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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2005, n. 21-157

L.R. 18 marzo 1992, n. 16, art. 6 bis “Diritto allo studio universitario”. Criteri per la pubblicazione da parte dell’EDISU dei Bandi di concorso relativi all’erogazione agli studenti universitari delle borse di studio per l’a.a. 2005/06

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e in attuazione del DPCM 9 aprile 2001 e dell’art. 6 bis della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, i “Criteri per la pubblicazione da parte dell’EDISU dei Bandi di concorso relativi all’erogazione agli studenti universitari delle borse di studio per l’a.a. 2005/2006", secondo lo schema trasmesso in data 24 maggio 2005. al Presidente del Consiglio Regionale, ai fini dell’acquisizione, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, art. 6 bis, comma 1, del conforme parere della Commissione consiliare competente, e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- di recepire con successiva deliberazione e con pubblicazione da parte dell’EDISU di un bando integrativo eventuali modifiche ai Criteri, che fossero proposte dalla Commissione consiliare competente.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Diritto allo studio universitario

Criteri per la pubblicazione da parte dell’EDISU dei Bandi di concorso relativi all’erogazione agli studenti universitari delle borse di studio per l’a.a. 2005/2006

I. Normativa di riferimento

1. I criteri per la pubblicazione da parte dell’EDISU dei Bandi di concorso relativi all’erogazione agli studenti universitari delle borse di studio per l’a.a. 2005/2006 sono determinati ai sensi della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante “Norme sul diritto agli studi universitari”, del DPCM 9 aprile 2001, recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390", del DPCM 23 luglio 2004 recante ”Proroga per l’anno accademico 2004/05 del DPCM 9 aprile 2001" e della Legge regionale 18 marzo 1992, n. 16.

2. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DPCM 9 aprile 2001, per prestazioni sociali agevolate (PSA), cui si applicano le disposizioni di cui ai presenti criteri, devono intendersi le borse di studio per la frequenza dei corsi universitari, le borse di studio integrative per la mobilità internazionale e i servizi abitativi.

3. Le borse di studio sono annuali e vengono assegnate, per concorso, agli studenti in possesso dei requisiti economici e di merito, di cui ai successivi punti III e IV, iscritti ai corsi di studio, indicati al successivo punto II, delle Università, degli Istituti universitari statali, delle Università non statali legalmente riconosciute, delle Istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale di cui alla L. 508/99, aventi sede legale in Piemonte (di seguito università).

II. I corsi di studio per i quali sono concesse le borse di studio

1. Alle borse di studio possono concorrere gli studenti iscritti ai seguenti corsi di studio delle università aventi sede legale in Piemonte:

a) corso di laurea, laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico e laurea specialistica ovvero magistrale;

b) corso di laurea e di laurea specialistica ovvero magistrale nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 464/97, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore;

c) corsi di specializzazione obbligatori per l’esercizio della professione, (di seguito corsi di specializzazione); ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.lgs. 368/1999, che beneficiano di borsa di studio o di contratto di formazione lavoro;

d) corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/1998 art. 4, per gli studenti che non beneficiano della borsa di studio erogata dalle università, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;

e) in via transitoria e sino a loro esaurimento, corsi aventi valore legale, attivati prima dell’attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

2. Le borse di studio possono essere concesse agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l’ammissione al corso per il quale sono richieste, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

3. Per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli dei corsi indicati al precedente comma 1, le borse di studio sono concesse alle seguenti tipologie di studenti:

a) iscritti ai corsi di laurea per un periodo di sei semestri, più un settimo semestre, a partire dall’anno di prima iscrizione, in caso di mancato conseguimento della laurea entro il 30 settembre del terzo anno di corso;

b) iscritti ai corsi di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall’anno di prima iscrizione, in caso di mancato conseguimento della laurea entro il 30 settembre dell’ultimo anno regolare di corso;

c) iscritti ai corsi di laurea specialistica ovvero magistrale, in possesso di laurea conseguita ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, per un periodo di quattro semestri più un quinto semestre, a partire dall’anno di prima iscrizione, in caso di mancato conseguimento della laurea entro il 30 settembre del secondo anno di corso;

d) iscritti ai corsi attivati prima dell’attuazione del decreto ministeriale n. 509/99, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno, a partire dall’anno di prima iscrizione, in caso di mancato conseguimento della laurea entro il 30 settembre dell’ultimo anno regolare di corso.

e) iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione.

III. Requisiti economici richiesti per concorrere alla borsa di studio

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’ ISEE, di cui al D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e sulla base dei seguenti ulteriori criteri di selezione fissati all’art. 5 del DPCM 9.4.2001, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 del citato D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109:

a) integrazione del nucleo familiare del richiedente le PSA con quello dei suoi genitori, quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

b) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, per la prima volta, a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

c) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiore a euro 6.820,00, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;

d) il nucleo familiare del richiedente le PSA per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef; tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente;

e) in caso di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente richiedente le PSA è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente le PSA è integrato con quelli di entrambi i genitori;

f) al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di mantenimento dello studente, il reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente punto nella misura del 50 per cento;

g) l’ISEE all’estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all’estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell’ISEE, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’ anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni e integrazioni;

h) l’ indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISP) è calcolato secondo le modalità di cui al citato D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all’estero, che sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo e con le seguenti integrazioni:

- i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;

i) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per l’accesso alle borse di studio, l’ISEE del nucleo familiare, sommato con l’Indicatore della situazione economica all’estero, non può superare il limite di euro 17.250,00, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 1 e successive modificazioni e integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l’Indicatore della situazione patrimoniale (ISP), di cui al precedente comma 1, lettera h) superi il limite di euro 29.100,00.

IV. Requisiti di merito richiesti per concorrere alla borsa di studio

1. I crediti formativi (di seguito crediti) sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente.

2. Per il conseguimento dei requisiti di merito, per una sola volta nella propria carriera del corso di laurea e di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, lo studente può utilizzare un bonus, maturato sulla base dell’anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:

a) 5 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

b) 12 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;

c) 15 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

d) la quota del bonus, non utilizzata nell’anno accademico di riferimento, può essere utilizzata in quelli successivi.

3. Iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico

A) Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui al punto ((, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, articolo 6, comma 1.

B) I requisiti di merito sono valutati ex-post: la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di 20 crediti, purchè conseguiti entro il 10 agosto.

4. Iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea specialistica ovvero magistrale

A) Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui al punto III, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti.

B) I requisiti di merito per l’accesso alla borsa sono valutati ex-post: la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di 20 crediti purchè conseguiti entro il 10 agosto.

C) La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica ovvero magistrale e di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico i quali, entro il 30 novembre dell’anno solare successivo all’iscrizione, non abbiano conseguito almeno 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell’anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell’anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

D) In caso di revoca, lo studente deve restituire, con le modalità e nei tempi indicati dall’EDISU nei Bandi, la prima rata della borsa di studio, della borsa di studio integrativa per il servizio abitativo non goduto o del servizio abitativo goduto, calcolato forfettariamente, su base annuale, in euro 1600,00.

5. Iscritti al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione

A) Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui al punto III, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

6. Iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea

A) Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito:

a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;

b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

c) per il settimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

7. Iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico

A) Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito:

a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;

b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

f) per l’ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l’ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

8. Iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica ovvero magistrale

A) Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito:

a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

b) per il quinto semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

c) i limiti di cui alle lettere a) e b) sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.

d) per il conseguimento dei requisiti di merito, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea.

e) la disposizione di cui alla lettera d) non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

9. Iscritti agli anni successivi al primo, ove previsto, dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione

A) Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti in possesso dei requisiti necessari per l’ammissione richiesti dai rispettivi ordinamenti delle specifiche università.

10. Iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati prima dell’attuazione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ai sensi dell’art. 6, comma 11 del DPCM 9.4.2001

A) Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti in possesso dei requisiti di merito previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” del 30 aprile 1997, secondo la Tabella esami/crediti convenzionali adottata dall’EDISU per l’a.a. 2002/03.

B) Per l’accesso alle borse di studio da parte degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento, limitatamente all’anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo, sono richiesti i requisiti di merito risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza, secondo la sopra citata Tabella esami/crediti convenzionali.

C) Nella fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento, nei casi in cui non siano applicabili i criteri sopra citati, l’EDISU definisce, d’intesa con le università, i criteri per la valutazione del merito per l’accesso alle borse di studio, individuando requisiti di peso analogo a quelli fissati nella sopra citata Tabella esami/crediti convenzionali, di cui alla lettera A).

11. Partecipanti ai programmi di mobilità internazionale

A) Per i crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei programmi di mobilità internazionale, l’EDISU, ai fini della valutazione del merito, tiene conto esclusivamente di quanto formalmente certificato dagli Atenei.

V. Modalità per la presentazione della domanda di concorso alla borsa di studio

1. L’EDISU pubblica i bandi di concorso per le borse di studio e provvede alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive secondo le procedure e i termini fissati dall’art. 4 del DPCM. 9.04.2001.

