sulle concessioni regionali pari al 100% dell’importo del canone annuo anticipato, ai sensi della Legge 16 maggio 1970, n. 281; il relativo importo deve essere versato sul capitolo 50 tramite Conto Corrente Postale n° 189100 intestato “Tesoreria Regione Piemonte”;

Art. 3 il canone annuale dei permessi di ricerca pari a Euro 3,97 (euro tre/97), per ettaro o frazione di ettaro resta invariato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 8 della L.R. 8.8.1997, n. 51. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto