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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2005, n. 16-234
Approvazione per lanno accademico 2004/2005 del Protocollo dintesa tra la Regione Piemonte, lUniversita degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per la definizione dei rapporti inerenti il Corso di Laurea per Educatore Professionale, nonche dei criteri e delle modalita di erogazione dei finanziamenti regionali per la realizzazione dello stesso
A relazione degli Assessori Bairati, Migliasso:
Premesso che:
- con lemanazione del Decreto 8/10/1998, n. 520 del Ministero della Sanità è stata individuata la figura dellEducatore Professionale (E.P.), quale operatore sociale e sanitario in possesso di un diploma universitario abilitante, con formazione da conseguire presso le A.S.L. e gli enti gestori socio assistenziali, secondo le modalità previste da appositi protocolli dintesa tra la Regione e le Università;
- con la deliberazione n. 67 -6729 del 22/07/2002, la Giunta Regionale ha approvato la bozza del protocollo dintesa tra la Regione e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale, per la definizione dei rapporti riguardanti il corso di laurea per Educatore Professionale. Tale protocollo, sottoscritto dalle parti sopraccitate in data 17/03/2003, ha previsto lattivazione del suddetto corso di laurea a decorrere dallanno accademico 2002/2003, e gli oneri ritenuti a carico della Regione per la realizzazione dello stesso;
- con la deliberazione n. 17 - 11522 del 19/01/2004, la Giunta Regionale ha rinnovato, aggiornandolo, il citato protocollo dintesa per lanno accademico 2003/2004, al fine di razionalizzare le sedi formative universitarie e introdurre una specificazione per quanto attiene le spese per le attività didattiche;
- con gli atti dirigenziali della Direzione Politiche Sociali, n. 104 del 13/05/2003 e n. 73 del 18/05/2004, sulla base degli impegni assunti tra le parti con la sottoscrizione del citato protocollo dintesa, sono state approvate le modalità di erogazione dei fondi regionali per la realizzazione del suddetto corso di laurea per E.P.;
Preso atto delle osservazioni formulate dal gruppo di lavoro Regione-Università sulla figura dellE.P., in merito allabolizione della tariffa massima di docenza oraria, pari a Euro 56,81, prevista ai fini del rimborso da parte della Regione alle Università delle spese relative al personale insegnante non universitario, assunto a contratto, per le attività formative svolte allinterno del corso di laurea per E.P.;
Dato atto che con il presente provvedimento, sulla base degli accordi presi tra le parti, sintende:
* rinnovare il succitato protocollo dintesa per la.a. 2004/2005 e apportare allo stesso alcune integrazioni meramente formali, nonchè una modifica al punto 8) Durata. La modifica si concretizza nella previsione che lo stesso, di durata annuale, possa essere tacitamente rinnovato per gli anni accademici seguenti, purché nessuna delle parti faccia esplicita richiesta di modifica o integrazione;
* approvare con un atto deliberativo, vista la loro portata programmatoria, i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti regionali, già individuati con i citati atti dirigenziali n. 104 del 13/05/2003 e n. 73 del 18/05/2004 della Direzione Politiche Sociali, relativi agli oneri ritenuti a carico della Regione, secondo quanto previsto dal protocollo dintesa firmato tra le parti, ai fini della realizzazione del corso di laurea per E.P.. Con tale atto, pur mantenendo un tetto massimo finanziabile per ciascun anno accademico avviato, ottenuto sulla base dei parametri di spesa fissati, si prevede labolizione della tariffa massima di docenza oraria (Euro 56,81), introdotta già a partire dal 1° anno accademico avviato (a.a. 02/03), che in taluni casi risulta problematico applicare.