2. In osservanza dei Decreti ministeriali 20 aprile 2005, per gli iscritti ai corsi di laurea programmati a livello nazionale e per gli iscritti al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, l’EDISU prevede nei Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio termini per le scadenze tali da consentire ai potenziali aventi diritto di presentare la relativa domanda.

3. Le domande per l’accesso alla borsa di studio, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, sono presentate dagli studenti, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed entro le scadenze fissate dai Bandi dell’EDISU; secondo i termini previsti dall’art. 4, comma 12 del DPCM. 9.4.2001.

4. Per gli studenti che prevedono di conseguire la laurea nel periodo successivo al 30 settembre 2005 e prevedono di iscriversi, nel semestre 1 ottobre 2005 - 31 marzo 2006, al primo anno dei corsi di laurea specialistica ovvero magistrale, l’EDISU prevede nei Bandi apposite modalità per la presentazione delle domande.

5. La dichiarazione sostitutiva per la determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al successivo comma 9, viene effettuata dagli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica ovvero magistrale, ai corsi di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato, ai corsi di specializzazione e dagli iscritti al quarto anno dei corsi di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico.

6. Per gli anni successivi al primo lo studente è tenuto a ripresentare la dichiarazione sostitutiva per la determinazione dell’ISEE, qualora quest’ultima o la composizione del nucleo familiare siano mutati, ad eccezione degli iscritti al quarto anno dei corsi di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, per i quali è invece prevista una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica.

7. Lo studente che benefici di una borsa ridotta e la cui condizione economica sia peggiorata, rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa può presentare idonea documentazione per ottenere un aumento del suo importo, a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.

8. Le borse di studio assegnate dall’EDISU non possono essere cumulate con altro analogo beneficio, tranne che con quelli concessi da istituzioni nazionali o straniere volti ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti, così come previsto dalla Legge 390/91, art. 7, comma 1, lettera d) e quelli concessi ai sensi del successivo punto XV.

9. Ai sensi del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, per le informazioni necessarie alla determinazione dell’ ISEE, il richiedente la borsa di studio presenta un’unica dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale.

10. Il richiedente è tenuto a dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della borsa di studio, ai sensi del comma 8 dell’art. 4 del medesimo D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari e a tal fine il richiedente specifica il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

11. La dichiarazione unica sostitutiva va presentata ai Comuni o ai Centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS, competente per territorio.

12. Se la prima dichiarazione è presentata in occasione della richiesta di borsa di studio, lo studente può presentarla direttamente all’EDISU o tramite i Centri autorizzati di assistenza fiscale, con cui l’ Ente ha stipulato appositi accordi, che rilasceranno un’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica dichiarata; la dichiarazione, munita dell’attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l’accesso a tutte le PSA di cui al citato D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. L’EDISU ovvero il soggetto dall’ EDISU autorizzato, in qualità di ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica dell’ISEE, raccoglie le informazioni e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall’INPS.

14. L’ INPS calcola e rende disponibile l’ISEE ai componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione nonchè all’EDISU.

15. L’EDISU richiede all’INPS anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione unica sostitutiva quando procede alle integrazioni e alle variazioni previste al successivo punto, ovvero effettua controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni erogate.

16. L’EDISU, in coordinamento con gli Atenei, controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica, usando il metodo della verifica con controlli a campione, che interessino annualmente almeno il 30% degli idonei alla borsa di studio; i controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell’anno di riferimento abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva per la determinazione dell’ ISEE sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito, di cui al precedente punto IV.

VI. La borsa di studio per gli studenti iscritti a tempo pieno

1. Ai fini della definizione dell’importo della borsa di studio, la condizione degli studenti è definita sulla base della loro provenienza, secondo le seguenti tipologie previste dal DPCM. 9 aprile 2001, art. 4, comma 8, lettere a,b,c :

a) studente in sede: residente nel Comune, sede del corso di studi frequentato;

b) studente pendolare: residente in Comuni diversi da quello sede del corso di studi frequentato, che consentono il trasferimento quotidiano, con un tempo di percorrenza, mediante mezzi pubblici, di 60 minuti;

c) studente fuori sede: residente in un Comune diverso da quello sede del corso frequentato, che non può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti e che, quando l’offerta di servizio abitativo nel comune sede di corso non è sufficiente a soddisfare la totalità degli aventi diritto, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.

2. Per gli studenti in sede e pendolari la borsa di studio è costituita dall’ erogazione di un importo in denaro, comprensivo dell’equivalente su base annua di un pasto giornaliero, calcolato in 600 euro.

3. Per gli studenti fuori sede la borsa di studio è costituita dall’ erogazione di un importo in denaro, comprensivo dell’equivalente su base annua di un pasto giornaliero, calcolato in 600 euro, e dall’assegnazione del posto letto in una residenza dell’EDISU.

