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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2005, n.13-287

L.R. 21/97 e s.m.i. L.R. 28/99. Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Emergenze. Sospensione temporanea dell’approvazione da parte della Regione Piemonte di nuovi piani di intervento delle Amministrazioni Comunali. Approvazione dell’utilizzo a favore della Sezione Emergenze di risorse disponibili a valere sulle Sezioni Artigianato e Commercio del Fondo stesso

A relazione dell’Assessore Caracciolo:

Con D.G.R. n° 43-7652 del 11/11/2002 l’Amministrazione Regionale approvava l’istituzione, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, della Sezione Emergenze, avente propria dotazione finanziaria ed un apposito programma degli interventi.

Tale Sezione è finalizzata al sostegno creditizio delle piccole imprese commerciali e artigiane danneggiate da opere di cantierazione viaria, attraverso uno specifico strumento di credito, previa presentazione da parte delle Amministrazioni Comunali di apposito piano di intervento, che individua le aree interessate dai lavori ed assevera che i cantieri che insistono sulle aree suddette hanno avuto inizio almeno sei mesi prima della data di approvazione del piano stesso.

Con successiva D.D. n° 2 del 13/1/2003 veniva fissata al 15/1/2003 l’entrata in vigore del programma degli interventi della Sezione Emergenze ed approvava la modulistica relativa alle domande di finanziamento, consentendo di fatto l’avvio dell’operatività della citata Sezione.

Tale Sezione in poco più di due anni ha consentito il finanziamento di 541 domande tramite piani di intervento presentati da circa 30 Amministrazioni Comunali, tra cui la Città di Torino.

Le risorse disponibili sulla Sezione Emergenze, compresi i rientri dei prestiti, non consentono di finanziare tutte le 597 istanze sinora pervenute. Tale situazione è aggravata nel caso di nuove presentazioni di piani d’intervento da parte delle Amministrazioni Comunali, che causano picchi di istanze che non possono trovare adeguata copertura.

La fonte di finanziamento della Sezione Emergenze, fondi di bilancio regionale, confligge con l’applicazione dell’art. 3 comma 16 della Legge 350/2003, concernente i vincoli al trasferimento di fondi pubblici per il finanziamento delle imprese. Tale limitazione, operativa con il bilancio provvisorio dell’anno 2005, è particolarmente penalizzante nei confronti della Sezione Emergenze, che essendo di recente istituzione non può ancora valersi di cospicui rientri, anche in ragione del preammortamento di un anno concesso alle aziende nell’ambito del programma quinquennale di restituzione del prestito.

Al fine di ovviare a detta situazione, si ritiene opportuno, alla luce di quanto precedentemente esposto, adottare i seguenti provvedimenti:

· stornare temporaneamente dalle disponibilità di cassa attualmente esistenti delle Sezioni Commercio e Artigianato del Fondo rotativo, a favore della Sezione Emergenze, somme adeguate a consentirne il regolare funzionamento

· sospendere temporaneamente la ricezione di nuovi piani di intervento da parte delle Amministrazioni Comunali, sino all’ottenimento di idonee risorse finanziarie. Rimangono vigenti le modalità di ricezione ed approvazione di nuove domande da parte degli operatori commerciali e artigiani a valere su piani d’intervento già proposti dai Comuni ed approvati dall’Amministrazione Regionale.

Tutto ciò premesso;

 richiamate le citate LL.RR. 21/97, come modificata ed integrata dalla L.R. 24/99, e 28/99:

la Giunta Regionale, unanime, a voti resi nelle forme di legge,

delibera

· di sospendere temporaneamente, per le considerazioni illustrate in premessa, che qui integralmente si richiama, la ricezione ed approvazione di nuovi piani d’interventi presentati delle Amministrazioni Comunali, finalizzate all’accesso al credito delle piccole imprese commerciali e artigiane danneggiate da opere di cantierazione viaria, a valere sulla Sezione Emergenze del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese. Tale sospensione decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sino all’adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte dei competenti Uffici della Direzione Regionale Commercio e artigianato,

· di autorizzare i competenti Uffici della Direzione Regionale Commercio e Artigianato ed in subordine Finpiemonte s.p.a., cui è stato conferito dalla Regione Piemonte il mandato a gestire il Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, a stornare temporaneamente dalla disponibilità di cassa della Sezione Artigianato del Fondo stesso, la somma di euro 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) a favore della Sezione Emergenze del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, per le considerazioni illustrate in premessa, che qui integralmente si richiama,

· di autorizzare i competenti Uffici della Direzione Regionale Commercio e Artigianato ad adottare ulteriori analoghi provvedimenti di storno, qualora si renda necessario per assicurare il regolare funzionamento della citata Sezione Emergenze.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte degli interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’ art. 8 della L.R. 51/97 e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)