Ritenuto, pertanto, opportuno adottare il presente atto al fine di rinnovare il succitato protocollo dintesa per la.a. 2004/2005 e apportare allo stesso, oltre alcune integrazioni meramente formali, una modifica al punto 8) Durata, nonché allo scopo di approvare i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali, sulla base degli impegni finanziari assunti da parte della Regione con la sottoscrizione del succitato protocollo dintesa;
preso atto che le somme necessarie per la realizzazione del corso di laurea per E.P. - a.a. 2004/2005 - sono state acantonate con DD.GG.RR. nn. 46-13953 del 15/11/2004 e 34-106 del 20/05/2005;
tutto ciò premesso;
visto il Decreto 8/10/1998, n. 520 del Ministero della Sanità;
visto la L.R. n. 51/97;
vista la L.R. n. 1/2004;
la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,
delibera
1. di approvare, per le motivazioni suesposte, lallegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente il rinnovo del protocollo dIntesa tra la Regione Piemonte, lUniversità degli Studi di Torino e lUniversità degli Studi del Piemonte Orientale per la definizione dei rapporti inerenti il Corso di laurea per Educatore Professionale, in riferimento alla.a. 2004/2005. Tale allegato prevede, altresì, alcune integrazioni meramente formali, nonché una modifica al punto 8) Durata, prevedendo che il protocollo dintesa possa essere tacitamente rinnovato per gli anni accademici seguenti, qualora nessuna delle parti proponga esplicita richiesta di integrazione o modifica;
2. di approvare, per le motivazioni suesposte, lallegato B), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, inerente i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali, sulla base degli accordi previsti con la sottoscrizione del succitato protocollo dintesa, ai fini della realizzazione del corso di laurea per E.P.. In tale allegato si prevede di abolire la tariffa massima di docenza oraria, pari a Euro 56,81, prevista nei precedenti atti deliberativi, DD.G.R. n. 67 -6729 del 22/07/2002 e n. 17 - 11522 del 19/01/2004, ai fini del rimborso delle spese per attività didattica da parte della Regione alle Università.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato A
Protocollo dintesa tra la Regione Piemonte, lUniversità degli Studi di Torino e lUniversità degli Studi del Piemonte Orientale per la definizione dei rapporti inerenti il Corso di Laurea per Educatore Professionale.
1) OGGETTO
2) PROGRAMMAZIONE
3) ADEMPIMENTI OPERATIVI
4) AMMISSIONE, CORSI DI BASE E TIROCINIO
5) ATTIVITA DIDATTICA
6) ONERI
7) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
8) DURATA
9) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
1) OGGETTO
Qualora non sia diversamente indicato, il termine Università indica nel presente Protocollo i due Atenei piemontesi.
Il presente protocollo dintesa disciplina i rapporti tra la Regione e lUniversità derivanti dalla realizzazione di un corso di laurea triennale relativo alleducatore professionale previsto dallarticolo 3 del D.M. 8.10.1998 n. 520 e sulla base dei successivi articoli del presente protocollo.
Nella Regione Piemonte il corso di laurea triennale si svolge, per quanto riguarda lUniversità degli Studi di Torino, presso lInterfacoltà tra le facoltà di Scienze della Formazione, Medicina e Chirurgia e Psicologia, mentre per lUniversità degli Studi del Piemonte Orientale dallInterfacoltà tra le facoltà di Medicina e Chirurgia, Lettere e Filosofia e Scienze Politiche.
2) PROGRAMMAZIONE
Premesso che lEducatore Professionale ai sensi del D.M. 520/1998 è individuato come figura professionale sociale e sanitaria alla cui formazione concorrono le strutture sanitarie come pure quelle di assistenza socio-sanitaria nellambito di accordi tra lAmministrazione Regionale e lUniversità, la programmazione dei fabbisogni avviene tra la Regione Piemonte e lUniversità con il coinvolgimento di Enti Gestori delle attività socio-assistenziali ed AA.SS.RR. .
Le sedi formative degli educatori professionali sono Torino, Savigliano, Novara ed Asti; per le sedi di Torino e di Savigliano, il corso di laurea avrà luogo presso lUniversità degli Studi di Torino, mentre per le sedi di Novara e di Asti il corso di laurea avrà luogo presso lUniversità degli Studi del Piemonte Orientale, come meglio specificato al punto 6) ONERI.