4. Agli studenti beneficiari di borsa di studio, che non potessero usufruire del servizio abitativo, per indisponibilità di residenze dell’EDISU nelle sedi universitarie di riferimento o per esaurimento dei posti letto in quelle messe a concorso, è riconosciuto, ad integrazione della borsa di studio, un importo forfettario calcolato, su base annua, in euro 1.600,00.

5. Premio di laurea

a) Gli studenti che, a partire dall’anno di prima iscrizione, conseguano il titolo di laurea, di laurea specialistica ovvero magistrale e di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico entro il 30 settembre dell’anno accademico, relativo all’ultimo anno regolare dei rispettivi corsi di studio, beneficiano di un premio di importo pari alla metà della borsa di studio ottenuta in tale ultimo anno di corso;

b) per gli studenti iscritti a Facoltà che prevedono la sessione di laurea nel mese di ottobre, anziché di settembre, la scadenza di cui alla precedente lettera a) è prorogata fino alla conclusione della sessione e, comunque, non oltre il 31 ottobre;

c) gli studenti che si laureano nelle sessioni di cui alle lettere a) e b) non possono ovviamente beneficiare, in nessun caso, della borsa relativa al semestre aggiuntivo, di cui al precedente punto II, comma 3.

5. Studenti fuori sede, iscritti agli Atenei piemontesi nelle città di Torino, Novara, Alessandria, Ivrea e Mondovì

A) Gli studenti sono tenuti a presentare apposita domanda per concorrere all’assegnazione del posto letto, non essendo ancora l’offerta di servizio abitativo in residenze dell’EDISU sufficiente a soddisfare la totalità degli aventi diritto.

B) Lo studente assegnatario di borsa di studio, che rinuncia al posto letto al momento dell’ assegnazione o nel corso dell’anno accademico non beneficia dell’ integrazione della borsa di studio, di cui al precedente punto VI, comma 4 e, per poter conservare la borsa in qualità di studente fuori sede, è comunque tenuto a certificare l’onerosità del servizio abitativo, per un periodo non inferiore a 10 mesi, ai sensi del punto VI, comma 1, lettera c; se l’onerosità del domicilio non ha luogo, lo studente perde, ai fini della tipologia di borsa, la condizione di fuori sede e viene considerato pendolare, ai sensi del medesimo comma 1, lettera c.

6. Studenti fuori sede, iscritti agli Atenei piemontesi nella città di Vercelli

A) Gli studenti presentano esclusivamente la domanda per la borsa di studio, che è comprensiva anche dell’assegnazione del posto letto.

B) Lo studente assegnatario di borsa di studio, che rinuncia al posto letto al momento dell’ assegnazione o nel corso dell’anno accademico, non beneficia dell’ integrazione della borsa di studio, di cui al precedente punto VI, comma 4 e, per poter conservare la borsa in qualità di studente fuori sede, è comunque tenuto a certificare l’onerosità del servizio abitativo, per un periodo non inferiore a 10 mesi, ai sensi del punto VI, comma 1, lettera c; se l’onerosità del domicilio non ha luogo, lo studente perde, ai fini della tipologia di borsa, la condizione di fuori sede e viene considerato pendolare, ai sensi del medesimo comma 1, lettera c.

VII. Gli importi della borsa di studio per gli studenti iscritti a tempo pieno

1. Nella Tabella 1 sono indicati gli importi in denaro della borsa di studio annuale, diversificati in base alle condizioni soggettive dello studente e comprensivi dell’equivalente su base annua di un pasto giornaliero, calcolato forfetariamente in euro 600,00.

Tabella 1 - Gli importi in denaro della borsa di studio annuale per gli studenti impegnati a tempo pieno



I.S.E.E. INFERIORE O UGUALE AI 2/3      I.S.E.E. SUPERIORE AI 2/3 DEL
DEL LIMITE DI RIFERIMENTO    LIMITE DI RIFERIMENTO
Studenti fuori sede beneficiari di posto letto in Residenze Edisu    Studenti fuori sede beneficiari di posto letto in Residenze Edisu
Importo della borsa, euro 2600,00    Importo della borsa euro 1930,00
Studenti fuori sede non beneficiari di posto letto in Residenze Edisu *    Studenti fuori sede non beneficiari di posto letto in Residenze EDISU *
Importo della borsa euro 4200,00    Importo della borsa euro 353,000
Studenti pendolari    Studenti pendolari
Importo borsa euro 2350,00    Importo borsa euro 1850,00
Studenti in sede    Studenti in sede
Importo borsa euro 2018,00    Importo borsa euro 1684,00



* Si fa riferimento agli studenti beneficiari di borsa di studio, ai sensi delle disposizioni di cui al punto VI, comma 4, che beneficiano della borsa integrativa di euro 1.600,00. per il servizio abitativo non goduto a causa di indisponibilità di residenze dell’EDISU nelle sedi universitarie di riferimento o per esaurimento dei posti letto in quelle messe a concorso.

