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Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 / 06 / 2005

Codice 16.4
D.D. 19 maggio 2005, n. 141

L.R. 22.11.1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e l.r. 28/1990 e s.m.i.. Autorizzazione relativa al secondo quinquennuio del progetto esecutivo “Intervento di riqualificazione naturalistico - ambientale della golena del fiume Po tramite attivita’ di cava in localita’ Baraccone del Comune di Casale Monferrato (AL)” presentato dalla Societa’ Allara S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Allara S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), Strada per Frassineto Po, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla prosecuzione e all’ampliamento dell’attività estrattiva in località Baraccone del Comune di Casale Monferrato (AL) ed alla contestuale realizzazione degli interventi di riqualificazione naturalistico-ambientale progettati e previsti nella seconda fase quinquennale del progetto generale in oggetto, sino all’ 8 maggio 2010.

2. La coltivazione e la riqualificazione naturalistico - ambientale della cava devono essere attuate nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 7 del 9 maggio 2005 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l’Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e nell’allegato A alla presente determinazione, della quale è parte integrante, nonché fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

3. La Società esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 3.352.000,00 (tremilioni trecento cinquanta duemila /00) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata all’Amministrazione comunale di Casale Monferrato e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fideiussione prevista nel presente punto è sostitutiva di quelle stipulate in ottemperanza alle determinazioni dirigenziali n. 14 del 28 gennaio 2000, e n. 37 del 3 marzo 2000. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso

4. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e nell’allegato A nonché nella deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 7 del 9 maggio 2005 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

5. La presente determinazione verrà inviata per conoscenza alla Provincia di Alessandria, al Comune di Casale Monferrato e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino e del torrente Orba”, per i rispettivi compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

6. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

7. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto