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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2005, n. 16-234

Approvazione per l’anno accademico 2004/2005 del Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, l’Universita’ degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per la definizione dei rapporti inerenti il Corso di Laurea per Educatore Professionale, nonche’ dei criteri e delle modalita’ di erogazione dei finanziamenti regionali per la realizzazione dello stesso

A relazione degli Assessori Bairati, Migliasso:

Premesso che:

- con l’emanazione del Decreto 8/10/1998, n. 520 del Ministero della Sanità è stata individuata la figura dell’Educatore Professionale (E.P.), quale operatore sociale e sanitario in possesso di un diploma universitario abilitante, con formazione da conseguire presso le A.S.L. e gli enti gestori socio assistenziali, secondo le modalità previste da appositi protocolli d’intesa tra la Regione e le Università;

- con la deliberazione n. 67 -6729 del 22/07/2002, la Giunta Regionale ha approvato la bozza del protocollo d’intesa tra la Regione e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale, per la definizione dei rapporti riguardanti il corso di laurea per Educatore Professionale. Tale protocollo, sottoscritto dalle parti sopraccitate in data 17/03/2003, ha previsto l’attivazione del suddetto corso di laurea a decorrere dall’anno accademico 2002/2003, e gli oneri ritenuti a carico della Regione per la realizzazione dello stesso;

- con la deliberazione n. 17 - 11522 del 19/01/2004, la Giunta Regionale ha rinnovato, aggiornandolo, il citato protocollo d’intesa per l’anno accademico 2003/2004, al fine di razionalizzare le sedi formative universitarie e introdurre una specificazione per quanto attiene le spese per le attività didattiche;

- con gli atti dirigenziali della Direzione Politiche Sociali, n. 104 del 13/05/2003 e n. 73 del 18/05/2004, sulla base degli impegni assunti tra le parti con la sottoscrizione del citato protocollo d’intesa, sono state approvate le modalità di erogazione dei fondi regionali per la realizzazione del suddetto corso di laurea per E.P.;

Preso atto delle osservazioni formulate dal gruppo di lavoro Regione-Università sulla figura dell’E.P., in merito all’abolizione della tariffa massima di docenza oraria, pari a Euro 56,81, prevista ai fini del rimborso da parte della Regione alle Università delle spese relative al personale insegnante non universitario, assunto a contratto, per le attività formative svolte all’interno del corso di laurea per E.P.;

Dato atto che con il presente provvedimento, sulla base degli accordi presi tra le parti, s’intende:

* rinnovare il succitato protocollo d’intesa per l’a.a. 2004/2005 e apportare allo stesso alcune integrazioni meramente formali, nonchè una modifica al punto 8) “Durata”. La modifica si concretizza nella previsione che lo stesso, di durata annuale, possa essere tacitamente rinnovato per gli anni accademici seguenti, purché nessuna delle parti faccia esplicita richiesta di modifica o integrazione;

* approvare con un atto deliberativo, vista la loro portata programmatoria, i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti regionali, già individuati con i citati atti dirigenziali n. 104 del 13/05/2003 e n. 73 del 18/05/2004 della Direzione Politiche Sociali, relativi agli oneri ritenuti a carico della Regione, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa firmato tra le parti, ai fini della realizzazione del corso di laurea per E.P.. Con tale atto, pur mantenendo un tetto massimo finanziabile per ciascun anno accademico avviato, ottenuto sulla base dei parametri di spesa fissati, si prevede l’abolizione della tariffa massima di docenza oraria (Euro 56,81), introdotta già a partire dal 1° anno accademico avviato (a.a. 02/03), che in taluni casi risulta problematico applicare.

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare il presente atto al fine di rinnovare il succitato protocollo d’intesa per l’a.a. 2004/2005 e apportare allo stesso, oltre alcune integrazioni meramente formali, una modifica al punto 8) “Durata”, nonché allo scopo di approvare i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali, sulla base degli impegni finanziari assunti da parte della Regione con la sottoscrizione del succitato protocollo d’intesa;

preso atto che le somme necessarie per la realizzazione del corso di laurea per E.P. - a.a. 2004/2005 - sono state acantonate con DD.GG.RR. nn. 46-13953 del 15/11/2004 e 34-106 del 20/05/2005;

tutto ciò premesso;

visto il Decreto 8/10/1998, n. 520 del Ministero della Sanità;

visto la L.R. n. 51/97;

vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni suesposte, l’allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente il rinnovo del protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per la definizione dei rapporti inerenti il Corso di laurea per Educatore Professionale, in riferimento all’a.a. 2004/2005. Tale allegato prevede, altresì, alcune integrazioni meramente formali, nonché una modifica al punto 8) “Durata”, prevedendo che il protocollo d’intesa possa essere tacitamente rinnovato per gli anni accademici seguenti, qualora nessuna delle parti proponga esplicita richiesta di integrazione o modifica;