2. Agli studenti idonei iscritti a tempo pieno ad anni successivi al primo, che non ottengano la borsa di studio per esaurimento delle disponibilità finanziarie è riconosciuto l’importo relativo ad un pasto giornaliero, calcolato forfettariamente su base annua in euro 600,00.

3. Agli studenti idonei iscritti a tempo pieno per la prima volta ai corsi di laurea, che non ottengano la borsa di studio per esaurimento delle disponibilità finanziarie si applica, ai sensi del DPCM. 9 aprile 2001, art. 11, comma 4, l’importo della tariffa del pasto corrispondente alla prima fascia di reddito prevista per il servizio ristorazione, ammontante per l’a.a. 2005/06 a euro 2,00 per il pasto completo e a euro 1, 25 per il pasto ridotto.

4. Agli studenti idonei iscritti a tempo pieno nelle sedi universitarie di Vercelli, che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, è altresì riconosciuto, qualora sia disponibile, il posto letto nelle residenze dell’EDISU.

5. L’importo in denaro della borsa di studio è erogato, ai sensi del DPCM. 9 aprile 2001, art. 4, comma 13, in due rate semestrali: la prima entro il 31 dicembre 2005, la seconda, per gli iscritti ad anni successivi al primo, entro il 30 giugno 2006 e, per gli iscritti al primo anno di laurea, di laurea specialistica ovvero magistrale e di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, al conseguimento, entro il 10 agosto 2006, di 20 crediti.

6. La prima rata della borsa, concessa agli studenti iscritti al primo anno di laurea specialistica ovvero magistrale ai sensi del successivo punto XI, comma 2, è da ritenersi già erogata, nel caso in cui lo studente nel medesimo anno accademico risulti beneficiario, ai sensi del punto II, comma 3, lettera a), della borsa di studio relativa al settimo semestre del corso di laurea; la seconda rata è erogata secondo i criteri di merito previsti al punto IV, comma 4, lettere B) e C). Nel caso in cui lo studente non raggiunga i requisiti di merito richiesti per l’erogazione della seconda rata o, ai sensi del punto IV, comma 4, lettera D), non raggiunga quelli richiesti per il mantenimento dell’intera borsa, il beneficio relativo al settimo semestre del corso di laurea resta acquisito a tutti gli effetti. Il beneficio resta acquisito anche per gli studenti, iscritti al primo anno di laurea magistrale, risultati idonei ma non beneficiari di borsa per mancanza di risorse o risultati non idonei per decadenza dei requisiti economici.

VIII. Borsa di studio per gli iscritti alle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale

1. Ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 6, si applicano agli studenti delle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi dal 19 al 23 e alla legge regionale n. 53/96, art. 1.

2. Le borse di studio, determinate secondo quanto previsto al punto VI, sono concesse, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione, esclusivamente agli studenti delle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, iscritti a corsi di formazione di livello universitario per i quali sia richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

3. Le borse di studio sono attribuite agli iscritti al primo anno che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui al punto III.

4. L’EDISU determina autonomamente gli specifici requisiti per la valutazione del merito ai fini della erogazione della seconda rata della borsa e della revoca dei benefici di cui al DPCM 9 aprile 2001,art. 6, commi 1, 2, 3, assicurando che essi siano pesati in modo analogo a quelli fissati per gli Atenei al precedente punto IV.

5. Le istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e di frequenza nonché da tutti gli eventuali contributi gli studenti beneficiari delle borse di studio e gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio che, per esaurimento delle disponibilità finanziarie, non siano risultati beneficiari di tale provvidenza.

IX. Borsa di studio per gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 46, comma 5, del DPCM del 9 aprile 2001,art. 13, gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, alla concessione della borsa di studio, determinata secondo quanto previsto al punto VI.

2. Ai fini del concorso per l’assegnazione della borsa di studio, per i requisiti economici e per i requisiti di merito si fa riferimento a quanto rispettivamente definito al precedente punto III e punto IV.

3. Gli studenti stranieri, ai sensi del DPCM del 9 aprile 2001, art. 13, comma 3 sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

4. Ai fini della valutazione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, secondo le modalità di cui al DPCM del 9 aprile 2001, art. 5.