Il numero degli studenti in accesso per lanno accademico 2004 - 2005 viene fissato in :
100 studenti per lUniversità degli Studi di Torino, sede di Torino;
50 studenti per lUniversità degli Studi di Torino, sede di Savigliano;
90 studenti per lUniversità degli Studi del Piemonte Orientale nelle sedi di Novara ed Asti.
3) ADEMPIMENTI OPERATIVI
La Regione Piemonte e lUniversità, in conformità alle finalità, ai principi ed ai criteri stabiliti nel presente atto, provvedono, tramite intese, a stabilire le modalità della reciproca collaborazione e le programmazioni delle risorse umane, strutturali e finanziarie di cui al punto 6) ONERI, con Enti Gestori delle attività socio assistenziali, Agenzie Formative del settore ed AA.SS.RR. piemontesi, in particolare con strutture che hanno avuto esperienze nella formazione di base per educatori professionali, secondo il dettato della normativa previgente alla riforma universitaria .
Nel quadro della programmazione di cui sopra e nella convinzione della necessità di una stretta integrazione tra Università, la Regione Piemonte e gli altri Enti coinvolti, i sopra elencati enti concordano le modalità di utilizzo delle risorse formative per la realizzazione del corso di laurea triennale.
E previsto un servizio di tutorato professionale al fine di orientare ed assistere gli studenti durante il corso di studi e renderli partecipi del processo formativo.
Lutilizzo del personale non universitario con funzioni di coordinamento, di tutorato, nonché di segreteria didattica, cui è affidato il monitoraggio del corso di laurea, è concordato tra lUniversità e gli Enti di cui sopra.
Al fine del reclutamento previsto nei Bandi annuali si dovrà tenere conto in particolare modo dellesperienza professionale acquisita dai docenti delle scuole regionali operanti nella formazione degli Educatori Professionali.
Presso ogni sede di studi è previsto un coordinatore con compiti di interfaccia con lUniversità e la Regione Piemonte, di affiancamento degli studenti e di collaborazione nellorganizzazione dei corsi.
Limpegno orario relativo alle funzioni di docenza, di tutorato professionale è regolato da appositi contratti siglati dallUniversità per il personale a contratto; per eventuali partecipazioni di personale in ruolo in organico presso altri Enti, limpegno è regolato nellambito di quanto previsto dai vigenti Contratti Nazionali di Lavoro.
4) AMMISSIONE, CORSI DI BASE E TIROCINIO
Il requisito di ammissione al corso di laurea è costituito dal possesso del diploma di scuola media superiore o di altro titolo idoneo conseguito allestero, previo esame di ammissione.
Per quanto riguarda lUniversità degli Studi di Torino, il corso di Laurea triennale presso lInterfacoltà si articolerà in lezioni, didattica per piccoli gruppi e tirocini, così come definiti per legge, ed avverrà presso le sedi individuate dallUniversità (Facoltà di Scienze della Formazione, di Medicina e Chirurgia e di Psicologia) .
Per quanto attiene lUniversità degli Studi di Torino, nella sede decentrata di Savigliano, le lezioni e la didattica per piccoli gruppi avverranno presso la sede distaccata dellUniversità nella città di Savigliano (Facoltà di Scienze della Formazione) e presso le sedi delle AA.SS.RR. della Provincia di Cuneo, previa convenzione, per gli insegnamenti di area sanitaria; la segreteria amministrativa ha sede presso la sede universitaria di Savigliano.
Per quanto riguarda lUniversità degli Studi del Piemonte Orientale le lezioni e la didattica per piccoli gruppi avverranno nelle sedi di Novara (per 45 studenti) ed Asti (per 45 studenti) presso i locali utilizzati dallUniversità degli Studi del Piemonte Orientale.
Il percorso formativo deve prevedere le seguenti componenti:
1) insegnamenti costitutivi del corso di laurea;
2) attività integrative svolte nellambito delle materie costitutive, specificatamente finalizzate a massimizzare la crescita della specifica professionalità delleducatore in formazione;
3) supporti specifici per i tirocini, che sono sostenuti da specifiche figure dedicate ed utilizzate come esperienza, che diviene materiale di riflessione e studio.
Nelle sedi di tirocinio, debbono essere previsti operatori dei servizi che si affianchino allo studente tirocinante come tutori aziendali, in seguito ad intese tra lUniversità e gli Enti Gestori dei servizi, sedi di tirocinio.
Debbono essere ugualmente previsti tutori professionali, attivi nel Corso di Laurea con compiti di supporto e di rielaborazione dellesperienza del tirocinio e di raccordo con i docenti dedicati alle materie più professionalizzanti.
Per svolgere le funzioni sopra descritte lUniversità, in coerenza con quanto indicato al punto 3) ADEMPIMENTI OPERATIVI, utilizza in via preferenziale le competenze già maturate dalle strutture formative che hanno operato nel settore della formazione degli educatori, tramite intese convenzionali, ed eventualmente tramite lutilizzo del F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) e la costituzione di A.T.S. (Associazione Temporanea di scopo) finalizzate.
Le attività integrative sono dettagliate nel Piano di Studi annuale del Corso di Laurea predisposto dallUniversità. Tale Piano, nella fase di predisposizione, è altresì oggetto specifico di esame nel Comitato di indirizzamento previsto dal Decreto MURST 509/1999; lUniversità assume lonere di attivare detto Comitato.
Per laccesso al corso da parte degli studenti, si terrà conto dellesito delle prove di ammissione. Lammissione allattività didattica di tirocinio, in quanto i discenti sono equiparati ai lavoratori ai sensi dellart.2 comma A del D.Lgs. 626/1994, è subordinata agli accertamenti intesi a constatare lassenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica (art.16 comma 2 lettera A del citato D. Lgs.). Laccertamento sarà a carico delle AA.SS.RR. sedi di Corso di Laurea.
5) ATTIVITA DIDATTICA
Sono organi del corso di laurea quelli previsti dai Regolamenti dellUniversità.
Per quanto riguarda lattività didattica, essa viene assicurata dai Consigli Interfacoltà mediante il proprio personale docente ed il personale tecnico ed amministrativo sulla base dellordinamento didattico specifico.
Per quanto riguarda le materie attinenti larea sanitaria, si fa riferimento al modello di Convenzione già operativo tra Regione Piemonte ed Università sia per quanto attiene le docenze che per i tirocini, non derivando per la Regione Piemonte alcun onere aggiuntivo in conseguenza del presente Protocollo.
Ai tutori professionali viene affidata la specifica cura della preparazione degli studenti, di norma non in numero superiore a 15, al fine di garantire unora di assistenza alla settimana per studente.
LUniversità assicura lattività di Segreteria amministrativa del Corso di Laurea.
Lattività dei tirocini previsti nel Piano di Studi annuale del Corso di Laurea predisposto dallUniversità viene effettuata nel secondo e terzo anno accademico.
Le riqualificazioni in corso come pure il completamento dei corsi di base iniziati competono alle strutture finanziate dalla Regione Piemonte.
6) ONERI
Gli oneri conseguenti allattivazione del Corso di Laurea per Educatori Professionali derivano da specifici impegni assunti nel presente protocollo dintesa tra la Regione Piemonte e lUniversità.
Gli oneri sono richiamati in piani finanziari relativi allintero ciclo formativo e sono predisposti per annualità di corso tenendo conto di:
- numero di studenti iscritti;
- utilizzo di strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici)
- servizi amministrativi;
- servizi per lassistenza a studenti e tutoraggio;
- attività didattiche e tecnico-pratiche(ad es. tirocini, segreteria didattica, laboratori)
- coordinamento dei corsi.