2. di approvare, per le motivazioni suesposte, l’allegato B), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, inerente i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali, sulla base degli accordi previsti con la sottoscrizione del succitato protocollo d’intesa, ai fini della realizzazione del corso di laurea per E.P.. In tale allegato si prevede di abolire la tariffa massima di docenza oraria, pari a Euro 56,81, prevista nei precedenti atti deliberativi, DD.G.R. n. 67 -6729 del 22/07/2002 e n. 17 - 11522 del 19/01/2004, ai fini del rimborso delle spese per attività didattica da parte della Regione alle Università.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’ art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per la definizione dei rapporti inerenti il Corso di Laurea per Educatore Professionale.

1) OGGETTO

2) PROGRAMMAZIONE

3) ADEMPIMENTI OPERATIVI

4) AMMISSIONE, CORSI DI BASE E TIROCINIO

5) ATTIVITA’ DIDATTICA

6) ONERI

7) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

8) DURATA

9) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI


1) OGGETTO

Qualora non sia diversamente indicato, il termine Università indica nel presente Protocollo i due Atenei piemontesi.

Il presente protocollo d’intesa disciplina i rapporti tra la Regione e l’Università derivanti dalla realizzazione di un corso di laurea triennale relativo all’educatore professionale previsto dall’articolo 3 del D.M. 8.10.1998 n. 520 e sulla base dei successivi articoli del presente protocollo.

Nella Regione Piemonte il corso di laurea triennale si svolge, per quanto riguarda l’Università degli Studi di Torino, presso l’Interfacoltà tra le facoltà di Scienze della Formazione, Medicina e Chirurgia e Psicologia, mentre per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale dall’Interfacoltà tra le facoltà di Medicina e Chirurgia, Lettere e Filosofia e Scienze Politiche.

2) PROGRAMMAZIONE

Premesso che l’Educatore Professionale ai sensi del D.M. 520/1998 è individuato come figura professionale sociale e sanitaria alla cui formazione concorrono le strutture sanitarie come pure quelle di assistenza socio-sanitaria nell’ambito di accordi tra l’Amministrazione Regionale e l’Università, la programmazione dei fabbisogni avviene tra la Regione Piemonte e l’Università con il coinvolgimento di Enti Gestori delle attività socio-assistenziali ed AA.SS.RR. .

Le sedi formative degli educatori professionali sono Torino, Savigliano, Novara ed Asti; per le sedi di Torino e di Savigliano, il corso di laurea avrà luogo presso l’Università degli Studi di Torino, mentre per le sedi di Novara e di Asti il corso di laurea avrà luogo presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, come meglio specificato al punto 6) “ONERI”.

Il numero degli studenti in accesso per l’anno accademico 2004 - 2005 viene fissato in :

100 studenti per l’Università degli Studi di Torino, sede di Torino;

50 studenti per l’Università degli Studi di Torino, sede di Savigliano;

90 studenti per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale nelle sedi di Novara ed Asti.

3) ADEMPIMENTI OPERATIVI

La Regione Piemonte e l’Università, in conformità alle finalità, ai principi ed ai criteri stabiliti nel presente atto, provvedono, tramite intese, a stabilire le modalità della reciproca collaborazione e le programmazioni delle risorse umane, strutturali e finanziarie di cui al punto 6) “ONERI”, con Enti Gestori delle attività socio assistenziali, Agenzie Formative del settore ed AA.SS.RR. piemontesi, in particolare con strutture che hanno avuto esperienze nella formazione di base per educatori professionali, secondo il dettato della normativa previgente alla riforma universitaria .

Nel quadro della programmazione di cui sopra e nella convinzione della necessità di una stretta integrazione tra Università, la Regione Piemonte e gli altri Enti coinvolti, i sopra elencati enti concordano le modalità di utilizzo delle risorse formative per la realizzazione del corso di laurea triennale.

E’ previsto un servizio di tutorato professionale al fine di orientare ed assistere gli studenti durante il corso di studi e renderli partecipi del processo formativo.

L’utilizzo del personale non universitario con funzioni di coordinamento, di tutorato, nonché di segreteria didattica, cui è affidato il monitoraggio del corso di laurea, è concordato tra l’Università e gli Enti di cui sopra.

Al fine del reclutamento previsto nei Bandi annuali si dovrà tenere conto in particolare modo dell’esperienza professionale acquisita dai docenti delle scuole regionali operanti nella formazione degli Educatori Professionali.