5. Ai fini della durata di concessione del beneficio, l’anno di prima iscrizione degli studenti stranieri ai quali l’università piemontese abbia riconosciuto dei crediti acquisiti presso università di Paesi non appartenenti all’Unione Europea è determinato con riferimento al numero di crediti richiesto per l’idoneità al beneficio, di cui al precedente punto IV.

X. Borsa di studio per gli studenti in situazione di handicap

1. L’EDISU si adopera per favorire l’accesso agli studi universitari e la prosecuzione del percorso formativo intrapreso dallo studente in situazione di handicap, garantendo il più possibile alla singola persona con disabilità il controllo su ogni aspetto della propria vita. Per il conseguimento di tale finalità l’EDISU promuove le necessarie forme di coordinamento con gli Atenei, avvalendosi anche della collaborazione delle istituzioni competenti nonché dei soggetti che operano nel settore.

2. Per gli studenti in situazione di handicap con grado di invalidità non inferiore al 66% e la cui percentuale di invalidità è desunta da idonea certificazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente, dall’ente tenuto al riconoscimento di detta invalidità, sono previste le seguenti generali disposizioni:

a) i limiti degli indicatori economici sono riferiti a quelli relativi al nucleo familiare convenzionale con tre componenti in più;

b) per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica ovvero magistrale e ai corsi di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica ovvero magistrale e di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico;

c) per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell’applicazione del decreto ministeriale n. 509/99 la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, l’80 % dei crediti convenzionali previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondati per difetto.

d) per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica ovvero magistrale e ai corsi di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico i requisiti di merito sono diminuiti del 40% rispetto a quelli indicati al punto IV;

e) agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica ovvero magistrale e di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico non si applicano le disposizioni relative alla verifica del merito per l’erogazione della seconda rata della borsa e per l’eventuale revoca della borsa, di cui al punto IV.

f) per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell’applicazione del decreto ministeriale n. 509/99

si applicano i requisiti di merito indicati dal DPCM del 9 aprile 2001, art. 14, comma 5, eventualmente convertiti su indicazione degli Atenei in crediti convenzionali;

3. L’importo della borsa di studio può essere incrementato, al fine di consentire l’utilizzo di protesi e supporti nonchè la realizzazione di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell’attività didattica e lo studio; tale incremento, che può variare fino ad un massimo di euro 3.000,00 euro, è determinato dall’Ente in misura differenziata in ragione della gravità dell’handicap e dei bisogni.

4. L’EDISU può valutare, sulla base di idonea documentazione, di intervenire, in situazioni di handicap di particolare gravità e specificità, mediante l’erogazione di benefici o servizi appositamente individuati, superando, se del caso, i valori degli indicatori economici di cui al precedente comma 2, lettera a); in attuazione del DPCM. 9 aprile 2001, art. 14, comma 6, per i requisiti di merito l’EDISU può altresì adottare specifiche metodologie di valutazione, che tengano conto dell’oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti nelle specifiche disabilità, ferma restando la durata di concessione dei benefici, così come prevista al precedente comma 2, lettere b), c).

XI. Formulazione delle graduatorie degli studenti iscritti a tempo pieno idonei alla borsa di studio

1. Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica ovvero magistrale, di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, dei corsi di dottorato e di specializzazione, le borse di studio sono attribuite, in base all’ordine delle rispettive graduatorie degli idonei, formulate per ogni università e per ogni corso di studi, senza alcuna differenziazione per facoltà, ordinate in modo crescente sulla base dell’ISEE, integrata con le voci, di cui al precedente punto III.

2. Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea specialistica ovvero magistrale nel semestre successivo al 30 settembre 2005 e risultati idonei sono collocati in graduatoria successivamente agli studenti idonei delle graduatorie definitive, di cui al precedente comma 1. Le borse di studio sono attribuite in base all’ordine delle rispettive graduatorie, ordinate per mese di conseguimento della laurea, da ottobre a marzo e in modo crescente rispetto all’ISEE e, a parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento al voto di laurea. L’EDISU provvede a pubblicare una graduatoria per gli studenti che risultino idonei alla data del 31 dicembre 2005 e una per gli studenti che risultino idonei alla data del 31 marzo 2006.

3. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea specialistica ovvero magistrale, di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, dei corsi di dottorato e di specializzazione, le graduatorie degli idonei sono definite per ogni università, per ogni corso di studi e per facoltà in ordine decrescente di merito.

4. Per la valutazione del merito si tiene conto del numero di crediti acquisiti, delle votazioni conseguite e del numero di anni di corso maturati, a partire dall’anno di prima iscrizione, compreso quello per cui si richiede il beneficio; a parità di merito la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche.