Gli oneri che fanno carico alla Regione Piemonte e alle Università sono definiti dintesa e si indicano nel modo seguente:
Università
- retribuzione del personale docente, tecnico e tecnico-amministrativo dipendente, addetto alle attività didattiche e di supporto relative ai Corsi di Laurea;
- assicurazione obbligatoria degli studenti contro gli infortuni ai sensi della vigente legislazione nonché Responsabilità Civile contro terzi;
- fornitura delle strutture, arredi, attrezzature e materiale didattico, compresa la gestione e la manutenzione delle strutture:
Regione Piemonte
- rimborso allUniversità delle spese relative alla retribuzione del personale insegnante non universitario, assunto a contratto, specificatamente addetto alle attività formative (insegnamento a piccoli gruppi, attività seminariale, tirocini, segreteria didattica; le attività di coordinamento per le 4 sedi sono a carico delle AA.SS.RR. secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali.
- fornitura integrativa di materiale didattico alle sedi universitarie, da utilizzare ai fini del Corso di Laurea.
7) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Per la verifica dellattuazione della presente Convenzione è prevista una Commissione Regione-Università. La Commissione ha sede presso la Regione Piemonte ed è presieduta da un Assessore regionale o da un suo delegato.
8) DURATA
Il presente protocollo dintesa ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato, qualora nessuna delle parti proponga esplicita richiesta di integrazione o modifica, secondo le modalità indicate al punto seguente.
9) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
E fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche al presente protocollo dintesa, anche sulla base di valutazioni e proposte espresse in sede di Commissione di valutazione.
Allegato B)
CRITERI E MODALITA DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI LAUREA PER EDUCATORE PROFESSIONALE, SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO 6) ONERI DEL PROTOCOLLO DINTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LUNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO E LUNIVERSITA DEL PIEMONTE ORIENTALE
Sulla base degli accordi previsti tra la Regione e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale, contenuti al punto 6) Oneri del citato protocollo dintesa, finalizzato a definire i rapporti per la realizzazione del Corso di laurea per E.P., si stabilisce che la Regione si assuma gli oneri finanziari riguardanti:
* il rimborso alle Università delle spese relative alla retribuzione del personale insegnante non universitario, assunto a contratto, specificatamente addetto alle attività formative (insegnamento a piccoli gruppi, attività seminariale, tirocini, segreteria didattica); le attività di coordinamento per le quattro sedi sono a carico delle AA.SS.RR. secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali;
* la fornitura integrativa di materiale didattico alle sedi universitarie, da utilizzare ai fini del Corso di laurea in oggetto.
Con le precedenti determinazioni dirigenziali, n. 104 del 13/05/2003 e n. 73 del 18/05/2004, sono state individuate e approvate le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali diretti a consentire la realizzazione del corso di laurea per E.P., sulla base degli impegni assunti dalla Regione con la sottoscrizione del suddetto protocollo dintesa.
Il presente atto fa riferimento a quanto già concordato dal gruppo di lavoro Regione-Università sulla definizione dei rapporti miranti a garantire lo svolgimento del corso di laurea per E.P., nonché a quanto già approvato con le citate determinazioni dirigenziali e nel rispetto degli accordi raggiunti tra le parti con la sottoscrizione del protocollo dintesa in argomento.
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI
La programmazione dei fabbisogni è predisposta dalla Regione e dalle Università, con il coinvolgimento degli enti gestori dei servizi socio assistenziali e delle AA.SS.RR..
Il citato protocollo dintesa, quale allegato A) della presente deliberazione per lanno accademico 2004/2005, prevede un numero massimo di studenti in accesso, così fissato:
n. 100 studenti per lUniversità degli Studi di Torino, sede di Torino;
n. 50 studenti per lUniversità degli Studi di Torino, sede di Savigliano;
n. 90 studenti per lUniversità degli Studi del Piemonte Orientale nelle sedi di Novara ed Asti.
PARAMETRI DI SPESA
Sono considerati parametri di spesa per determinare il finanziamento regionale, su base annuale, relativo a ciascun anno accademico del corso di laurea per E.P. avviato:
* numero degli allievi iscritti, entro e non oltre il massimale consentito dal protocollo dintesa valido per lanno accademico considerato;
* costo annuale per allievo inerente lattività di didattica integrativa;
* costo annuale per allievo inerente lattività di tirocinio;
* massimale di spesa annuale per lacquisto di materiale didattico da utilizzare per la realizzazione del corso di laurea per E.P.