Presso ogni sede di studi è previsto un coordinatore con compiti di interfaccia con l’Università e la Regione Piemonte, di affiancamento degli studenti e di collaborazione nell’organizzazione dei corsi.

L’impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di tutorato professionale è regolato da appositi contratti siglati dall’Università per il personale a contratto; per eventuali partecipazioni di personale in ruolo in organico presso altri Enti, l’impegno è regolato nell’ambito di quanto previsto dai vigenti Contratti Nazionali di Lavoro.

4) AMMISSIONE, CORSI DI BASE E TIROCINIO

Il requisito di ammissione al corso di laurea è costituito dal possesso del diploma di scuola media superiore o di altro titolo idoneo conseguito all’estero, previo esame di ammissione.

Per quanto riguarda l’Università degli Studi di Torino, il corso di Laurea triennale presso l’Interfacoltà si articolerà in lezioni, didattica per piccoli gruppi e tirocini, così come definiti per legge, ed avverrà presso le sedi individuate dall’Università (Facoltà di Scienze della Formazione, di Medicina e Chirurgia e di Psicologia) .

Per quanto attiene l’Università degli Studi di Torino, nella sede decentrata di Savigliano, le lezioni e la didattica per piccoli gruppi avverranno presso la sede distaccata dell’Università nella città di Savigliano (Facoltà di Scienze della Formazione) e presso le sedi delle AA.SS.RR. della Provincia di Cuneo, previa convenzione, per gli insegnamenti di area sanitaria; la segreteria amministrativa ha sede presso la sede universitaria di Savigliano.

Per quanto riguarda l’Università degli Studi del Piemonte Orientale le lezioni e la didattica per piccoli gruppi avverranno nelle sedi di Novara (per 45 studenti) ed Asti (per 45 studenti) presso i locali utilizzati dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Il percorso formativo deve prevedere le seguenti componenti:

1) insegnamenti costitutivi del corso di laurea;

2) attività integrative svolte nell’ambito delle materie costitutive, specificatamente finalizzate a massimizzare la crescita della specifica professionalità dell’educatore in formazione;

3) supporti specifici per i tirocini, che sono sostenuti da specifiche figure dedicate ed utilizzate come esperienza, che diviene materiale di riflessione e studio.

Nelle sedi di tirocinio, debbono essere previsti operatori dei servizi che si affianchino allo studente tirocinante come “tutori aziendali”, in seguito ad intese tra l’Università e gli Enti Gestori dei servizi, sedi di tirocinio.

Debbono essere ugualmente previsti “tutori professionali”, attivi nel Corso di Laurea con compiti di supporto e di rielaborazione dell’esperienza del tirocinio e di raccordo con i docenti dedicati alle materie più professionalizzanti.

Per svolgere le funzioni sopra descritte l’Università, in coerenza con quanto indicato al punto 3) “ADEMPIMENTI OPERATIVI”, utilizza in via preferenziale le competenze già maturate dalle strutture formative che hanno operato nel settore della formazione degli educatori, tramite intese convenzionali, ed eventualmente tramite l’utilizzo del F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) e la costituzione di A.T.S. (Associazione Temporanea di scopo) finalizzate.

Le attività integrative sono dettagliate nel Piano di Studi annuale del Corso di Laurea predisposto dall’Università. Tale Piano, nella fase di predisposizione, è altresì oggetto specifico di esame nel Comitato di indirizzamento previsto dal Decreto MURST 509/1999; l’Università assume l’onere di attivare detto Comitato.

Per l’accesso al corso da parte degli studenti, si terrà conto dell’esito delle prove di ammissione. L’ammissione all’attività didattica di tirocinio, in quanto i discenti sono equiparati ai lavoratori ai sensi dell’art.2 comma A del D.Lgs. 626/1994, è subordinata agli accertamenti intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica (art.16 comma 2 lettera A del citato D. Lgs.). L’accertamento sarà a carico delle AA.SS.RR. sedi di Corso di Laurea.

5) ATTIVITA’ DIDATTICA

Sono organi del corso di laurea quelli previsti dai Regolamenti dell’Università.

Per quanto riguarda l’attività didattica, essa viene assicurata dai Consigli Interfacoltà mediante il proprio personale docente ed il personale tecnico ed amministrativo sulla base dell’ordinamento didattico specifico.

Per quanto riguarda le materie attinenti l’area sanitaria, si fa riferimento al modello di Convenzione già operativo tra Regione Piemonte ed Università sia per quanto attiene le docenze che per i tirocini, non derivando per la Regione Piemonte alcun onere aggiuntivo in conseguenza del presente Protocollo.