5. Al fine di garantire la massima equità nella formulazione delle graduatorie, l’Ente individua i punteggi da assegnare per gli ulteriori crediti acquisiti oltre il minimo previsto al punto III e per le votazioni conseguite.

6. Il numero di borse messo a concorso, di cui al successivo punto XIV, comma 1, è ripartito tra le università in base al numero degli studenti idonei alla borsa di studio di ogni università dell’a.a. 2005/06.

7. Il numero di borse assegnato ad ogni università è ripartito tra i corsi di laurea, i corsi laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico e i corsi di laurea specialistica ovvero magistrale, in base al numero di studenti idonei alla borsa di studio di ogni università dell’a.a. 2005/06, mentre è ripartito tra i corsi di dottorato e i corsi di specializzazione in base al numero di idonei alla borsa di studio di ogni università dell’a.a. 2004/05.

8. Agli idonei iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica ovvero magistrale, ai corsi di laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione è riservato il 25% del numero di borse messo a concorso, di cui al successivo punto XIV, comma 1.

XII. Ripartizione dei posti letto nelle residenze

1. Il numero di posti letto disponibili è ripartito tra le università in base al numero di studenti di ogni università risultati idonei alla borsa di studio nell’a.a. 2005/06, mentre è ripartito tra i corsi di dottorato e i corsi di specializzazione in base al numero di studenti risultati idonei al posto letto nell’a.a. 2004/05.

2. Il numero di posti letto assegnato ad ogni università è ripartito tra i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico e i corsi di laurea magistrale in base al numero di studenti risultati idonei al posto letto nell’a.a. 2005/06, mentre è ripartito tra i corsi di dottorato e i corsi di specializzazione in base al numero di studenti risultati idonei al posto letto nell’a.a. 2004/05.

3. Agli studenti idonei iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione è riservato il 25% del numero di posti letto disponibili.

4. Agli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca e specializzazione, risultati idonei nelle rispettive graduatorie, è riservato il 15% dei posti letto disponibili per ogni Ateneo.

5. Gli studenti stranieri iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale risultati beneficiari di borsa di studio e già beneficiari nel settimo semestre del corso di laurea del servizio abitativo nelle residenze dell’EDISU, mantengono il posto letto, anche se soddisfatta la riserva del 15%, di cui al precedente comma 4.

6. A conclusione delle ripartizioni effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, nell’eventualità di residua disponibilità, l’EDISU procede nell’ assegnazione di posti letto agli studenti idonei non beneficiari iscritti al primo anno, fino ad esaurimento delle graduatorie, superando la soglia indicata al precedente comma 3 e, successivamente, agli studenti stranieri idonei non beneficiari iscritti al primo anno, superando la soglia indicata al precedente comma 4.

7 Gli studenti iscritti al primo anno che, non avendo conseguito entro 10 agosto il requisito di merito richiesto, non conservano il diritto alla seconda rata della borsa di studio, perdono dopo tale data anche il diritto al posto letto.

8. Gli studenti beneficiari di posto letto, che hanno conseguito il titolo relativo al corso di studi frequentato, possono mantenere il posto letto fino alla scadenza del semestre; nessuna integrazione della borsa è dovuta in caso il posto sia lasciato prima di tale scadenza.

XIII. Borsa di studio per gli studenti non impegnati a tempo pieno

1. La borsa di studio, consistente esclusivamente in un importo in denaro, è concessa agli studenti non impegnati a tempo pieno, iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

2. I requisiti economici richiesti per l’idoneità alla borsa di studio sono quelli indicati al punto III.

3. La seconda rata della borsa di studio è corrisposta ai beneficiari di borsa di studio, iscritti al primo anno dei corsi di laurea, che abbiano conseguito entro il 10 agosto 2006 almeno 11 crediti.

4. La borsa è revocata agli studenti beneficiari di borsa di studio, iscritti al primo anno dei corsi di laurea i quali, entro il 30 novembre 2006, non abbiano conseguito almeno 11 crediti.

5. In caso di revoca della borsa, lo studente deve restituire la prima rata della borsa con le modalità e nei tempi indicati dall’EDISU nei Bandi.

6. Per conseguire l’idoneità alla borsa di studio relativa agli anni successivi al primo dei corsi di laurea lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

a) per il secondo anno, 18 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;

b) per il terzo anno, 52 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

7. Per il conseguimento dei requisiti di merito, lo studente può utilizzare, per una sola volta nella propria carriera, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus, maturato sulla base dell’anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

a) 3 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

b) 6 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;

c) 9 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

d) la quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

8. Le graduatorie degli idonei sono formulate secondo i criteri indicati al precedente punto XI

9. Nella Tabella 2 sono indicati gli importi della borsa di studio annuale, diversificati in base alle condizioni soggettive dello studente.