Per quanto attiene le spese per la segreteria didattica, si riconosce alle Università un rimborso delle spese pari a euro 29.753,59, quale massimale fissato per anno accademico avviato, che garantisca la gestione amministrativa del Corso di laurea interfacoltà per E.P., a seguito dellassunzione di personale amministrativo a tempo determinato (ex art. 19 del C.C.N.L.) e di collaborazioni non continuative.
Nellassegnazione dei finanziamenti regionali è opportuno tener conto:
* lattività di tirocinio viene svolta nellambito del 2° e del 3° anno del corso di laurea in oggetto;
* il rimborso delle spese per lacquisto di materiale didattico utilizzato ai fini del corso di laurea per E.P. è consentito solo per il primo triennio (2002/2005).
Alla luce di quanto suesposto, si fissano i seguenti massimali di spesa, ai fini del rimborso delle spese ammesse per la realizzazione del corso di laurea Interfacoltà per E.P.:
Costo annuale per attivita didattica integrativa per allievo euro 605,97
Costo annuale per attivita di tutoraggio per allievo euro 151,49
Costo annuale per acquisto materiale didattico euro 25.823,00
Costo annuale per la segreteria didattica euro 29.753,59
Si stabilisce, inoltre, labolizione della tariffa massima di docenza oraria, pari a euro 56,81, fissata con le precedenti deliberazioni di Giunta Regionale n. 67 - 6729 del 22/07/2002 e n. 17 - 11522 del 19/01/2004, ai fini del rimborso alle Università delle spese relative al personale insegnante non universitario, assunto a contratto, per le attività formative svolte allinterno del corso di laurea per E.P..
PROCEDURE E MODALITA PER LASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI
Le istanze di finanziamento da parte delle Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale dovranno essere presentate alla Regione - Direzione Politiche Sociali - entro il mese di ottobre di ciascun anno accademico avviato, corredate dalla documentazione di seguito elencata:
* comunicazione di avvio del corso di laurea per E.P., con lindicazione del numero degli allievi iscritti al corso, ripartiti per ciascuna sede universitaria;
* piano di previsione della spesa, con il dettaglio dei costi ammissibili (retribuzione del personale insegnante non universitario, assunto a contratto, segreteria didattica e fornitura integrativa di materiale didattico).
La Regione, conclusa listruttoria sulle istanze di finanziamento, provvederà ad assegnare un acconto, nella misura del 70% della spesa ammessa al finanziamento, alle Università beneficiarie del contributo per la realizzazione del corso di laurea per E.P..
A metà dellanno accademico, le Università sono tenute ad effettuare la verifica delle spese sostenute e a presentare alla Regione - Direzione Politiche Sociali - una previsione delle spese per la parte residuale. Qualora dalla verifica risultasse una spesa maggiore rispetto a quanto già assegnato con lerogazione dellacconto nella misura del 70% del contributo ammesso, la Regione provvederà ad assegnare la seconda parte del rimborso.
A conclusione dellanno accademico, le Università beneficiarie del contributo regionale hanno lonere di presentare un rendiconto analitico delle spese sostenute. Dallistruttoria svolta sulla rendicontazione delle spese presentata dalle Università, la Regione - Direzione Politiche Sociali - provvederà ad erogare, se dovuto, il relativo saldo. Qualora siano presenti residui attivi a favore della Regione, tali somme costituiranno un anticipo per lavvio dellanno accademico successivo.
Per quanto concerne la documentazione giustificativa delle spese sostenute (parcelle e fatture), sarà cura delle sopraccitate Università conservare gli originali di detta documentazione. La Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali - si riserva, comunque, la facoltà di fare eventuali controlli e verifiche su tale documentazione, depositata presso le sedi universitarie.