Ai tutori professionali viene affidata la specifica cura della preparazione degli studenti, di norma non in numero superiore a 15, al fine di garantire un’ora di assistenza alla settimana per studente.

L’Università assicura l’attività di Segreteria amministrativa del Corso di Laurea.

L’attività dei tirocini previsti nel Piano di Studi annuale del Corso di Laurea predisposto dall’Università viene effettuata nel secondo e terzo anno accademico.

Le riqualificazioni in corso come pure il completamento dei corsi di base iniziati competono alle strutture finanziate dalla Regione Piemonte.

6) ONERI

Gli oneri conseguenti all’attivazione del Corso di Laurea per Educatori Professionali derivano da specifici impegni assunti nel presente protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università.

Gli oneri sono richiamati in piani finanziari relativi all’intero ciclo formativo e sono predisposti per annualità di corso tenendo conto di:

- numero di studenti iscritti;

- utilizzo di strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici)

- servizi amministrativi;

- servizi per l’assistenza a studenti e tutoraggio;

- attività didattiche e tecnico-pratiche(ad es. tirocini, segreteria didattica, laboratori)

- coordinamento dei corsi.

Gli oneri che fanno carico alla Regione Piemonte e alle Università sono definiti d’intesa e si indicano nel modo seguente:

Università

- retribuzione del personale docente, tecnico e tecnico-amministrativo dipendente, addetto alle attività didattiche e di supporto relative ai Corsi di Laurea;

- assicurazione obbligatoria degli studenti contro gli infortuni ai sensi della vigente legislazione nonché Responsabilità Civile contro terzi;

- fornitura delle strutture, arredi, attrezzature e materiale didattico, compresa la gestione e la manutenzione delle strutture:

Regione Piemonte

- rimborso all’Università delle spese relative alla retribuzione del personale insegnante non universitario, assunto a contratto, specificatamente addetto alle attività formative (insegnamento a piccoli gruppi, attività seminariale, tirocini, segreteria didattica; le attività di coordinamento per le 4 sedi sono a carico delle AA.SS.RR. secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali.

- fornitura integrativa di materiale didattico alle sedi universitarie, da utilizzare ai fini del Corso di Laurea.

7) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Per la verifica dell’attuazione della presente Convenzione è prevista una Commissione Regione-Università. La Commissione ha sede presso la Regione Piemonte ed è presieduta da un Assessore regionale o da un suo delegato.

8) DURATA

Il presente protocollo d’intesa ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato, qualora nessuna delle parti proponga esplicita richiesta di integrazione o modifica, secondo le modalità indicate al punto seguente.

9) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

E’ fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche al presente protocollo d’intesa, anche sulla base di valutazioni e proposte espresse in sede di Commissione di valutazione.

Allegato B)

CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI LAUREA PER EDUCATORE PROFESSIONALE, SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO 6) “ONERI” DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Sulla base degli accordi previsti tra la Regione e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale, contenuti al punto 6) “Oneri” del citato protocollo d’intesa, finalizzato a definire i rapporti per la realizzazione del Corso di laurea per E.P., si stabilisce che la Regione si assuma gli oneri finanziari riguardanti:

* il rimborso alle Università delle spese relative alla retribuzione del personale insegnante non universitario, assunto a contratto, specificatamente addetto alle attività formative (insegnamento a piccoli gruppi, attività seminariale, tirocini, segreteria didattica); le attività di coordinamento per le quattro sedi sono a carico delle AA.SS.RR. secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali;

* la fornitura integrativa di materiale didattico alle sedi universitarie, da utilizzare ai fini del Corso di laurea in oggetto.

Con le precedenti determinazioni dirigenziali, n. 104 del 13/05/2003 e n. 73 del 18/05/2004, sono state individuate e approvate le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali diretti a consentire la realizzazione del corso di laurea per E.P., sulla base degli impegni assunti dalla Regione con la sottoscrizione del suddetto protocollo d’intesa.

Il presente atto fa riferimento a quanto già concordato dal gruppo di lavoro Regione-Università sulla definizione dei rapporti miranti a garantire lo svolgimento del corso di laurea per E.P., nonché a quanto già approvato con le citate determinazioni dirigenziali e nel rispetto degli accordi raggiunti tra le parti con la sottoscrizione del protocollo d’intesa in argomento.

PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI

La programmazione dei fabbisogni è predisposta dalla Regione e dalle Università, con il coinvolgimento degli enti gestori dei servizi socio assistenziali e delle AA.SS.RR..