Tab. 2 - Gli importi della borsa di studio annuale per gli studenti non impegnati a tempo pieno



I.S.E.E. inferiore uguale ai 2/3 del limite di riferimento    I.S.E.E. superiore ai 2/3 del limite di riferimento
Studenti in sede euro 430,00    Studenti in sede euro 290,00
Studenti pendolari euro 550,00    Studenti pendolari euro 366,00
Studenti fuori sede euro 1000,00    Studenti fuori sede euro 630,00



XIV. Copertura finanziaria delle borse di studio

1. Per l’anno accademico 2005/06 sono messe a concorso complessivamente per gli studenti impegnati a tempo pieno e per gli studenti non impegnati a tempo pieno 12.000 borse di studio.

2. La spesa per le borse di studio di cui al precedente comma 1 è coperta dall’EDISU con il Fondo integrativo statale 2005, con il gettito della tassa regionale dell’a.a. 2005/06, con le somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio nell’anno accademico precedente e con le risorse disponibili nell’ambito dei contributi ordinari erogati dall’ Amministrazione Regionale all’Ente nell’ anno 2005 e nell’anno 2006.

XV. Borsa di studio per la mobilità internazionale

1. Gli studenti impegnati a tempo pieno, beneficiari di borsa di studio dell’ EDISU, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di laurea, di laurea specialistica ovvero magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e, per una sola volta, per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione della borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sia nell’ambito di programmi promossi dall’Unione Europea sia di programmi non comunitari.

2. L’integrazione della borsa è concessa, a condizione che lo studente sia beneficiario della borsa nell’anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

2. A tal fine è concessa ai borsisti una integrazione della borsa di studio di importo pari a 600 euro, su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall’università piemontese che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione.

3. Dall’importo dell’ integrazione concessa è dedotto l’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell’Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

4. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all’importo di 200 euro per i paesi europei e sino all’importo di 500 euro per i paesi extraeuropei.

5. Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell’ ISEE e dell’Indicatore della situazione patrimoniale superiori ai limiti massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedenti il 40% di tali limiti, e che presentino i requisiti di merito di cui al punto IV può essere concesso, sulla base delle disponibilità di bilancio, un sostegno finanziario alla copertura dei costi di mantenimento per l’ammontare di 125 euro su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all’estero sino ad un massimo di dieci mesi, erogato a condizione che le università contribuiscano al cofinanziamento dell’onere per ulteriori 125 euro.

6. I contributi sono erogati in due soluzioni, la prima pari al 90%, prima dell’avvio del programma di mobilità, la seconda, pari al 10%, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma.

7. Al fine di promuovere la partecipazione degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi ai programmi di mobilità internazionale, l’ EDISU si adopera per incrementare il numero di borse integrative destinato al sostegno di tale attività, perseguendo l’obiettivo, nell’ambito delle disponibilità finanziarie, di rispondere alle richieste di tutti gli aventi diritto.

XV. Interventi straordinari per studenti in situazione di particolare disagio a causa di gravi motivi

1. Per gli studenti beneficiari di borsa di studio e degli idonei non beneficiari di borsa per insufficienza di risorse, che vengano a trovarsi in una particolare situazione di disagio a causa di gravi motivi (economici, di salute propria o di un familiare, di lutto,ecc.), tali da compromettere la prosecuzione degli studi, l’EDISU può, alla luce della certificazione prodotta e della rilevanza delle motivazioni addotte, assumere, caso per caso, speciali provvedimenti, che devono avere il carattere di non ricorrenza.

2. Si indicano, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di intervento:

a) agli studenti beneficiari di borsa, iscritti al primo anno dei vari corsi di studio, può essere ridotto il numero di crediti fissato per l’erogazione della seconda rata o per il mantenimento dell’intera borsa e può, ad integrazione, essere concesso un contributo straordinario;

b) agli studenti iscritti agli anni successivi al primo può essere ridotto il numero di crediti previsto per la determinazione dell’idoneità alla borsa di studio e può, ad integrazione, essere concesso un contributo straordinario.

3. Il contributo straordinario, il cui importo è definito dall’EDISU in base agli elementi di valutazione acquisiti, può essere cumulato con altri benefici.

4. Un contributo straordinario può essere concesso anche a studenti non beneficiari di borsa, valutata la situazione rispetto ai requisiti economici di cui al punto III e rispetto ai requisiti di merito di cui al punto IV.

XVI. Per quanto non espressamente indicato nei presenti criteri l’EDISU è tenuto ad attenersi a alle disposizioni di cui al DPCM 9 aprile 2001.