Il citato protocollo d’intesa, quale allegato A) della presente deliberazione per l’anno accademico 2004/2005, prevede un numero massimo di studenti in accesso, così fissato:

n. 100 studenti per l’Università degli Studi di Torino, sede di Torino;

n. 50 studenti per l’Università degli Studi di Torino, sede di Savigliano;

n. 90 studenti per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale nelle sedi di Novara ed Asti.

PARAMETRI DI SPESA

Sono considerati parametri di spesa per determinare il finanziamento regionale, su base annuale, relativo a ciascun anno accademico del corso di laurea per E.P. avviato:

* numero degli allievi iscritti, entro e non oltre il massimale consentito dal protocollo d’intesa valido per l’anno accademico considerato;

* costo annuale per allievo inerente l’attività di didattica integrativa;

* costo annuale per allievo inerente l’attività di tirocinio;

* massimale di spesa annuale per l’acquisto di materiale didattico da utilizzare per la realizzazione del corso di laurea per E.P.

Per quanto attiene le spese per la segreteria didattica, si riconosce alle Università un rimborso delle spese pari a euro 29.753,59, quale massimale fissato per anno accademico avviato, che garantisca la gestione amministrativa del Corso di laurea interfacoltà per E.P., a seguito dell’assunzione di personale amministrativo a tempo determinato (ex art. 19 del C.C.N.L.) e di collaborazioni non continuative.

Nell’assegnazione dei finanziamenti regionali è opportuno tener conto:

* l’attività di tirocinio viene svolta nell’ambito del 2° e del 3° anno del corso di laurea in oggetto;

* il rimborso delle spese per l’acquisto di materiale didattico utilizzato ai fini del corso di laurea per E.P. è consentito solo per il primo triennio (2002/2005).

Alla luce di quanto suesposto, si fissano i seguenti massimali di spesa, ai fini del rimborso delle spese ammesse per la realizzazione del corso di laurea Interfacoltà per E.P.:

Costo annuale per attivita’ didattica integrativa per allievo euro 605,97

Costo annuale per attivita’ di tutoraggio per allievo euro 151,49

Costo annuale per acquisto materiale didattico euro 25.823,00

Costo annuale per la segreteria didattica euro 29.753,59

Si stabilisce, inoltre, l’abolizione della tariffa massima di docenza oraria, pari a euro 56,81, fissata con le precedenti deliberazioni di Giunta Regionale n. 67 - 6729 del 22/07/2002 e n. 17 - 11522 del 19/01/2004, ai fini del rimborso alle Università delle spese relative al personale insegnante non universitario, assunto a contratto, per le attività formative svolte all’interno del corso di laurea per E.P..

PROCEDURE E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI

Le istanze di finanziamento da parte delle Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale dovranno essere presentate alla Regione - Direzione Politiche Sociali - entro il mese di ottobre di ciascun anno accademico avviato, corredate dalla documentazione di seguito elencata:

* comunicazione di avvio del corso di laurea per E.P., con l’indicazione del numero degli allievi iscritti al corso, ripartiti per ciascuna sede universitaria;

* piano di previsione della spesa, con il dettaglio dei costi ammissibili (retribuzione del personale insegnante non universitario, assunto a contratto, segreteria didattica e fornitura integrativa di materiale didattico).

La Regione, conclusa l’istruttoria sulle istanze di finanziamento, provvederà ad assegnare un acconto, nella misura del 70% della spesa ammessa al finanziamento, alle Università beneficiarie del contributo per la realizzazione del corso di laurea per E.P..

A metà dell’anno accademico, le Università sono tenute ad effettuare la verifica delle spese sostenute e a presentare alla Regione - Direzione Politiche Sociali - una previsione delle spese per la parte residuale. Qualora dalla verifica risultasse una spesa maggiore rispetto a quanto già assegnato con l’erogazione dell’acconto nella misura del 70% del contributo ammesso, la Regione provvederà ad assegnare la seconda parte del rimborso.

A conclusione dell’anno accademico, le Università beneficiarie del contributo regionale hanno l’onere di presentare un rendiconto analitico delle spese sostenute. Dall’istruttoria svolta sulla rendicontazione delle spese presentata dalle Università, la Regione - Direzione Politiche Sociali - provvederà ad erogare, se dovuto, il relativo saldo. Qualora siano presenti residui attivi a favore della Regione, tali somme costituiranno un anticipo per l’avvio dell’anno accademico successivo.

Per quanto concerne la documentazione giustificativa delle spese sostenute (parcelle e fatture), sarà cura delle sopraccitate Università conservare gli originali di detta documentazione. La Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali - si riserva, comunque, la facoltà di fare eventuali controlli e verifiche su tale documentazione, depositata presso le sedi universitarie.